1. GESTIONE
EMERGENZE: DISPOSIZIONI GENERALI
In
base all’art. 43 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di
lavoro per quanto riguarda la gestione delle emergenze deve organizzare i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare
i rispettivi addetti.
Tutti
i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato
devono essere formati ed informati circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le normali
attività di lavoro e mettersi al sicuro.
Dovrà
essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato
VIII) dove andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie
da adottare, prontamente ed in forma coordinata, al verificarsi di una
emergenza.
Scopo
fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali
azioni che le persone devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da
utilizzare in caso di emergenza.
Gli
obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti:
-
salvaguardare la vita umana;
-
proteggere i beni materiali;
-
tutelare l'ambiente;
-
limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori;
-
prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza;
-
circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne
l'escalation (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro
volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) sia
per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto;
-
attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area
interessata dalla emergenza;
-
consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria;
-
assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni.
Il
raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso:
-
un'adeguata informazione e formazione del personale;
-
la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza;
-
la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri;
-
la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento;
-
una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo,
rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza,
ecc.);
-
una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di
lavoro;
-
un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni
ed i necessari contatti e collegamenti con le Autorità locali.
Il
Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche
impiantistiche o alla struttura organizzativa.
Inoltre,
almeno una volta all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al
fine di individuare eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero
evidenziarsi in caso di reale emergenza.
IN
CASO DI SEGNALE D'ALLARME
Mantenere
la calma.
Uscire
dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile.
Evitare
di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi
all'emergenza).
Se
il Reparto non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al
proprio posto di lavoro.
Evitare
di correre lungo scale e corridoi.
Non
ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di
soccorso (eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico
interno).
Una
volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo
da facilitare il censimento ed attendere istruzioni dagli addetti alla
emergenza.
Non
recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e
intralcio ai mezzi di soccorso.
N.B.
Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno è tenuto ad accompagnarlo
durante l'emergenza fino al luogo di raduno.
Recapiti
telefonici di emergenza
EVENTO
|
CHI
CHIAMARE
|
N.ro
Tel.
|
||||
Emergenza
Incendio
|
Vigili
del fuoco
|
115
|
||||
Emergenza
Sanitaria
|
Pronto
Soccorso
|
118
|
||||
Forze
dell'ordine
|
|
Ai
sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d’uso dispositivi
di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D.
Lgs. 81/08. I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1
D. Lgs. 81/08):
·
saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
·
saranno adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
·
saranno scelti tenendo conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
·
potranno essere adattati all'utilizzatore
secondo le sue necessità.
Nel
caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma
2, D. Lgs. 81/08).
Obblighi
del Datore di lavoro
Ai
sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha scelto i DPI
avendo:
·
effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
·
individuato le caratteristiche dei DPI
necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
·
valutato, sulla base delle informazioni e delle
norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto
precedente;
·
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il
datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08, ha
individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione dell’entità, frequenza ed esposizione
al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e
prestazioni del DPI. Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4,
D. Lgs. 81/08:
·
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
·
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
·
fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
·
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
·
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
·
rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
·
assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
I
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro, utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non
vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08).
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali per la
riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei
DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08).
Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce:
agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi
o no sul mercato;
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo
per l'ambiente;
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e successive modifiche,
nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo
per l'ambiente;
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi,
in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e
la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale.
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono
introdurre nell'organismo sono:
Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono
dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni
delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10
micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron).
Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal
sistema respiratorio.
Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si
possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e
contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente
chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere
nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.
Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso
l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione
delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere
intossicazione con danni anche gravi.
Il CLP introduce importanti novità e criteri per la
classificazione degli agenti chimici introducendo nuove categorie di pericolo,
nuove avvertenze, pittogrammi ecc.
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Agenti chimici pericolosi per la salute:
· Tossicità acuta
· Corrosione/irritazione cutanea
· Danni rilevanti/irritazione oculare
· Sensibilizzazione respiratoria e
cutanea
· Tossicità sistemica su organi
bersaglio a seguito di esposizione singola
· Tossicità sistemica su organi
bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
· Mutagenicità
· Cancerogenicità
· Tossicità riproduttiva
· Tossicità a seguito di aspirazione.
Agenti chimici pericolosi per la sicurezza
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
· Esplosivi
· Gas infiammabili
· Aerosol infiammabili
· Gas comburenti
· Liquidi infiammabili
· Solidi infiammabili
· Liquidi piroforici
· Solidi piroforici
· Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas infiammabili
· Liquidi comburenti
· Solidi comburenti
· Perossidi organici
· Gas sotto pressione
· Sostanze autoriscaldanti
· Sostanze autoreattive
· Corrosivi per i metalli
Effetti sull’ambiente
· Pericolosità per
l’ambiente acquatico.
Di seguito sono riportati i pittogrammi e le categorie di
pericolo
Pittogramma
|
Immagine
|
Classe e
categoria di pericolo
|
GHSO1
Bombola che esplode
|
|
Esplosivi instabili
Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B
|
GHS02
Fiamma
|
|
Gas infiammabili, categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo
1 e 2
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas
infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
|
GHS03
fiamma su cerchio
|
|
Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
|
GHS04
bombola per gas
|
|
Gas sotto pressione:
Gas compressi;
Gas liquefatti;
Gas liquefatti refrigerati;
Gas disciolti.
|
GHS05
corrosione
|
|
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1
|
GHSO6
teschio e tibie incrociate
|
|
Tossicità acuta
(per via orale, per via cutanea, per inalazione)
categorie di pericolo 1, 2 e 3
|
GHS07
punto esclamativo
|
|
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per
inalazione), categoria di pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio: esposizione
singola, categoria di pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi
|
GHS08
pericolo per la salute
|
|
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di
pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di
pericolo 1A, 1B e 2
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A,
1B e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione
singola, categorie di pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione
ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
|
GHSO9
Ambiente
|
|
Pericoloso per l’ambiente acquatico
— pericolo acuto,
categoria 1
— pericolo cronico,
categorie 1 e 2
|
Con il nuovo regolamento CLP sono cambiate anche
l’etichettatura e la classificazione degli agenti chimici
In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di
agenti chimici, ricordarsi che:
· Ogni recipiente contenente un
prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.
· Il fornitore deve predisporre una
scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore.
· Una priorità assoluta è
rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e
cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli
cancerogeni.
· Far conoscere la composizione dei
prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione
verbale o scritta, se necessario).
· Informare sistematicamente in
anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua
sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle
condizioni e le precauzioni per l'uso.
· Limitare il numero dei lavoratori
esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli
di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori
limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero
di sostanze).
· Sviluppare i mezzi di protezione
collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi
di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi
di protezione individuale.
· Predisporre una nota informativa
con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti
pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.
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