REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
* Approvato dal
C.C. con delibera n. 54 del 12.6.1997
* Modificato dal C.C. con delibera n. 19 del 13.2.1998
TESTO COORDINATO
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Istituti di bellezza
Art. 4 - Autorizzazione
Art. 5 - Svolgimento dell'attività
fuori dall'esercizio
Art. 6 - Domande per l'autorizzazione
Art. 7 - Requisiti
Art. 8 - Distanza minima tra esercizi
Art. 9 - Superficie minima dei locali
Art. 10 - Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
Art. 11 - Destinazione d'uso dei
locali
Art. 12 - Commissione - Composizione
e funzionamento
Art. 13 - Commissione - Competenze
Art. 14 - Accoglimento o diniego della domanda
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 16 - Attivazione dell'esercizio
Art. 17 - Sospensione dell'attività
Art. 18 - Trasferimento della sede
Art. 19 - Ampliamento della sede
dell'esercizio
Art. 20 - Subingresso
Art. 21 - Affittanza dell'esercizio
Art. 22 - Successione ereditaria
Art. 23 - Unicità dell'autorizzazione
Art. 24 - Orario giornaliero e giornate di chiusura
Art. 25 - Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità
delle tariffe
Art. 26 - Controlli
Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Ricorsi
Art. 29 - Norme transitorie
Art. 30 - Abrogazione norme
precedenti
Art. 31 - Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Le attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da
imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte
in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate nel
territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla
legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla
legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalle disposizioni del presente
regolamento.
2. Le attività di cui al presente
articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a
condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano distinti da quelli
adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da altri locali
mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso
indipendente.
3. Nel caso di cui al comma
precedente, il richiedente l'autorizzazione deve sottoscrivere atto
autorizzativo che consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei
locali adibiti all'esercizio della professione.
4. Non sono soggette alla
pianificazione disciplinata dal presente regolamento le autorizzazioni per
l'attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista svolte all'interno di
ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, carceri; tali
autorizzazioni, che possono essere a carattere permanente o temporaneo, non
sono trasferibili e sono soggette a rinnovo annuale.
1. Per attività di barbiere, di
parrucchiere e di estetica si intendono:
a) per barbiere, l'attività relativa alle
seguenti prestazioni esercitate su persone di sesso maschile: rasatura della
barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli,
applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al
trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure
estetico;
b) per parrucchiere, l'attività
relativa alle seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di
entrambi i sessi: rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e
decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi
inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni
semplici di pedicure e manicure estetico;
c) per estetista, l'attività
esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1 della
legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente
sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione
degli inestetismi presenti. In tali attività, l'uso dei prodotti cosmetici
definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'uso degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico, sono regolamentati dalla legge regionale
17 ottobre 1994, n. 74 e dalla legge
4 gennaio 1990, n. 1. Sono esclusi comunque i tatuaggi e
le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di
carattere medico-curativo-sanitario per i quali necessita l'intervento del
medico.
indice
Art. 3
Istituti di bellezza
1. Per Istituto di bellezza si
intende l'insieme delle attività di parrucchiere e di estetista svolte in
un'unica sede purchè i due settori siano distinti.
2. L'autorizzazione per Istituto di
bellezza è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3
"Polizia Municipale" sentita la Commissione di cui all'articolo 12
del presente regolamento.
3. L'autorizzazione per Istituto di
bellezza può essere rilasciata nelle tre forme seguenti:
a) Istituto di bellezza in forma societaria con almeno due
qualifiche per parrucchiere e per estetista;
b) Istituto di bellezza in forma singola con il richiedente
in possesso delle qualificazioni di parrucchiere e di estetista;
c) Istituto di bellezza nel quale vengono concentrate le
due attività di parrucchiere e di estetista con conseguente cessazione delle
autorizzazioni singole.
Art.
4
Autorizzazione
1. L'autorizzazione per lo
svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è
rilasciata dal dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3
"Polizia Municipale" sentita la Commissione di cui all'articolo 12
del presente regolamento ed è subordinata ai requisiti previsti dall'articolo
7 dello stesso.
2. Le autorizzazioni indicate al
comma 1 e all'articolo 3 non sono soggette a rinnovo annuale.
Art. 5
Svolgimento dell'attività fuori dall'esercizio
1. Le attività di barbiere, parrucchiere
ed estetista possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del
cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate
ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà
di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
2. E' comunque vietato esercitare le
attività indicate al comma 1 in forma ambulante o di posteggio.
Art.
6
Domande per l'Autorizzazione
1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione
deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti dati:
a) se trattasi di persona fisica: generalità, nazionalità,
luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e codice fiscale;
b) se trattasi di società: denominazione o ragione e sede
sociale, eventuale insegna e numero di iscrizione al registro delle imprese,
recapito telefonico e codice fiscale.
2. Nella domanda deve essere indicata
l'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta, con
specificato se questi sono posti o meno a piano terra, nonchè se l'attività
viene svolta in un locale pubblico o presso il domicilio dell'esercente o
presso Enti, Uffici, Associazioni o negli appositi reparti degli Alberghi
diurni o Hotels, presso Palestre, Clubs privati, Case di cura, Ospedali,
Ricoveri per anziani, Istituti di estetica medica.
3. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) attestato relativo ai
requisiti professionali di cui alla legge 161/63 e successive modificazioni
ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio delle
attività di barbiere e di parrucchiere o attestato relativo ai requisiti
professionali di cui alla legge 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di estetista. Tali requisiti sono riferiti al
titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o, quando si tratti
di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443, della
qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/63, 1142/70 e 1/90;
b) planimetria in scala 1:100
dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata dal richiedente e da
un tecnico iscritto all'albo;
c) copia dell'atto costitutivo
e dello statuto della società, aggiornati e munite di prova dell'avvenuta
registrazione.
Art. 7
Requisiti
1. La concessione dell'autorizzazione
è subordinata all'esistenza dei requisiti di distanza tra gli esercizi, di
superficie minima dei locali, di idoneità igienico-sanitaria dei locali,
delle attrezzature e delle suppellettili e di destinazione d'uso dei locali
artigianale o commerciale.
2. I suddetti requisiti sono
specificati negli articoli seguenti.
Art. 8
Distanza minima tra esercizi
1. L'autorizzazione all'apertura
di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui
si richiede l'apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra
la distanza minima di m. 400. A tal fine gli esercizi di barbiere si
considerano compresi nella stessa tipologia di quelli di parrucchiere.
2. La distanza viene misurata secondo
la via più breve. E' data facoltà alla Commissione, nei casi di incerta
interpretazione, di indicare quale debba essere il percorso ai fini della
determinazione della distanza.
3. Il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale", sentita la Commissione
di cui all'articolo 12, ha facoltà comunque di concedere discrezionalmente
l'autorizzazione in deroga alle disposizioni relative alle distanze minime
stabilite, qualora si verifichino esigenze di servizi dettate da sviluppi
edilizi che superino le previsioni urbanistiche.
4. Per l'insediamento di Istituti di
bellezza si dovrà tenere conto delle distanze minime previste per i singoli
esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista ed Istituti di bellezza.
Art.
9
Superficie minima dei locali
1. La superficie dell'esercizio di
barbiere, di parrucchiere e di estetista non dovrà essere inferiore a mq. 20
compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di
servizio.
2. La superficie dell'Istituto di
bellezza non dovrà essere inferiore a mq. 80 compreso lo spazio occupato
dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.
Art. 10
Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
1. I locali ove si svolgono le
attività disciplinate dal presente regolamento nonchè le attrezzature e le
suppellettili utilizzate, devono corrispondere alle seguenti prescrizioni
igienico-sanitarie:
a) l'altezza minima netta dei locali non deve essere
inferiore a m. 2,70 e gli eventuali soppalchi devono essere conformi alle
prescrizioni del regolamento edilizio;
b) i locali devono essere convenientemente arieggiati
mediante vasistas sovrapposto alla vetrata se al piano strada o mediante
finestre regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori;
c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile,
compatto, levigato; le pareti devono essere o di materiale lavabile o
imbiancate con vernici che si prestino allo stesso trattamento;
d) l'illuminazione naturale, ove insufficiente, dovrà
essere integrata adeguatamente da quella artificiale;
e) la porta esterna del locale, qualora abbia accesso dalla
pubblica via o cortile, quando è aperta, dovrà essere munita, se necessario,
di tenda idonea ad ostacolare l'ingresso degli insetti;
f) il retro bottega dovrà essere arieggiato mediante
finestra munita, se necessario, di rete metallica atta ad impedire l'ingresso
di insetti, ove non fosse possibile arieggiare direttamente dall'esterno, si
dovrà disporre di una canna di ventilazione corredata di idoneo aspiratore
elettrico. Il retrobottega dovrà essere fornito di idoneo recipiente con
coperchio per la raccolta della spazzatura; di idoneo armadietto e/o
contenitori per la biancheria sporca e pulita;
g) salvo il caso di una nuova gestione, per gli esercizi
esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte in
ordine alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche, non è
prescritto il requisito di cui alla precedente lettera f) sempre che lo
spazio di cui dispongono gli esercizi stessi non permetta di predisporre il
retrobottega, anche mediante innalzamento di un divisorio;
h) ogni esercizio dovrà essere provvisto di regolamentare
servizio igienico proprio e antibagno con finestra, munita, se necessario, di
rete metallica atta ad impedire l'ingresso degli insetti, o di canna di
ventilazione, nel qual caso si applicherà, alla base, un elettroaspiratore
collegato, per il funzionamento, all'interruttore di accensione della luce
del locale. Il servizio dovrà essere corredato di lavandino con acqua
corrente. Gli esercizi che alla data di entrata in vigore delle norme
introdotte a seguito della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modifiche non sono in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera e
che per ragioni tecniche non possono dotarsi dei servizi igienici, devono
dimostrare di averne a disposizione uno nelle immediate adiacenze;
i) tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità,
gas, acqua etc) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
l) ogni posto di lavoro dovrà essere munito di lavandino
servito da acqua corrente calda e fredda;
m) i sedili dovranno essere rivestiti da materiale lavabile
o formati da altro materiale idoneo allo scopo;
n) l'esercizio dovrà disporre di un numero di asciugamani o
di accappatoi sufficienti a consentire il cambio ad ogni servizio. Comunque
detto numero non potrà essere minore di 12 (dodici) asciugamani e 6 (sei)
accappatoi per ogni posto di lavoro;
o) i rasoi, le forbici, i pettini ecc. dopo l'uso devono
essere disinfettati con idoneo antisettico o sistema di sterilizzazione. Per
cospargere cipria o borotalco si deve far uso esclusivamente di nebulizzatori
di gomma o di plastica. La detersione del volto dopo la rasatura sarà fatta
con acqua corrente senza l'uso di spugna o simili che non siamo mono uso.
Tutti gli strumenti e le suppellettili devono essere tenuti con la più
scrupolosa nettezza;
p) tinture, fissativi e altri preparati impiegati non
devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere
alle disposizioni di legge vigenti;
2. Tutto il personale che svolge le
attività disciplinate dal presente regolamento:
a) dovrà essere in possesso di libretto sanitario di cui
all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata dalla
competente Azienda U.S.L. Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad
informare tempestivamente l'U.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche
sospetta, particolarmente se di pelle, che si manifestasse sul personale
addetto. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle
o da eruzioni cutanee, non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente
regolamento. Nel caso ciò avvenisse inavvertitamente dovrà essere provveduto
immediatamente a disinfettare la biancheria e gli strumenti usati;
b) deve indossare, durante il lavoro, una sopravveste
bianca o di altro colore chiaro sempre in stato di perfetta nettezza.
Dovranno inoltre curare l'igiene personale e particolarmente la pulizia delle
mani e delle unghie;
c) qualora intenda effettuare il servizio a domicilio di
clienti dovrà recarvisi fornito di valigeria contenente gli attrezzi da lavoro
necessari ed attenersi alle disposizioni di cui alle precedenti lettere o) e
p) del comma 1.
3. L'accertamento di quanto sopra
viene richiesto d'ufficio agli organi dell'Azienda U.S.L., previa
presentazione da parte dell'interessato degli atti necessari.
Art. 11
Destinazione d'uso dei locali
1. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato al certificato di destinazione ad uso artigianale ovvero ad uso
commerciale dell'esercizio ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni. Tale documentazione è acquisita d'ufficio
dall'Amministrazione comunale, previa presentazione da parte dell'interessato
degli atti necessari.
Art. 12
Commissione - Composizione e funzionamento
1. La commissione consultiva
comunale prevista dalle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n.
1142, integrata ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 attuativa
della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è composta:
- dal Sindaco o da un suo delegato
che la presiede;
- da 5 rappresentanti delle
categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più
rappresentative a livello provinciale, di cui 3 per le attività di barbiere e
parrucchiere e 2 per l'attività di estetista;
- da 3 rappresentanti nominati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello
provinciale;
- da un rappresentante dell'Azienda
U.S.L.;
- dal Comandante della Polizia
Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante della Commissione
Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria
residente nel Comune di Montale.
2. Le organizzazioni di cui al
presente articolo possono nominare dei supplenti.
3. Le funzioni di segretario della
Commissione sono svolte da un dipendente del Comune nominato dal Sindaco.
4. La Commissione è nominata dalla
Giunta Comunale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati.
5. I componenti della
Commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della stessa a
seguito di dimissioni, decesso, o in caso di decadenza per mancata
partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. La Commissione è convocata dal
Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri, tramite
lettera raccomandata, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione.
7. La seduta della Commissione è
valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le
decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può
essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
Art. 13
Commissione - Competenze
1. La Commissione di cui all'articolo
12 esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
a) approvazione e modifica del
regolamento comunale;
b) rilascio o diniego di
autorizzazione;
c) trasferimento dell'attività
autorizzata in altra sede;
d) ampliamento delle attività;
e) decadenza e revoca
dell'autorizzazione.
2. Non sono sottoposte all'esame
della Commissione i subingressi e gli ampliamenti delle superfici.
3. Il Sindaco ha facoltà di
richiedere alla commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento e su ogni altro problema di rilievo
riguardante la disciplina del comparto.
Art.
14
Accoglimento o diniego della domanda
1. La decisione del Funzionario
Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale",
sull'accoglimento o diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere
notificata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12.
2. A decorrere dalla notifica
del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'interessato ha 60 giorni
di tempo per completare la documentazione richiesta dall'Amministrazione, ai
sensi del vigente regolamento e ritirare l'autorizzazione, pena la decadenza.
In caso di comprovata necessità, il termine può essere prorogato dal
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale".
Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione
1. Del rilascio
dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
a) Commissione Provinciale per
l'Artigianato;
b) Camera di Commercio;
c) Ufficio tributi del Comune;
d) Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Anche per la revoca
dell'autorizzazione viene data la comunicazione di cui al comma 1.
Art. 16
Attivazione dell'esercizio
1. IL titolare dell'autorizzazione
deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio
dell'autorizzazione pena revoca della stessa.
2. In caso di comprovata necessità il
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale" può prorogare il termine di cui al comma 1.
Art. 17
Sospensione dell'attività
1. La sospensione dell'attività
qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e comunicata dal titolare al
Sindaco.
2. In caso di sospensione
dell'attività superiore ad un anno, il Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone la revoca
dell'autorizzazione.
3. In caso di comprovata necessità il
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale" può prorogare il termine di cui al comma 2.
Art. 18
Trasferimento della sede
1. Coloro che intendono trasferire la
sede dell'esercizio devono presentare apposita domanda al Sindaco osservando
le norme contenute nel presente regolamento.
2. La nuova sede dell'esercizio dovrà
rispettare i requisiti previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Nel caso che il trasferimento
dell'esercizio sia richiesto per una posizione distante dalla sede attuale
non oltre 500 metri, misurati seguendo il percorso pedonale più breve, la
distanza minima indicata nell'articolo 8 è ridotta alla metà, a condizione
che l'attività nella citata sede sia stata esercitata per almeno 3 anni.
4. Nel caso di forza maggiore
(sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi
motivi), il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale", sentita la Commissione, può consentire il trasferimento
temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle norme sulla distanza
minima tra esercizi previste dall'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 19
Ampliamento della sede dell'esercizio
1. L'ampliamento dei locali di
un esercizio esistente deve essere autorizzato dal Funzionario Responsabile
del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale". L'utilizzazione dei
nuovi locali è subordinata al possesso dei requisiti igienico-sanitari e di
idonea destinazione d'uso dei locali.
Art. 20
Subingresso
1. Il trasferimento in gestione o in
proprietà dell'esercizio tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il
trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento
dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio
e il subentrante sia in possesso della qualificazione prevista dall'articolo
6.
2. Nel caso di subentro per atto tra
vivi, il subentrante per ottenere a proprio nome una nuova autorizzazione,
deve presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:
a) atto di trasferimento dell'azienda registrato
all'Ufficio del Registro;
b) certificato attestante la qualificazione professionale
come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
c) l'autorizzazione in originale del dante causa.
3. Nel caso di subentro per causa di
morte, il subentrante per ottenere a proprio nome una nuova autorizzazione,
deve presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di morte del titolare dell'autorizzazione;
b) atto notorio dal quale risulti l'erede o gli eredi
legittimi;
c) eventuale dichiarazione di rinuncia da parte degli
eredi;
d) certificato attestante la qualificazione professionale
come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
e) l'autorizzazione in originale del dante causa.
4. Il subentro non prevede
l'adeguamento alle superfici minime.
5. Il rilascio dell'autorizzazione in
subingresso è subordinato all'idoneità sanitaria del locale.
Art. 21
Affittanza dell'esercizio
1. Nel caso di trasferimento della
sola gestione dell'azienda, o parte di essa, sia tra vivi o in caso di morte,
l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha
termine la gestione, ed alla cessazione della medesima, è sostituita da nuova
autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad
ottenerla semprechè ne faccia richiesta al Sindaco entro centottanta giorni
dalla data di cessazione della gestione.
2. La domanda presentata da colui che
prende in gestione l'azienda deve essere corredata da:
a) qualificazione professionale di cui all'articolo 6;
b) atto d'affitto d'azienda regolarmente registrato.
Art. 22
Successione ereditaria
1. In caso di morte, di invalidità
ecc. dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare
l'attività secondo le norme stabilite dall'articolo 5, comma 3, della legge
443/85.
2. La qualità di erede deve essere
dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.
Art. 23
Unicità dell'autorizzazione
1. Un solo soggetto, persona fisica o
giuridica, può essere titolare di più autorizzazioni afferenti ad esercizi
distinti, a condizione che in ciascuna sede venga assicurata la presenza di
persona qualificata alla conduzione dell'esercizio, in qualità di dipendente
o socio o collaboratore di impresa.
2. I titolari di autorizzazione
comprendente l'attività di "barbiere" o di "parrucchiere"
e di "estetista", hanno la facoltà di scindere le due attività
mediante l'affittanza pro-tempore ovvero la cessione di uno dei due rami
d'azienda, anche nello stesso locale.
Art. 24
Orario giornaliero e giornate di chiusura
1. Gli orari giornalieri delle
attività e delle giornate di chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco,
sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello
provinciale.
2. E' concessa la prosecuzione
dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso
oltre i limiti d'orario.
3. E' fatto obbligo al titolare
dell'esercizio di rendere noto al pubblico con l'esposizione di apposito
cartello ben visibile dall'esterno:
a) l'orario giornaliero;
b) le giornate di chiusura;
c) la chiusura per ferie.
Art. 25
Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità delle tariffe
1. Il titolare dell'esercizio ha
l'obbligo di esporre al pubblico, in modo ben visibile, l'autorizzazione
amministrativa e il tariffario delle prestazioni.
Art. 26
Controlli
1. Gli agenti incaricati della
vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati
ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono
le attività.
Art. 27
Sanzioni
1. Nei confronti di chi esercita
l'attività di barbiere o di parrucchiere senza i requisiti professionali e/o
senza l'autorizzazione comunale, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento della somma di lire unmilione.
2. Nei confronti di chi esercita
l'attività di estetista senza i prescritti requisiti professionali, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duemilioni a lire diecimilioni, prevista dall'articolo 10, comma 1, della
legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74.
3. Nei confronti di chi esercita
l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
duemilioni, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 4 gennaio 1990,
n. 1.
4. Quando è accertata una delle
violazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" ordina la cessazione
dell'attività e la chiusura dell'eventuale locale. Qualora l'ordine di
chiudere il locale non venga eseguito, il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone l'esecuzione
forzata a spese dell'interessato.
5. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento della somma di lire trecentomila nei confronti
di chi:
a) cede abusivamente ad altri la gestione dell'esercizio;
b) cede abusivamente ad altri l'autorizzazione;
c) non osserva le norme igieniche-sanitarie;
d) amplia i locali dell'esercizio senza chiedere
l'autorizzazione o prima di ottenerla;
e) trasferisce l'attività in altra sede senza chiedere
l'autorizzazione o prima di ottenerla;
f) esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio.
6. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento della somma di lire centomila nei confronti di
chi:
a) non tiene esposta l'autorizzazione;
b) non rispetta l'orario;
c) non tiene esposta la tabella indicante
l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe
delle prestazioni;
d) viola le altre disposizioni previste
dal presente regolamento.
7. Per l'accertamento delle
violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 28
Ricorsi
1. Contro il provvedimento del
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale" che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è
ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di
notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.
Art. 29
Norme transitorie
1. Coloro che all'entrata in vigore
del presente regolamento si trovano in possesso di una autorizzazione con
l'indicazione "barbiere", "parrucchiere uomo",
"parrucchiere donna" hanno facoltà di chiedere al Sindaco la nuova
dizione "parrucchiere" semprechè sia provata la qualificazione
professionale sia "per uomo" sia "per donna".
2. La richiesta di cui al precedente
comma 1 può essere presentata anche dal subentrante.
Art. 30
Abrogazione norme precedenti
1. Sono abrogate tutte le
disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere ed
estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 274 del 15.9.1989.
Art. 31
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo il
favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15
giorni naturali e consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.
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