Sanzioni in materia di orario di lavoro, le
indicazioni dell’Ispettorato
Redazione 30 luglio 2018 0 Comments
L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 11 del 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in
merito alla circolare del Ministero del Lavoro relativa alla sentenza con cui
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18
bis, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 66 del 2003, sulle sanzioni in materia di orario
di lavoro.
In particolare, l’Ispettorato chiarisce che la rideterminazione degli
importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa
riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza
di ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse
ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento
del deposito della sentenza della Corte Costituzionale.
Riportiamo di seguito il testo integrale della circolare 11/2018.
Sono pervenute a questo Ispettorato richieste di chiarimenti in merito alla
circolare prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014, relativa alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014 intervenuta per
dichiarare l’incostituzionalità dell’art 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
66/2003. In particolare, viene richiesto se, ai sensi dell’art 6, comma 3,
della L. n. 689/1981 e dell’art 1306, comma 2, c.c. la rideterminazione degli
importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa
interessare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla
ordinanza ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore
fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato
al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio –
4 giugno 2014. Com’è noto l’art. 1306, comma 2, del codice civile rappresenta
un’eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall’art. 2909
del medesimo codice, in quanto consente al condebitore rimasto estraneo al
giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore.
Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si
verifichino tre condizioni: in primo luogo non deve essere
intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, in secondo
luogo la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve
essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata
resa e, infine, il giudice deve avere avuto cognizione
sull’intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere
causalmente e geneticamente unitario.
Al riguardo si rappresenta anche che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI,
ord. n. 276 dell’8 agosto 2013) ha espresso – sebbene la pronuncia sia stata
emessa relativamente agli effetti del giudicato in sede tributaria – il principio
secondo il quale “nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della
stessa imposta, qualora uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di
accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore
inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel
valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare
l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale
giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306, secondo
comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che
hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al
condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento
dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione“.
Di conseguenza, in linea con le argomentazioni sopra sostenute e in
risposta al quesito avanzato, si ritiene che la rideterminazione degli importi
scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa
riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla
ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore
fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al
momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio – 4
giugno 2014.
Del resto, dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella circolare
citata, si rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle
sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in
solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate,
attesa l’unicità della situazione giuridica scaturita dall’accertamento
ispettivo.
Da tale disamina sembra corretto, anche per mere ragioni di opportunità e
di parità di trattamento, estendere anche alla terza ipotesi di cui in
circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente
rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del
coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.
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