Visite fiscali in caso di malattia e invio
certificazione telematica, le istruzioni INPS
Redazione 30 luglio 2018 0 Comments
Cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia? Lo spiega
l’INPS con una Guida sulla certificazione di malattia per i lavoratori privati e
pubblici e sulle visite fiscali di controllo.
L’Istituto, a mezzo della guida, risponde infatti a tutte le domande più
frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici,
indicando loro quel che bisogna fare quando, a causa di una malattia, non
possono recarsi al lavoro.
La prima cosa da fare, si legge nel comunicato INPS, è contattare il
proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il
certificato in via telematica all’INPS. Certificato e attestato cartacei
(l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e
di fine presunta della malattia; il certificato indica la
prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo
quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione
telematica.
Il lavoratore, si legge ancora nel comunicato INPS, deve prendere nota del
numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati
anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può
inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite
l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie
credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice
fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
L’INPS, poi chiarisce che nel certificato il medico deve indicare (solo se
ricorrono): l’evento traumatico e le agevolazioni per cui il lavoratore,
privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della
reperibilità.
Le fasce di reperibilità per le visite fiscali
L’Istituto ha poi precisato che le visite fiscali di controllo possono
essere disposte d’ufficio dall’Istituto stesso o su richiesta dei datori di
lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra
settore privato e pubblico come segue:
i lavoratori privati: sono tenuti a essere reperibili
nelle fasce 10-12 e 17-19;
i lavoratori pubblici: sono tenuti ad essere reperibili nelle
fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a
recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura
territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione
valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni
disciplinari da parte del datore di lavoro.
In sintesi dunque in caso di malattia:
il LAVORATORE deve:
- Contattare
il proprio medico curante;
- Prendere
nota del numero di protocollo;
- Verificare
l’indirizzo di reperibilità durante la malattia;
- Rispettare
le fasce di reperibilità per le eventuali visite fiscali;
il MEDICO CURANTE deve:
- Trasmettere
il certificato telematico di malattia all’INPS;
- Rendere
disponibile l’attestato al datore di lavoro;
L’INPS e il DATORE DI LAVORO possono:
- Richiedere
le visite fiscali di controllo nelle seguenti fasce di reperibilità:
- LAVORATORI
PRIVATI: 10-12
e 17-19
- LAVORATORI
PUBBLICI: 9-13
e 15-18
(FONTE: INPS)
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