REQUISITI ABITAZIONI
2018 - Altezze Superfici minime lunghezza
Dettagli
Scritto da Madera
Ing. Vincenzo
Ultima modifica:
13 Ottobre 2018
In questa guida ci soffermeremo su quali sono i requisiti
delle abitazioni (stanze, cucina, bagno, stanza, ufficio, alloggi, soffitta,
garage, cantina, monolocale). Le altezze minime, i rapporti aeroilluminanti, le
superfici minime etc.
E'
importante sottolineare che i valori ed i requisiti indicarti nell'articolo
riguardano le nuove costruzioni e gli interventi
sull'esistente che comportino variazione della destinazione funzionale
dei singoli ambienti in una destinazione di maggior
pregio (definizione in seguito). Quindi, nel caso volessimo
trasformare una cucina in soggiorno, un ripostiglio in bagno, una soffitta in
camera o soggiorno etc.
Inoltre,
occorre precisare che per gli interventi sull'esistente è
consentito il mantenimento di condizioni in essere, che non verifichino il
rispetto dei requisiti prescritti di seguito in materia di posizione rispetto a
terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento degli alloggi e dei
singoli locali, a condizione che:
·
non si determini un
peggioramento della situazione preesistente
sotto il profilo igienico- sanitario;
·
non sia trasformata la funzione dei singoli
locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a
quelli presenti.
Attenzione: Ogni regolamento edilizio comunale potrebbe leggermente variare
circa quanto segue
Locali primari, di supporto e accessori
Per poter
comprendere al meglio le regole dell'edilizia occorre dare delle definizioni:
Locale: porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e
dotata di autonomia funzionale. Non costituiscono locale i volumi tecnici
e gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione
dell’edificio (scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli
impianti (cavedi e simili).
I
locali si distinguono nelle seguenti categorie:
·
locali primari, che comportano la permanenza continuativa di persone:
camere da letto e soggiorni;
·
locali di supporto alla funzione primaria: spazi di cottura e bagni, spazi di disimpegno e
distribuzione verticale ed orizzontale, dispense, guardaroba,
lavanderie e simili;
·
locali accessori, adibiti esclusivamente a funzioni complementari, che comportano una
presenza solo saltuaria ed occasionale di persone: soffitte, cantine,
ripostigli e quanto ad esse assimilabile;
Quali sono le categorie dei locali di abitazione?
Per
ciascun tipo di locale, in relazione alla funzione svolta, viene assegnata
una classe di pregio, a cui spettano diverse verifiche di
natura igienico-sanitaria.
In tabella sono indicati i locali e le relative classi:
Categoria
|
Tipo di locali
|
Classe di pregio
|
Locali primari
|
Camere da letto e soggiorni
|
1
|
Sale da pranzo, cucine abitabili, salottini, studi e altri locali a
questi assimilabili
|
2
|
|
Locali di supporto
|
Spazi di cottura e servizi igienici
|
3
|
Spazi di disimpegno e distribuzione verticale ed orizzontale,
dispense, guardaroba, lavanderie e simili
|
4
|
|
Locali
accessori
|
Soffitte, cantine, ripostigli e quanto ad esse assimilabili
|
5
|
Come
possiamo vedere il soggiorno ha un "valore" maggiore rispetto al
bagno, che a sua volta vale di più rispetto alle cantine.
Ognuno di questi locali dovrà
rispettare: superfici minime, altezze minime, superfici aeroilluminanti,
etc. Vediamolo in dettaglio
Rapporto aeroilluminante: che cose e quali sono le verifiche?
Si
definisce superficie aeroilluminante di un locale la superficie
finestrata apribile misurata al lordo dei telai delle finestre o porte
finestre prospettante direttamente su spazi liberi. Queste
superfici dovranno rispettare dei rapporti, detti aeroilluminanti,
con le superfici pavimentate.
Per il
soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non possono essere computate le finestre
lucifere.
RAPPORTI
AEROILLUMINANTI: Ciascun locale di abitazione di categoria primaria deve
essere dotato di superfici finestrate apribili in misura non inferiore a:
·
1/8 della superficie di pavimento in caso di finestrature a parete;
·
1/12 per i locali sottotetto in caso di illuminazione conseguita tramite
finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda);
Quindi nel caso volessimo realizzare una
camera di 24 mq, dovremmo aprire una finestra di minimo 3 mq (24/8)
Qual è l'altezza minima dei locali ad uso abitativo? Bagno, cucina,
ripostiglio, camere, soggiorno
L'
altezza si misura dal
pavimento all'intradosso (parte sotto) del solaio o
della copertura o del controsoffitto, quando presente; in caso di orditure
composte (travetti e travi), quali solai in legno e simili, l’altezza è
misurata all'intradosso dell'orditura secondaria (travetti).
IMPORTANTE: Nel caso di interventi su edifici esistenti è
ammesso il mantenimento di altezze inferiori rispetto a quelle prescritte
successivamente, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento
delle condizioni igienico-sanitarie presenti. Cioè, se non peggioro le
condizioni è ho già un'altezza inferiore, posso mantenerla anche in caso di
nuovi interventi!!!
L’altezza
libera dei locali, per le diverse categorie e casistiche, deve garantire i
valori minimi riportati nella tabella che segue:
Locali
con altezza fissa
|
Locali con
altezza variabile
|
|||
Altezza
minima (m)
|
Altezza
media
(m)
|
Altezza
minima (m)
|
Ulteriori
note
|
|
Locali primari
|
mt. 2,70
|
mt. 2,70
|
mt. 2,40
|
Le porzioni
con altezza minore di mt. 2,70 non devono comunque superare il 50%
del totale della
superficie
del locale.
|
Locali di
supporto
|
2,40
|
2,40
|
2,20
|
Le porzioni
con altezza minore di mt. 2,40 non devono comunque superare il 30%
del totale della superficie del locale
|
Locali accessori
|
1,80
|
1,80
|
1,50
|
Sull'esistente,
potrebbe essere consentita nel regolamento comunale, la realizzazione di
servizi igienici con altezza inferiore a quella prescritta, se l’unità è già
dotata di un altro servizio di altezza 2,4 m;
Quali sono le dimensioni minime nelle abitazioni?
Il monolocale deve
avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq
28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Mentre i
locali di abitazione devono garantire i requisiti minimi di superficie
riportati in tabella:
Tipo di locali
|
Superficie
utile (mq)
|
Camere da letto per una persona
|
9
|
Camere da letto per due persone e soggiorni
|
14
|
Cucine abitabili
|
9
|
Altri vani di categoria primaria, adibiti ad abitazione permanente
|
9
|
Spazi di cottura ubicati in locale autonomo,
separato e distinto dal soggiorno
adibito alla sola funzione di cottura dei cibi
e non anche di regolare consumazione degli stessi.
|
Compresa
tra 4 e 9
|
E’
ammessa la realizzazione di una zona cottura in adiacenza al
soggiorno, purché il collegamento con lo stesso abbia larghezza non inferiore a
metri 1,40 e superficie complessiva non inferiore a mq.
4,00; in tal caso la verifica dei parametri fissati per i locali di
abitazione permanente deve essere fatta rispetto alla superficie di pavimento
complessiva dei due vani.
Servizi igienici: bagni e wc
I locali adibiti a servizio igienico devono possedere i requisiti
minimi riportati in tabella.
Superficie
|
2,50 mq.
|
Larghezza
|
1,20 mt.
|
Accesso
|
Divieto di accesso diretto da cucina o spazio cottura, ammesso
tramite antibagno
|
Dotazione sanitari per alloggio
|
vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, suddivisa anche in
più locali purché riservati esclusivamente ai servizi igienici.
|
Nelle
nuove costruzioni, nonché negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
che comportino la creazione di nuove unità immobiliari non è
consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali
adibiti all'uso di cucina o dagli spazi di cottura, nonché dai
locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o
bevande; in tali casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio
di disimpegno (antibagno), in cui possono essere collocati
apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet. Esistono deroghe in
caso di bagni per disabili.
Potrà
ottenere maggiori informazioni su costi, tempi e altro,
o un preventivo via mail a infostudiomadera@gmail.com,
oppure contattandoci via telefono al 347 277 85 86.
Ingegnere Civile
Laureato all'Università degli Studi di Firenze, dal 2014 co-titolare dello Studio Madera.
Esperto in strutture, impianti, urbanistica ed edilizia.
Tra i clienti annovera: Unicef, Coca Cola, Credit Suisse.
Commenti. Non occorre
registrarsi (13)
Egr. Collega,
chiedo di sapere se le utili premesse citate in apertura del presente articolo (..."i valori ed i requisiti indicati nell'articolo riguardano le nuove costruzioni e gli interventi sull'esistente che comportino variazione della destinazione funzionale dei singoli ambienti in una destinazione di maggior pregio ...") fanno riferimento a specifiche disposizioni normative o derivano dall'applicazione di principi generali. Ringrazio e saluto, Tommaso SINISI
chiedo di sapere se le utili premesse citate in apertura del presente articolo (..."i valori ed i requisiti indicati nell'articolo riguardano le nuove costruzioni e gli interventi sull'esistente che comportino variazione della destinazione funzionale dei singoli ambienti in una destinazione di maggior pregio ...") fanno riferimento a specifiche disposizioni normative o derivano dall'applicazione di principi generali. Ringrazio e saluto, Tommaso SINISI
0 Cita \"Rispondi\"
Salve, quanto sopra citato è un collage
delle prescrizioni più comuni dei regolamenti edilizi comunali. Consiglio di
seguire il regolamento del luogo dove è ubicato l'immobile...
ing. Tommaso SINISI 20 ore fa
Grazie per la sollecita e chiara
risposta.
Ing. Alessio Lunedì, 03 Settembre 2018
Buongiorno Ing. Madera,
sono un collega e dovendo redigere la relazione tecnica di compravendita per una u.i. ho riscontrato questa situazione: nelle planimetrie dello stato legittimo depositato presso l'A.C., allegate al rilascio dell'abitabilità, sono indicate n. 2 camere: in realtà la prima ha dimensioni rilevate di mq 12,9, l'altra di mq 8, quindi rispettivamente inferiori ai mq 14 della camera per 2 pers. e camera singola. Il soggiorno almeno ha una sup. > 14 mq come richiesto dal DM 75.
L'edificio è dei primi anni '80, edificato con DM '75 già in vigore.
Secondo lei, nella R.T.C. dovrebbe essere indicato che in realtà c'è una camera singola ed un locale accessorio "studio". Nel Reg. Edilizio del Comune non ho trovato indicazioni a riguardo sull'obbligo di avere almeno una camera di 14 mq per alloggio, come del resto non richiesto dal DM 75.
Nelle planimetrie catastali non sono indicate le destinazioni degli ambienti. Ritiene possa trattarsi di difformità edilizio/urbanistica??
La ringrazio in anticipo per la sua disponibiltà,
saluti
sono un collega e dovendo redigere la relazione tecnica di compravendita per una u.i. ho riscontrato questa situazione: nelle planimetrie dello stato legittimo depositato presso l'A.C., allegate al rilascio dell'abitabilità, sono indicate n. 2 camere: in realtà la prima ha dimensioni rilevate di mq 12,9, l'altra di mq 8, quindi rispettivamente inferiori ai mq 14 della camera per 2 pers. e camera singola. Il soggiorno almeno ha una sup. > 14 mq come richiesto dal DM 75.
L'edificio è dei primi anni '80, edificato con DM '75 già in vigore.
Secondo lei, nella R.T.C. dovrebbe essere indicato che in realtà c'è una camera singola ed un locale accessorio "studio". Nel Reg. Edilizio del Comune non ho trovato indicazioni a riguardo sull'obbligo di avere almeno una camera di 14 mq per alloggio, come del resto non richiesto dal DM 75.
Nelle planimetrie catastali non sono indicate le destinazioni degli ambienti. Ritiene possa trattarsi di difformità edilizio/urbanistica??
La ringrazio in anticipo per la sua disponibiltà,
saluti
Ing. Madera Vincenzo Martedì, 04 Settembre 2018
A mio parere è una difformità, se non è
9 mq non può essere camera singola...io sanerei, non darei la conformità.
Saluti
Saluti
Ing. Alessio Martedì, 04 Settembre 2018
Buongiorno,
la ringrazio del parere.
Nel caso di C.I.L.A. Sanatoria e sanzione pecuniaria di € 1.000,00, l'ambiente di mq 8 lo definirebbe come studio e l'altro di 12,9 mq come camera singola. aggiornando anche il catastale con DOCFA?.
Il Reg.Ed, del Comune rimanda totalmente al DM '75, nel quale non è specificato che almeno una delle due camera debba essere di sup. almeno 14mq. Concorda?
Grazie
Saluti
la ringrazio del parere.
Nel caso di C.I.L.A. Sanatoria e sanzione pecuniaria di € 1.000,00, l'ambiente di mq 8 lo definirebbe come studio e l'altro di 12,9 mq come camera singola. aggiornando anche il catastale con DOCFA?.
Il Reg.Ed, del Comune rimanda totalmente al DM '75, nel quale non è specificato che almeno una delle due camera debba essere di sup. almeno 14mq. Concorda?
Grazie
Saluti
lorenzo politi Sabato, 01 Settembre 2018
buongiorno volevo sapere se nella
metratura minima per l’abitabilita ovvero 28 mq e compreso il giardino di
proprieta. MI SPIEGO MEGLIO L
APPARTAMENTINO CHE VORREI REALIZZARE DENTRO CASA DEI MIEI HA MQ 24 AGGIUNGENDO
IL GIARDINO SAREI A 30MQ.
QUESTO E POSSIBILE ?
cordiali saluti
QUESTO E POSSIBILE ?
cordiali saluti
Buongiorno,
chiedo un informazione fondamentale per decidere se procedere o meno nell acquisto di un immobile.
l'appartamento che sto comprando è un bilocale di 46mq.
la camera da letto però è di poco inferiore ai 14mq. infatti viene definita camera da letto singola.
ciò significa che avrei l'abitabilità anzichè di due persone ?
grazie anticipatamente.
chiedo un informazione fondamentale per decidere se procedere o meno nell acquisto di un immobile.
l'appartamento che sto comprando è un bilocale di 46mq.
la camera da letto però è di poco inferiore ai 14mq. infatti viene definita camera da letto singola.
ciò significa che avrei l'abitabilità anzichè di due persone ?
grazie anticipatamente.
Madera Ing. Vincenzo Giovedì, 30 Agosto 2018
Salve Alessandro, può essere più chiaro,
non ho capito.
grazie
grazie
"Anonimo" Lunedì, 03 Settembre 2018
a seguito di sopralluogo per la perizia,
l'appartamento di mio interesse ha mostrato irregolarita edilizie .
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
0 Cita \"Rispondi\"
a seguito di sopralluogo per la perizia,
l'appartamento di mio interesse ha mostrato irregolarita edilizie .
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
0 Cita \"Rispondi\"
salve...ho presentato un progetto in sanatoria
di un locale deposito, che è contiguo alla mia abitazione...il progetto è stato
bocciato in quanto, secondo l'ufficio tecnico comunale, all'interno dell'ambito
urbanistico di interesse non è prevista la realizzazione dei locali deposito.
Trattasi di ambito urbanistico TU3 (Completamento del tessuto urbano già
delimitato). In detto ambito urbanistico è consentito realizzare manufatti a
destinazione: Residenziale - Commerciale Artigianale - Direzionale - Attività
di servizi. La mia domanda è: un locale deposito contiguo all'abitazione, e di
pertinenza della stessa, non è da assimilarsi all'edilizia residenziale? grazie
in anticipo per la eventuale risposta.
Ing. Vincenzo Madera Martedì, 17 Luglio 2018
Salve,
ma lo ha sanato come pertinenza?
Se è una pertinenza dell'abitazione è residenziale...quindi è possibile farlo.
Andrebbero viste le documentazioni per esserne certi e la normativa locale
Saluti
ma lo ha sanato come pertinenza?
Se è una pertinenza dell'abitazione è residenziale...quindi è possibile farlo.
Andrebbero viste le documentazioni per esserne certi e la normativa locale
Saluti
Nel Capitolo "Qual è l'altezza minima dei locali ad uso abitativo? Bagno, cucina, ripostiglio, camere, soggiorno", indica che per i locali Locali accessori, Locali con altezza fissa Altezza minima (m) 1,80, ma questo è possibile a seguito di quale legge? la legge nazionale dei locali accessori prevede minimo h. 2,40. Ho da ampliare un locale tecnico come locale accessorio che presenta altezza fissa 2, 10, a quale legge mi rifaccio? grazie
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