IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE -
(Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del
Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
integrazioni integrazioni – risposta al quesito in merito all’esonero del
Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori
(art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’esonero
del medico competente, dipendente dell’Istituto, dalla partecipazione al corso
obbligatorio per i lavoratori prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il
medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al
programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del
d.lgs. n. 81/2008. Al riguardo si osserva che l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n.
81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Invece, l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per
lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e
integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in
vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento
del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro”. Inoltre l’art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che
“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
[…]". Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi
di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
[…]”. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico
competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei
requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il
medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e
sicurezza. Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale
soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti
dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei
lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e
procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono
agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza
personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico
competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in
relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per
lo svolgimento delle mansioni di medico competente. Le considerazioni appena
esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico
competente. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
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