venerdì 26 ottobre 2018

Medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – risposta al quesito in merito all’esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’esonero del medico competente, dipendente dell’Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008. Al riguardo si osserva che l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Inoltre l’art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. […]". Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. […]”. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza. Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente. Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

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