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Se in un precedente articolo di PuntoSicuro è stato analizzato l’
art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il documento Inail ci ricorda che l'art. 26 si occupa, con conseguenti obblighi in capo al
Datore di Lavoro Committente (DLC), “anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d'opera o di somministrazione) che rientrano nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, intendendo come ‘Cantieri’ qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
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Il documento fa poi chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali problematiche che possono insorgere da “un'eventuale sovrapposizione dei due documenti”:
- “il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile”;
- in alcuni casi “la
stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere”.
In particolare il documento segnala che al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’. E si fa così “riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, in definitiva, al DUVRI”. Ed è chiaro “che in presenza di più Imprese edili, l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto preliminarmente dell'attività del CSP e, in corso d'opera, di quella del CSE”.
Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che ‘gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’.
E dunque dall’analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti”.
Tuttavia se tale previsione “
ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così”. "Si ritiene infatti" - continua il documento Inail - "che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i
rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI”.
Il documento riporta alcuni esempi specifici.
Ad esempio, “se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento”, quale documentazione si dovrà produrre? Nel
primo caso, “si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS. Nel
secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di
elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle Imprese edili”.
Altro caso è quello dell'Azienda del DLC (e delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) “che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26. A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative”.
Si ricorda inoltre che esiste, in via teorica, la “possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco praticabile”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta utili tabelle e schemi grafici:
- una tabella con i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione di affidamenti all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti;
- due schemi che illustrano le principali casistiche di appalto, extra art. 26, (Caso 1 - appalti soggetti anche all’applicazione del Titolo IV; Caso 2 - appalti multipli/accorpamento in un’unica gara di una serie di forniture e lavori).
Per concludere ricordiamo che il documento Inail si sofferma anche sulla
forniturae scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato.
In particolare si segnala che nel caso generale di mere forniture di materiali o attrezzature - trovando applicazione, come esplicitamente indicato nel comma 1 bis dell'art. 96 del TU, le disposizioni di cui all'art. 26 - “non è obbligatorio
elaborare il DUVRI così come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26”.
Tuttavia – “considerato che le operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato (e di materiali edili e attrezzature in genere) sono tra le più frequentemente eseguite nei cantieri temporanei o mobili” – il documento esamina la questione più in dettaglio e fornisce utili informazioni e suggerimenti.
Si ricorda anche che il Ministero del Lavoro, per mezzo della Commissione Consultiva Permanente, ha fornito con
Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 indicazioni operative alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato.
Riguardo alle novità introdotte dal
Decreto del Fare riportiamo una breve rassegna di articoli pubblicati da PuntoSicuro:
INAIL - Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi, “
L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
RTM