giovedì 30 giugno 2016

protezione seghe circolari squadratrici per legno


Efficacia protezione seghe circolari squadratrici per legno, volume Inail  sCRITTO DA  IL


ROMA – Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici. Pubblicato da Inail un volume nel quale viene descritta una sperimentazione effettuata sull’efficienza delle protezioni. Un volume sulle necessità tecniche della protezione stessa, sulla norma EN 1870-1 e sulle possibilità di revisioni future, destinato a operatori della sicurezza sul lavoro, costruttori e progetti, datori di lavoro delle piccole e medie imprese.
Oggetto di studio della sperimentazione sono in particolare le protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici per legno, ovvero del tipo di protezioni che rientra tra quelle per macchine da taglio che devono garantire l’incolumità dei lavoratori nel caso in cui durante la lavorazione venissero eiettate parti contundenti e parti stesse di lama.
La norma europea su tali seghe circolari squadratrici per legno è la EN 1870 ed è la norma che indica anche le caratteristiche del test d’impatto che deve essere eseguito per la verifica dell’idoneità delle protezioni. Si tratta di test balistici, che attraverso lo sparo di un proiettile valutano l’entità del danno provocato e di conseguenza l’efficacia o meno della protezione.
È dalla valutazione di tali test balistici quindi che muove il volume Inail, con una campagna sperimentale che vuole da un lato testare la capacità delle protezioni e dall’altro fornire indicazioni tecnologiche per un futuro aggiornamento della normativa.
“Considerato il momento di revisione che l’impianto normativo per le macchine da legno sta subendo e quindi la necessità di evidenziare ora eventuali limiti che le precedenti norme hanno mostrato, il presente lavoro, oltre a quanto già indicato in premessa e precisato di seguito negli obiettivi, ha lo scopo ulteriore di dimostrare sperimentalmente che alcuni aspetti legati alle caratteristiche delle protezioni dal rischio di proiezione di parti meritano un ulteriore approfondimento, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali impiegati, anche nell’ottica di offrire, da parte dell’Inail, un contributo alla nuova norma oggi in definizione”.
Questo l’indice dell’opera:
  • Introduzione;
  • Nomenclatura;
  • Obiettivi;
  • Attrezzatura di prova;
  • Considerazioni preliminari e raccolta documentale;
  • Procedura di prova;
  • Risultati di prova;
  • Conclusioni;
  • Norme tecniche;
  • Appendice 1 Esempi di lame per le seghe squadratrici;
  • Appendice 2 Materiali per protezioni rigide;
  • Appendice 3 Tipologie di protezioni rigide.

prima assistenza” infortuni e malattie professionali


Nota Ministero Salute su “prima assistenza” infortuni e malattie professionali  SCRITTO DA  IL


Sull’applicazione dell’art. 21 del DLgs n.151 del 2015, di cui ci siamo occupati ieri, la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha pubblicato dei chiarimenti operativi a valere per le proprie strutture e per il Ministero del Lavoro.
Sull’interpretazione dell’espressione “qualunque medico”, contenuta nella disposizione, la circolare ministeriale precisa che essa non si riferisce “a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio”, ma si deve “circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente i base”.
Così, l’intervento di prima assistenza così qualificato:
  1. “ non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico” ;
  2. “per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, è sufficiente la disponibilità della connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso a relativa struttura di appartenenza”.
La norma, infatti si limita a disporre “semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza*), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare”**.
* “Studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera, ai quali si può rivolger il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.
** La circolare del Ministero della Salute, a questo proposito, ritiene che il termine temporale possa essere “ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del TU 81/08, “nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.

Sistema sanzionatorio e strumenti di difesa del datore di lavoro


Generale    by Secondo MartinoCommenti chiusi

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Sistema sanzionatorio e strumenti di difesa del datore di lavoro

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento con uno studio realizzato in materia di ispezioni sul lavoro e sul suo sistema sanzionatorio. Strumenti di difesa del datore di lavoro.
Sistema sanzionatorio e strumenti di difesa del datore di lavoroL’ispezione del lavoro, che contempla anche quelle in materia di previdenza sociale e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dal punto di vista pratico costituisce un importante strumento di tutela diretta dei lavoratori e di tutela indiretta delle imprese sane che operano nel rispetto delle norme di legge.
L’attività del professionista che assiste il datore di lavoro oltre ad essere importante per il rispetto della legalità, contribuisce anche alla salvaguardia delle condizioni di libera concorrenza e leale competizione delle imprese sul mercato, mediante la prevenzione di comportamenti elusivi o, comunque sia, irregolari.
L’ispezione del lavoro è un procedimento amministrativo di natura istruttoria, che si caratterizza per l’esercizio di una potestà riconosciuta dall’ordinamento giuridico ai soggetti preposti ai controlli, finalizzato ad acquisire elementi oggettivi e valutativi e che si conclude con l’adozione di specifici provvedimenti, non necessariamente sanzionatori.
Il sistema delle ispezioni del lavoro è piuttosto articolato e si basa sull’attività di una pluralità di soggetti (personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli Enti previdenziali, degli SPISAL ovvero dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro incardinati presso le Aziende Sanitarie Locali, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, del Gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro operante all’interno delle Direzioni Territoriali del Lavoro) con funzioni ispettive/accertative tendenzialmente differenti ma talvolta sovrapposte.
Novità introdotte dal D.Lgs.149/2015
Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, il D.Lgs. 149/2015 ha disposto l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.
L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
Attualmente si sta completando l’iter di approvazione dello Statuto dell’Ispettorato, condizione necessaria per l’avvio della nuova attività.
A garanzia della correttezza tecnico-giuridica e dell’uniformità dei comportamenti tenuti dal personale ispettivo su tutto il territorio nazionale ed allo scopo di prevenire fenomeni “distorsivi” nell’applicazione delle norme vigenti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha impartito precise disposizioni per il personale di vigilanza, in ordine alle linee metodologiche ed operative da seguire fase per fase dalla programmazione dell’attività ispettiva fino alla emissione dei provvedimenti, utilizzando la modulistica ministeriale appositamente predisposta per ciascun atto.

Appalti, il bando deve richiedere l’indicazione dei costi per la sicurezza SCRITTO DA  IL


Con sentenza del 3 marzo 2016, n. 879, il Consiglio di Stato, sez. IV ha deciso di riformare la sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza sezione I, n. 00759/2014 che aveva ritenuto valida l’esclusione dalla gara di un concorrente per non aver indicato i costi di sicurezza aziendale “nonostante che il bando di gara non ne prescrivesse l’indicazione”.
Per il Consiglio di Stato è corretto l’orientamento espresso dal TAR in quanto “l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, DLgs n. 163 del 2006*, un adempimento imposto dalla legge”. Inoltre, lo stesso art. 26, n. 6, del TU 81/08, stabilisce che, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Sulla circostanza eccepita in appello dal ricorrente che il bando non recava “una espressa clausola di esclusione dalla gara per detta omissione”, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea che questa rende l’offerta incompleta di un requisito la cui essenzialità è direttamente stimata dalla legge (“l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara …, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate”**.
* “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
** Cfr pareri del 17 luglio 2013, n. 118, e del 9 maggio 2013, n.77.

lunedì 20 giugno 2016

Contratto a tempo determinato – attività stagionali

Contratto a tempo determinato – attività stagionali

INTERPELLO 15 del 2016

INTERPELLO 15 del 2016Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 81/2015 – contratto a tempo determinato – attività stagionali. L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e ss. , D.Lgs. n. 81/2015 concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato. In particolare, l’istante chiede chiarimenti in ordine all’art. 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo , nelle ipotesi in cui si tratti “ di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi ”. L’interpellante pone, altresì, analoga questione con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e 23 , comma 2, laddove queste ultime stabiliscono rispettivamente la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali ex art. 21, comma 2. Sul punto, l’interpellante pone l’ulteriore quesito inerente la non computabilità dei periodi di lavoro prestati per lo svolgimento delle attività stagionali ai fini della determinazione del limite di durata massima del termine di 36 mesi o dell’eventuale diverso termine già fissato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 , comma 4 bis , del D .Lgs. n. 368/2001. Infine, l’istante chiede se i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 possano sommarsi ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 1, del D. L gs. n. 81/2015, fino all’abrogazione del citato articolo 2 prevista dall’art. 55 del Decreto n. 81 con decorrenza 1° gennaio 2017. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo , si rappresenta quanto segue.

COMMERCIO STRESS LAVORO-CORRELATO


COMMERCIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

Regione Lombardia FATTORI DI RISCHIO SLC MISURE DI PREVENZIONE

COMMERCIO STRESS LAVORO-CORRELATO

commercio stressI rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato rappresentano una delle sfide principali con cui è necessario confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto hanno considerevoli ripercussioni sulla salute delle singole persone, ma anche su quella delle imprese e delle economie nazionali.
I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro. Alcuni esempi di condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali sono:

- carichi di lavoro eccessivi;
- richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli;
- scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza sul modo in cui il lavoro viene svolto;
- gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro;
- comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori;
- molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi.
Il settore commercio comprende l’insieme delle attività relative all’acquisto e alla vendita di beni (di consumo, mobili, immobili, ecc). Nello specifico, con la sigla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) si intende il moderno sistema di vendita effettuato attraverso una rete di supermercati ed ipermercati. La popolazione lavorativa presente in questi settori è composta in prevalenza da donne e giovani lavoratori impiegati molto spesso con contratti occasionali o a tempo determinato. L’apertura dei punti vendita 7 giorni su 7, il prolungamento degli orari di lavoro, l’interazione continua con i clienti e gli elevati ritmi di lavoro rendono i lavoratori del settore commercio/GDO particolarmente esposti al rischio da stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.
Si riporta di seguito una serie di fattori di rischio organizzativo potenzialmente presenti in questo settore indicando, per ognuno di essi, alcune misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro-correlato.
CONTENUTO DEL LAVORO
  • FATTORI DI RISCHIO SLC
  • MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO
  • Ritmi di lavoro elevati, soprattutto in alcuni giorni della settimana e/o periodi dell’anno, pause di lavoro brevi e/o poco frequenti
  • Elevata flessibilità produttiva
  • Lavoro ripetitivo
  • Possibilità di accadimento di episodi di furto
Il presente prodotto editoriale è stato realizzato nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute “Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”, finanziato dal Ministero della Salute. Prodotto realizzato in collaborazione con INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale

giovedì 16 giugno 2016

CONTRATTAZIONE P.A, RIDOTTI A QUATTRO I COMPARTI

CONTRATTAZIONE P.A, RIDOTTI A QUATTRO I COMPARTI
Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, firmata il 5 aprile 2016. Si dà, in tal modo, attuazione alla riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, riducendo il numero dei comparti e delle aree di contrattazione.
Sono individuati 4 comparti di contrattazione collettiva: comparto delle Funzioni Centrali; comparto delle Funzioni Locali; comparto dell’Istruzione e della Ricerca; comparto della Sanità. A tali comparti corrispondono anche le aree di contrattazione collettiva anche per la dirigenza. La definizione di tale accordo realizza la condizione per la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego.

*****

ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA GEORADAR

SICUREZZA NAZIONALE, ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA GEORADAR
Il Consiglio dei ministri ha approvato un DPCM col quale il Governo esercita i poteri speciali, conferiti dal decreto legge n. 21 del 2012 e dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 per tutelare interessi dello Stato in settori strategici,  attraverso specifiche prescrizioni in merito all’operazione di cessione del ramo d’azienda GeoRadar da parte di Ingegneria dei sistemi S.p.a. (IDS) ad Hexagon Geosystems Services s.p.a., notificata da parte delle società IDS ed Hexagon. In particolare il Consiglio ha prescritto alle società interessate di adottare soluzioni tecniche ed organizzative volte a preservare il patrimonio tecnologico, nonché soluzioni gestionali ed organizzative che assicurino il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, esportazione, transito, uso, tracciabilità, registrazione e archiviazione dei materiali riconducibili alle tecnologie oggetto dell'operazione.

*****

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, RAZIONALIZZATE LE PROCEDURE


Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Nello specifico, il regolamento razionalizza le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono così ridotti il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l’amministrazione.

*****

APPARECCHIATURE RADIO


Attuazione della direttiva europea relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/ 5/CE.
Nello specifico si stabiliscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle stesse apparecchiature e si fissano disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità degli apparecchi radio e alle sanzioni applicabili. Rispetto alla normativa vigente si evidenzia che la direttiva in questione (c.d. “direttiva RED”) individua in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e all’uso, cioè installatori e utilizzatori finali. Si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apri-cancelli e per l’apertura delle porte di veicoli, modem WiFi e telefoni DECT.

*****

DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI

DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI
Attuazione della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento punta a semplificare la disciplina del conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento.
In particolare, viene previsto che, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice possa chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento e conferimento di incarico.
Vengono anche dettate le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall’interprete, prevedendo che nei casi che legittimano l’assistenza gratuita dell’interprete a spese dello Stato l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto in riferimento al singolo atto da compiere, salvo che si ravvisino particolari esigenze collegate all’esercizio del diritto di difesa. E che, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, le spese spettanti anche per l’interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato.
Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, l’autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.
Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore.
È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete.
Presso il Ministero della giustizia sarà infine istituito l’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

*****

Scia unificata, Consiglio dei Ministri approva decreto attuazione legge Delega

SCRITTO DA  IL

ROMA – Scia. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.120 del 15 giugno 2016 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo sulla revisione delle Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in attuazione della delega da articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.
Il decreto prevede che per quanto riguarda la Scia “si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare”.
Da quanto previsto dal Decreto la ricevuta- comunicazione di avvio procedimento deve indicare i termini della risposta o del silenzio assenso, la sospensione dell’attività sarà limitata ad attestazioni non veritiere o a interessi sensibili come ambiente e paesaggio.
Ancora in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato approvato in esame preliminare il decreto sulle Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private. “Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


1) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.
2) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste  pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2) (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla  precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
4) Modifiche in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia  all’Autorità giudiziaria. 

L’elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili

03 febbraio 2015 - Cat: DUVRI
  


L’elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili


Una pubblicazione dell’Inail fornisce informazioni sull’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze nei cantieri temporanei e mobili. Quando è presente il PSC non è obbligatorio il DUVRI? 

Pubblicità

Roma, 3 Feb – In relazione all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze” - curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco - ci permette di soffermarci su precisi ambiti di lavoro e su specifici iter procedurali.
Se nelle scorse settimane ci siamo soffermati sull’elaborazione del DUVRI nella Pubblica Amministrazione, oggi affrontiamo la valutazione dei rischi da interferenze e l'elaborazione del DUVRI nei cantieri temporanei e mobili.
Se in un precedente articolo di PuntoSicuro è stato analizzato l’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il documento Inail ci ricorda che l'art. 26 si occupa, con conseguenti obblighi in capo al Datore di Lavoro Committente (DLC), “anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d'opera o di somministrazione) che rientrano nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, intendendo come ‘Cantieri’ qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.


Pubblicità
Il documento fa poi chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali problematiche che possono insorgere da “un'eventuale sovrapposizione dei due documenti”:
- “il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile”;
- in alcuni casi “la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere”.
In particolare il documento segnala che al comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’. E si fa così “riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, in definitiva, al DUVRI”. Ed è chiaro “che in presenza di più Imprese edili, l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto preliminarmente dell'attività del CSP e, in corso d'opera, di quella del CSE”.
Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che ‘gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidatariaPer la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’.
E dunque dall’analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti”.
Tuttavia se tale previsione “ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così”.  "Si ritiene infatti" - continua il documento Inail - "che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI”.
Il documento riporta alcuni esempi specifici.
Ad esempio, “se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento”, quale documentazione si dovrà produrre? Nel primo caso, “si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS. Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle Imprese edili”.
Altro caso è quello dell'Azienda del DLC (e delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) “che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26. A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative”.
Si ricorda inoltre che esiste, in via teorica, la “possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco praticabile”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta utili tabelle e schemi grafici:
- una tabella con i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione di affidamenti all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti;
- due schemi che illustrano le principali casistiche di appalto, extra art. 26, (Caso 1 - appalti soggetti anche all’applicazione del Titolo IV; Caso 2 - appalti multipli/accorpamento in un’unica gara di una serie di forniture e lavori).  
Per concludere ricordiamo che il documento Inail si sofferma anche sulla forniturae scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato.
In particolare si segnala che nel caso generale di mere forniture di materiali o attrezzature - trovando applicazione, come esplicitamente indicato nel comma 1 bis dell'art. 96 del TU, le disposizioni di cui all'art. 26 - “non è obbligatorio elaborare il DUVRI così come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26”.
Tuttavia – “considerato che le operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato (e di materiali edili e attrezzature in genere) sono tra le più frequentemente eseguite nei cantieri temporanei o mobili” – il documento esamina la questione più in dettaglio e fornisce utili informazioni e suggerimenti.
Si ricorda anche che il Ministero del Lavoro, per mezzo della Commissione Consultiva Permanente, ha fornito con Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 indicazioni operative alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato.
Riguardo alle novità introdotte dal Decreto del Fare riportiamo una breve rassegna di articoli pubblicati da PuntoSicuro:
INAIL - Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’elaborazione del Duvri”.
RTM



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.


Commenta questo articolo!


Rispondi Autore: lino emilio ceruti03/02/2015 (13:49:28)
Semplicemente sconcertanti alcune affermazioni lette.
Ora mi manca solo di rincasare una sera e trovare mia moglie che all'ingresso mi consegna le sue "linee guida" per l'utilizzo di casa nostra… poi credo d’averle viste tutte.
Non ho ancora letto il documento Inail ma bastano alcune affermazioni contenute in quest'articolo per dissentire da certe affermazioni.

Riporto la prima:
-Tuttavia se tale previsione “ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così”-
Non è così.
Per la semplice ragione che se c'è un PSC significa che si prevede la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.
Se c'è un PSC significa che i lavori dell'opera sono indiscutibilmente in Titolo IV che prevede la redazione del POS da parte di tutti indistintamente i DdL delle imprese.
Questo, sia che il committente risulti la classica "zia Rosina" sia che rappresenti un "committente DdL"

Da dove salta fuori che in un Titolo IV (con Committente DdL) vi possano essere imprese che... "omissis... non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili)... omissis"?

Un'opera di un Committente DdL consistente nella realizzazione di una nuova costruzione o di uno dei numerosi interventi sull'esistente che, fra le altre cose, contempla l'intervento di un'ulteriore impresa/ditta di giardinaggio (preso a se stante non si può certo affermare che il giardinaggio rappresenti un lavoro edile) in contemporanea con le finiture dell'opera, la realizzazione di accessi pedonali e carrali... potrebbe, forse, risultare un impresa/ditta che non può avere la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS ?

Appare opportuno sottolineare che per effetto del criterio di specialità, l'81 è legge penale e il Titolo IV (cantieri) è di specialità: prevalente sugli altri titoli (salvo specifici riferimenti in esso contenuti... vedasi ad es. l'art. 96 c.2 in argomento)

In ambito cantieri (e il cantiere può avere anche un committente DdL), l'opera è unica (anche se la sua completa realizzazione avviene con frazionamenti) e totalmente in titolo IV.
Questo risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 89 c. 1 lett. b).

A seguito di questa definizione, interviene l'obbligo in capo al Committente (chiunque sia così definibile) della nomina del Coordinatore nei casi di cui all'art. 90 c. 3 e, successivamente, c. 4.

Non possono esserci imprese presenti in cantiere a cui venga consentita l'affermazione di non avere la possibilità di approvare il PSC e di redigere il POS come non possono esistere in cantiere due documenti di programmazione e prevenzione che trattano le stesse interferenze... per di più redatte da due figure diverse: il PSC da parte del Coordinatore e il DUVRI da parte del Committente DdL.

Entrambi i documenti, infatti trattano i rischi interferenziali con un'evidente constatazione:
il PSC con la presenza dei contenuti minimi di cui all'Al. XV entra in modo più approfondito nell'individuazione, analisi ed eliminazione dei rischi interferenziali di tutto il cantiere e non solo.

Infatti l'all. XV al p. 2.2.1. pone in capo al CSP l'obbligo di analizzare, fra le altre cose, i cosiddetti "elementi essenziali" di cui all'Al. XV.2 (elenco indicativo e non esauriente):
1) rischi presenti all'interno del cantiere trasmissibili all'interno dello stesso;
2) rischi presenti all'interno del cantiere trasmissibili all'esterno dello stesso;
3) rischi presenti all'esterno del cantiere trasmissibili all'interno del cantiere.

Il DUVRI dev'essere obbligatoriamente presente nei cantieri, con Committente DdL, solo in un unico caso:
Cantiere con presunta presenza di un'unica impresa insieme, eventualmente, a Lavoratori Autonomi (veramente autonomi).

In questo caso non ricorrendo l'obbligo della nomina del Coordinatore, l'opera non avrà il PSC mentre sarà obbligatoriamente presente il POS.

Mancando al DdL dell'unica impresa l'elemento "approvazione del PSC" previsto dall'art. 96 c. 2 (titolo IV - cantieri) questi non potrà ritenere assolto l'obbligo dell'osservanza all'art. 26 c. 3; articolo (DUVRI).

In questo caso dovrà essere il committente DdL a redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali e non l’impresa affidataria così come incredibilmente scritto nel documento Inail:

"In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI”

Quale valore aggiunto apporterebbe l'impresa affidataria nel farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI quando:

1)
in caso di assenza del coordinatore, quest'obbligo (redazione del DUVRI) risulta in capo al committente DdL... come già sopra accennato, si avrebbero due documenti che tratterebbero le stesse cose e redatti da due Figure diverse anche nelle competenze.
I rischi interferenziali, in casa sua e in assenza di PSC, li conosce meglio il committente DdL... sarà lui che avrà l'obbligo di segnalarli alle imprese (affidatarie, sub, LA)

2)
in presenza del coordinatore, risulta compito di quest’ultimo quello di organizzare la cooperazione e il coordinamento... (art. 92 c. 1 lett. c)... Se lo facesse l’impresa affidataria, cosa dovrebbe fare il CSE per assolvere all’obbligo dell’articolo citato ?

3)
sempre in presenza del coordinatore con il PSC, il DUVRI dell'impresa affidataria tratterebbe i rischi interferenziali (ciò che l'all. XV specifica in modo inequivocabile che non deve fare stante il suo obbligo di trattare solo quelli propri... All. XV p. 2.2.3) fornendo al “sistema sicurezza” due documenti redatti sempre sugli stessi argomenti e sempre da due figure diverse e con diversi (seppur legittimi) interessi diversi.

L'applicazione dell'art. 26 c. 3 non può e non deve avvenire per l'interpretazione di chi potrebbe anche avere i migliori propositi per favorire una maggiore sicurezza ma solo per un preciso obbligo normativo decisamente chiaro: l'art. 96 c. 2 facente parte del Titolo IV che, si risottolinea, essere Titolo prevalente in ambito cantieri.

Infine, nel caso di presenza del PSC (e quindi del coordinatore) non può essere dimenticato l'obbligo che l'art 92 c. 1 lett. a) e b) pone in capo a questo professionista... in sintesi: sopralluoghi e riunioni di coordinamento

Un'ultima considerazione sui Lavoratori Autonomi a cui il documento INAIL fa riferimento (sub)

l'81 non fa differenze e non credo abbisogni di chiarimenti l'art. 94.
"I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza"

In presenza di CSE, l’art. 94 risolve qualsiasi dubbio; in assenza del CSE, l'articolo da applicare è il 97 c. 2... ed il LA non rappresenta alcuna "mina vagante" in cantiere.

Sicurezza a 360° in cantiere sicuramente... indicazioni del genere che, a parere, creano confusione di competenze, non la favoriscono.
Rispondi Autore: carmelo catanoso03/02/2015 (20:03:57)
Mi metto nei panni di un imprenditore e leggendo la sintesi riproposta e nell'ipotesi che essa corrisponda a quanto scritto nel documento INAIL (che non ho tempo di leggere), mi pare di capire quanto segue.

Come detto prima, sono il datore di lavoro di un'impresa metalmeccanica con 60 dipendenti e devo realizzare un piccolo capannone da 1200 mq in adiacenza al mio stabilimento da adibire a magazzino di stoccaggio dei miei prodotti.
Il magazzino sarà realizzato con prefabbricati in ca.
Vado dal tecnico di fiducia che mi cura tutto il processo tecnico - amministrativo.
Questi mi dice che come committente, per la sicurezza sul lavoro, devo attenermi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV e quindi devo nominare sicuramente un CSP e un CSE (anche la stessa persona) e se lo reputassi opportuno anche un Responsabile dei Lavori.
Scelgo di non nominare un RL (mica sono obbligato) e nomino il CSP.
Questi redige il PSC ed il Fascicolo.

Prima di cominciare i lavori, nomino il CSE che è lo stesso professionista che ha rivestito l'incarico di CSP.

Scelgo l'impresa affidataria e con contratto gli chiedo di eseguire il lavoro "chiavi in mano".
Questa affidataria subappalta, dopo la mia autorizzazione, una serie di lavori tra cui quelli impiantistici (elettrici, idraulici, ecc.).

L'impresa affidataria chiede ad alcune imprese subappaltatrici (scavi, fondazioni, ecc.) di redigere il POS e previa verifica di congruità con il proprio, li inoltra al CSE ai fini della verifica d'idoneità.

A questo punto, leggendo quanto riportato come estratto dal documento INAIL, non si dovrebbe chiedere il POS:
- all'impresa che realizza gli impianti elettrici,
- all'impresa che realizza gli impianti idraulici,
- .......
perchè non sono imprese edili.

Poi non dovrei neanche preoccuparmi che tali imprese abbiano ricevuto il PSC a cura dell'impresa affidataria.

A 'sto punto mi accorgo che c'è qualcosa che non mi torna.

Infatti, l'art. 89 del D. Lgs. n° 81/2008 mi definisce come impresa esecutrice quella che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Quindi, le considerazioni che mi faccio, sono le seguenti.
I lavori per l'esecuzione dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico (comprese le loro parti strutturali):
- fanno parte dello stesso progetto per cui ho ottenuto il titolo abilitativo;
- servono per eseguire l'intera opera oggetto dell'appalto;
- vengono svolti all'interno di un cantiere dove si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile;
- le imprese che li eseguono sono da considerarsi imprese esecutrici così come definite dalla legge.

Allora che faccio?
Seguo le indicazioni riportate come estratto dal documento INAIL e faccio un DUVRI per queste imprese "non edili" duplicando le attività?

Siccome sono un imprenditore e perseguo obiettivi di efficienza e di conformità alle regole, tratto tutte le imprese allo stesso modo e cioé:
- tutte le imprese, a prescindere da ciò che eseguono, sono imprese esecutrici e pertanto, lavorando in un cantiere temporaneo o mobili dove si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile, mi redigono il POS, sulla base di quanto è stato previsto nel PSC che ho fatto loro avere (alle subappaltatrici tramite l'affidataria);
- le attività di coordinamento le attuo mediante una serie di azioni tramite i miei ausiliari tecnici (CSE) come ad esempio, la partecipazione alle riunioni di coordinamento, ecc.;
- evito un'inutile duplicazioni di documenti con i relativi impatti burocratici.

Questa risposta la fornisco in seguito ad un ragionamento fatto da imprenditore.

Se avessi risposto da tecnico, avrei semplicemente detto: "quanto riportato come estratto dal documento INAIL, è una grossa sciocchezza".

Naturalmente condivido in pieno il commento di chi mi ha preceduto.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli05/02/2015 (09:38:55)
Sconcertante: premesso che il DUVRI è un'invenzione tutta italiana (il DUVRI non c'è nella direttiva quadro 391) e che non si sentiva la necessità di un documento del genere anche nei contratti di appalto, (bastava appunto la direttiva quadro) quelli che scrivono questo articolo danno l'impressione (solo impressione) di non essere mai stati o aver organizzato un sia pur piccolo "cantiere". Si "sente" da come viene scritto l'articolo...prò può essere un'impressione. IL "cantiere"infatti e dunque l'applicazione del Titolo IV deve essere decisa "nel momento della progettazione dell'opera". Dunque se è un titolo IV devo nominare il CSP che fa il PSC, documento che va consegnato all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici...I coordinatori chiedono, (prima-durante-dopo-sappiamo che è cosi) i POS a tutte le aziende partecipanti il cantiere, (anche a quelli delle pulizie, ai decoratori, ai pittori, etc che vengono "alla fine del cantiere".,,Ma deve essere cosi perché è il titolo IV che lo prevede: tutte le imprese esecutrici devono redigere il POS..E nemmeno si può discutere sul concetto di "Impresa esecutrice"..perché lo definisce il titolo IV: "risorse umane e materiali".Dunque in presenza di un PSC che governa il cantiere.e dei POS che vengono redatti dalle imprese esecutrici..che bisogno abbiamo del DUVRI? Dove starebbe il suo valore aggiunto. Il DUVRI va redatto dove non c'è l'applicazione del titolo IV...E' chiarissimo...Però non è chiaro il DUVRI è li il problema..che chi l'ha pensato non ha fatto un gran pensata
Rispondi Autore: Harleysta06/02/2015 (08:32:02)
...ma secondo voi, qualcuno legge il duvri? per esperienza, dall'avvento della 626 gli infortuni non sono diminuiti, anzi e tenuto conto poi di tutte le aziende che hanno chiuso...
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli06/02/2015 (08:50:24)
no...qualcuno lo legge e anche lo applica...il problema è la "burocratizzazione" della Salute e sicurezza...e quindi se io devo fare 3 cose giuste...prima di farle le devo scrivere, "procedurizzare" e formalizzare in un DOCUMENTO..formale oltretutto..Quando non c'era il DUVRI ricordo che in applicazione del vecchio e "compianto" art. 7 del 626/94 facevamo i "sopralluoghi" congiunti...tra appaltatore e committente..si firmava una "check", una presa visione dei rischi contenenti le "dettagliate informazioni "(leggiamo il comma 1 lett. b del 26) e le necessarie misure di coordinamento, si firmava congiuntamente il documento e, udite udite: si metteva un "incaricato" del committente a sorvegliare i lavori "più importanti e gravosi, nonche pericolosi per la salute e sicurezza o che risultano dalle valutazione dei rischi di entrambi i contraenti"..L'incaricato c'era già prima del decreto del "fare"..e non per i lavori " a basso rischio"...ma ad alto rischio...
Rispondi Autore: carmelo catanoso06/02/2015 (10:01:04)
Al di là del DUVRI e dei suoi contenuti, qui il problema grave è che si danno informazioni errate riguardo la coesistenza di entrambi i documenti in un cantiere edile dove il committente è anche un datore di lavoro.

Prima di diffondere questi documenti, visti che i costi, nel caso specifico, sono sostenuti dalle imprese e dalla collettività, non sarebbe male introdurre quello che, nel resto d'Europa, si fa tempo immemorabile e cioè la "Peer Review" o, all'italiana, "valutazione e revisione tra pari".

Si tratta di una valutazione effettuata da esperti specialisti del settore, per decidere se la pubblicazione possa o meno essere diffusa. Ricordo che sulle riviste scientifiche, non si possono pubblicare contributi se non prima siano stati valutati e considerati scientificamente validi dagli esperti del settore selezionati.
Gli esperti, che non vengono scelti tra soggetti "vicini" agli autori, ricevono il documento/lo studio senza sapere chi l'ha scritto.
Dopo un'attenta analisi, esprimono il loro parere:
- pubblicabile,
- pubblicabile a condizione di modificare alcuni punti,
- non pubblicabile.

Vedremo mai una cosa del genere in Italia dove sembra che il "sapere" sull'argomento sicurezza e tutela della salute sia esclusiva competenza di una serie di soggetti istituzionali? 
Rispondi Autore: Sergio Vianello07/02/2015 (01:17:06)
L'articolo è forviante,impreciso e foriero di imprecisioni,
Ma chi l'ha scritto ???
L'art 26 NON SI APPLICA NEL TITOLO IV !!! Se esistono contemporaneamente i due documenti vuol dire che sono in essere due distinte lavorazioni, una edile è una no !!! Ad esempio una impresa di pulizia che opere in stretta vicinanza di un lavoro edile che benché confinato, può generare interferenze individuabili nel DUVRI. Ma non c'entra nulla con questo aspetto il PSC che riguarda esclusivamente l'attività edile.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti07/02/2015 (11:00:35)
Perdonatemi quest'intervento.

@Gian Piero Marabelli
Come scrivevo nel mio precedente intervento, l'obbligo della redazione del DUVRI ci può essere anche in titolo IV (cantieri) ma, solo in una circostanza:
l'assenza del PSC per la presunta presenza in cantiere di un'unica impresa.
Titolo IV: Committente DdL - più imprese - designazione CSP - redazione PSC - accettazione PSC - redazione POS = no DUVRI (art. 96 c. 2)
Titolo IV: Committente DdL - unica impresa - nessuna designazione CSP - nessuna redazione PSC - redazione POS = sì DUVRI redatto dal Committente DdL. perché manca il PSC.

@Sergio Vianello
nel caso di un'appalto/somministrazione... non in titolo IV (in art. 26) in atto contemporaneamente con i lavori del cantiere (in Titolo IV con PSC) e in "stretta vicinanza" con quest'ultimo, il CSP deve tenerne conto all'interno del PSC stante l'obbligo impostogli dall'All. XV p. 2.2.1. (elementi essenziali) di cui all'Al. XV.2 (elenco indicativo e non esauriente).
Nel caso specifico riguardanti i rischi presenti all'interno del cantiere trasmissibili all'esterno dello stesso (verso i lavori in art. 26) e i rischi presenti all'esterno del cantiere (lavori in art. 26) trasmissibili all'interno del cantiere.
Lo stesso dovrà fare il Committente DdL nel DUVRI.
Nell'ipotesi (a parere solamente teorica) che questi rischi non sussistano sia il CSP che il Committente DdL non li terranno in considerazione nei rispettivi documenti
Rispondi Autore: KOTecnico07/02/2015 (11:22:32)
Quanti problemi in meno se abrogassero l'articolo 96 comma 1-bis e tutti gli altri in titolo IV che rimandano all'art 26.
Pag 33 del doc INAIL:
"Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ognuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenza nel cantiere." Perchè? Il PSC si occupa forse di altro?
Ci vorrebbe un esempio più circonstanziato perchè quello proposto (pag 34: DLC-2 imprese affidatarie o 2 lav in subaffido: non comprendo lo schema) non è chiaro.
L'esempio è relativo al Datore di Lavoro Committente nulla si dice di un comune cittadino committente e del suo cantiere.
Mi auguro inoltre che in questo documento l'INAIL non affermi, come ho letto in un commento, che le imprese che realizzano impianti elettrici, idraulici o le imprese di imbiancatura NON devono elaborare il POS, sarebbe davvero una bestialità. Tenuto conto che queste imprese satellite del settore cantiere già raramente hanno il DVR, documento base di ogni POS la cui presenza deve essere verificata dal Committente e non dal CSE, sarebbe un pessimo e fuorviante messaggio, inaccettabile da parte di un ente istuzionale. La presenza di tale indicazione potrebbe essere rintracciata nel seguente inciso:
"Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la
possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili)..." Non resta che verificare se da qualche parte sul documento esiste una definizione, un elenco, anche "indicativo e non esauriente", di NON lavoro edile.

Infine quando su indicazioni del genere si apre un confronto pubblico con una critica diffusa e condivisa sarebbe buona cosa che chi di dovere rispondesse, a partire dalla redazione. Distinti saluti.
Rispondi Autore: DM08/02/2015 (09:35:03)
Discutere o denigrare un documento di 136 pagine per un inciso riportato nel sunto redazionale anche se particolarmente infelice (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili) senza leggerlo prima mi sembra ingeneroso e ricorda quelle piazze organizzate di un tempo dove si aspettava la prima parola sbagliata dell'oratore per aizzare gli altri a linciarlo in modo da non dargli modo di concludere il pensiero da esprimere.
Certo ci sono anche commenti razionali (Infine quando su indicazioni del genere si apre un confronto pubblico con una critica diffusa e condivisa sarebbe buona cosa che chi di dovere rispondesse, a partire dalla redazione.) ma altri sono superficiali ("quanto riportato come estratto dal documento INAIL, è una grossa sciocchezza". ) altri estremamente pericolosi ( il LA non rappresenta alcuna "mina vagante" in cantiere. )
Un commento prezioso mi sembra essere :...ma secondo voi, qualcuno legge il duvri?
Secondo me non lo leggono neanche alcuni tecnici "della sicurezza" che non disdegnano di farsi pagare per emettere il DUVRI che ritengono carta inutile perchè essi non credono alla forza della pianificazione nella prevenzione e arrivano ad attaccare chi cerca di organizzare, anche se con espressioni infelici, tale pianificazione.
Rispondi Autore: carmelo catanoso08/02/2015 (11:43:49)
Diciamo che questo documento l'avessi scritto io o Ceruti o Marabelli o KO tecnico o lei DM ..... non sarebbe certo stato un problema.
Sul web scrivono tutti e, come diceva A. Wharol, tutti hanno diritto ad un quarto d'ora di celebrità.

Quando però chi scrive è un ente istituzionale, allora le cose cambiamo e certe cose non si possono far passare proprio per l'impatto che possono avere sugli attori del settore.

Siccome il documento me lo sono letto, condivido che ci sono molti spunti validi ma quanto scritto al par. 2.5 (DUVRI nei cantieri temporanei e mobili) ed in particolare a pag. 33, confermo sia una grossa sciocchezza.
Qui non si tratta d'interpretazioni che possono essere differenti ...... ma di un errore grossolano.
E' un errore grossolano per i motivi ampiamente spiegati prima nei precedenti interventi.

E quando l'errore viene compiuto da un ente istituzionale, la cosa è molto preoccupante.

In merito alla questione se il DUVRI serva o no, la risposta non può che essere: dipende dai soggetti che lo devono applicare.
Rispondi Autore: KOTecnico08/02/2015 (11:56:23)
Ringrazio DM per l'intervento: detto fuori parentesi a pag 13 del documento, che conosco discretamente bene visto che non è recentissimo, in uno dei riquadri evidenziati si sostiene che il DUVRI non si fa nei cantieri con PSC, perchè rimenare il torrone una ventina di pagine dopo?
Per quanto riguarda le critiche, più o meno feroci, sono limitate alle indicazioni di cui l'articolo tratta: relazione duvri/cantiere. Quindi non mi pare che nessuno sia entrato a gamba tesa su tutto il documento. Il settore cantiere temporaneo e mobile è quello che, dati INAIL alla mano, ha avuto i trend migliori in questi ultimi 10 anni e non solo dovuti alla crisi dell'edilizia, la guardia deve restare comunque alta perchè poi gran parte dei mortali e gravi, ad andare ad analizzarli, erano evitabili.
Così come bisognerebbe rialzare la guardia nelle aziende dei settori diversi dall'edile che stanno riprendendo a peggiorare (non essendo più oggetto di verifiche e controllo da un decennio e più). Tutte le imprese esecutrici devono fare il POS se vogliono eseguire i lavori in un cantiere, su questo penso non ci siano discussioni, l'autore che qui ha partecipato potrebbe prevedere di fare una revisione a quella parte del documento. Cordiali saluti. 
Rispondi Autore: KOTecnico08/02/2015 (12:04:28)
...l'invito finale all'autore identificato in DM era ironico, non lo so se DM è l'autore del documento INAIL. buona giornata
Rispondi Autore: carmelo catanoso12/02/2015 (10:05:06)
Diciamo che l'Italia è un Paese particolare.....
Per quanto riguarda le "regole" in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si può dire che:

"In Italia si chiede di scrivere ciò che si dovrebbe fare senza poi controllare che ciò sia stato fatto; in altri Paesi UE, si chiede di fare, senza il bisogno di scrivere, e poi si controlla che ciò sia stato fatto."


L'altro giorno era ad un convegno dove un tizio di un noto istituto pubblico nazionale spiegava come sviluppare un SGSL.
Alla fine dell'intervento, gli fu chiesto in quante e quali aziende aveva sviluppato e poi portato alla certificazione il SGSL.
Provate ad indovinare quale è stata la risposta?

Questa è un'altra delle particolarità italiane.
Chi ti dice come fare una certa cosa in tema di SSL, nella realtà non l'hai mai fatta perchè l'ente/istituto/ecc. a cui appartiene non si occupa di svilupparla ed applicarla nelle aziende.
Rispondi Autore: Luigi Filippo von Mehlem07/04/2015 (07:39:45)
Sono un imprenditore di una azienda metalmeccanica che produce sistemi di parcheggio automatico o meccanizzato. In primo luogo devo constatare che effettivamente la maggior parte dei ridondanti documenti prescritti dalla 81/08 PSC, POS e DUVRI non vengano ATTENTAMENTE letti in particolare dei Committenti, ma spesso neppure da quelli che maggiormente dovrebbero porci la loro attenzione, Ma principalmente che la maggior parte degli incidenti potrebbe essere evitata con una maggiore attenzione ed una più EVIDENTE informazione. Nella maggior parte dei casi di nostri interventi, questi avvengono in cantieri edili, ma soltanto al termine dei veri e propri "lavori edili" ed in una ridottissima area d'intervento, ma ciononostante i contratti d'appalto delle imprese edili committenti contengono clausole assurde quali l'obbligo di consegna di reperti archeologici laddove non scaviamo e neppure possiamo scavare a cementi interamente gettati, l'iscrizione dei nostri lavoratori a casse edili ed una pletora di condizioni vessatorie ed inutili, spesso invece dimenticando alcune reali condizioni di rischio che si possano verificare in un ambiente confinato del genere. Infine la ridondanza di più documenti in parte "sovrapposti e ripetuti" potrebbe essere evitata con semplici "richiami".