1) Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza dei servizi (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme per il
riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando
la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di
documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche
telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle
amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun
livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi
di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.
Sono state accolte le condizioni poste dalle
commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle
osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In
particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei
privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata
prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in
modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato
interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie,
in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di
conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a
90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato
precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è
stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla
decisione conclusiva della conferenza.
2) Norme in materia di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della
delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si potrà presentare presso un unico
ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La
pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica
sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui
rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o
amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori
rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il
profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle
commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle
osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In
particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito
della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che
costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini
entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il
silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il
provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli
casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili
(ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare
subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte
autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione
transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime
entro il 1º gennaio 2017.
3) Norme in materia di regimi amministrativi delle
attività private (SCIA 2) (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione
della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico il decreto provvede alla mappatura
completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento
di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di
silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e
introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è
prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
4) Modifiche in materia di licenziamento disciplinare
(decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifiche
all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di licenziamento disciplinare.
Nello specifico, il decreto interviene sulla
disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata
falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante
sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento
disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la
responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che
non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.
Sono state accolte le condizioni poste dalle
commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle
osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In
particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della
presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione
dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla
percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni
normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare
dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse
fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a
difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione
si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla
convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso
di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un
rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia
dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la
responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data
notizia all’Autorità giudiziaria.
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