Contratto a tempo determinato – attività stagionali
INTERPELLO 15 del 2016
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 81/2015 – contratto a tempo determinato – attività stagionali. L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e ss. , D.Lgs. n. 81/2015 concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato. In particolare, l’istante chiede chiarimenti in ordine all’art. 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo , nelle ipotesi in cui si tratti “ di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi ”. L’interpellante pone, altresì, analoga questione con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e 23 , comma 2, laddove queste ultime stabiliscono rispettivamente la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali ex art. 21, comma 2. Sul punto, l’interpellante pone l’ulteriore quesito inerente la non computabilità dei periodi di lavoro prestati per lo svolgimento delle attività stagionali ai fini della determinazione del limite di durata massima del termine di 36 mesi o dell’eventuale diverso termine già fissato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 , comma 4 bis , del D .Lgs. n. 368/2001. Infine, l’istante chiede se i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 possano sommarsi ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 1, del D. L gs. n. 81/2015, fino all’abrogazione del citato articolo 2 prevista dall’art. 55 del Decreto n. 81 con decorrenza 1° gennaio 2017. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo , si rappresenta quanto segue.
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