ROMA – Esclusione reperibilità dipendenti del privato. Pubblicata da Inps la circolare n.95 del 7 giugno 2016 che fornisce indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina introdotta con l’articolo 25 del Dlgs 151/2015 e circostanziata dal Decreto 11 gennaio 2016 pubblicato in GU il 21 gennaio. Circolare che tratta campo di applicazione, controlli, datori lavoro, istruzioni operative e che riporta inoltre in allegato delle linee guida con indicazioni dettagliate su casistiche, invalidità, patologie.

Applicazione

La nota ricorda innanzitutto che l’esenzione dall’obbligo di reperibilità trattata dai provvedimenti citati riguarda esclusivamente i lavoratori del privato con contratto di lavoro subordinato, esclusa quindi la gestione separata Inps da art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
È a tali lavoratori che viene concessa la possibilità di non essere reperibili nelle fasce previste (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00), qualora sussistano condizioni come:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%“.
Le linee guida e la nota stessa che le riporta sono state elaborate quindi da Inps per circoscrivere i casi possibili. Sono rivolte ai medici che redigeranno i certificati di malattia e che dovranno tenerle in considerazione per: “apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012); nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità”.
La guida fornisce indicazioni sulle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, sul concetto di gravità, sulla terapia vitale, sugli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, e riporta le tabelle dei casi “di invalidità previdenziale Inps ovvero in caso di danno biologico Inail pari o superiore alla soglia del 67%”, dei casi di invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio, dei casi di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, e delle situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero delle fasce di reperibilità.

Controlli e datori di lavoro

Per quanto riguarda i controlli medico legali l’Istituto ricorda che “rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa”.
Datori di lavoro: “nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente”.