mercoledì 15 giugno 2016

Rischi, igiene, sicurezza, prevenzione piscine,



Rischi, igiene, sicurezza, prevenzione piscine, nuovo Quaderno Inail

 SCRITTO DA  IL
ROMA – Piscine. È questo l’argomento dell’ultimo Quaderno per la Salute e la sicurezza pubblicato da Inail, quaderno che riporta indicazioni sulla normativa corrente nazionale e regionale, i rischi da agenti fisici chimici e microbiologici e la prevenzione, gli elementi di controllo, al fine di informare sia i responsabili e il personale delle piscine, che gli utenti.

Norme e Accordi

Il Quaderno aggiorna e rivede una precedente versione dello stesso pubblicata nel 2005. Partendo dalla descrizione del nuoto come pratica sportiva e dalla classificazione delle piscine, arriva ad affrontare gli infortuni, le leggi, i requisiti di sicurezza e igienico sanitari, ambientali, il primo soccorso, i controlli.
Sia per i frequentatori che per i bagnanti gli infortuni più frequenti sono dovuti a cadute e scivolamenti: sono “lesioni dell’apparato scheletrico; fratture del cranio, lacerazione del timpano; fratture al tratto cervicale, dorsale, lombare, osso sacro, coccige; fratture al bacino, al torace; fratture agli arti superiori (braccio, avambraccio, polso e mano);fratture agli arti inferiori (femore, tibia, perone, piede); lesioni dentarie; lesioni muscolo-tendinee”. I pericoli che possono essere connessi all’ambiente piscina sono quindi l’annegamento, i traumi da impatto, l’esposizione ad agenti fisici come freddo e caldo, contatto inalazione o ingestione di patogeni, virus, agenti chimici.
A monte nella normativa italiana, o meglio regionale, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari delle piscine troviamo l’Accordo Stato Regioni “aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” (che ricordiamo è attualmente oggetto di revisione, con proposta del Ministero della Salute ora in consultazione pubblica prima del vaglio della Stato Regioni) e il successivo e conseguenteAccordo 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina interregionale delle piscine.
Entrambi gli accordi non hanno  forza di legge, “ma costituiscono un preciso impegno politico e istituzionale, già condiviso sul piano tecnico”, e sono stati la base di leggi regionali che attraverso essi hanno sviluppato norme su: “definizione; classificazione; campo di applicazione e finalità; dotazione di personale, attrezzature e materiali; controlli interni; controlli esterni; sanzioni; regime transitorio; requisiti igienico-ambientali di competenza del Ministero della salute”.
Tutte le leggi regionali sono elencate nel Quaderno Inail e sono affiancate dall’indicazione delle Norme CONI per l’impiantistica sportiva (2008) che riportano indicazioni non obbligatorie “per la realizzazione di impianti dove si svolgono attività sportive non normate dalle Federazioni, come ad esempio gli impianti per il fitness, il percorso vita ed i parchi acquatici”; e da tutte la norme tecniche elaborate da UNI negli anni.

Utenti personale e sicurezza

Si parla di frequentatori, bagnanti, numero massimo ammissibile, quindi vengono passati in rassegna i compiti di due figure centrali che devono essere nominate dal titolare. Il responsabile della piscina e l’assistente bagnanti. Con il titolare che può scegliere di essere egli stesso il responsabile.
Requisiti dell’impianto: “Le piscine a uso natatorio sono contemporaneamente luogo di lavoro per gli operatori e di vita per gli utenti. Per le loro caratteristiche di ambienti circoscritti e, in alcuni casi, affollati, rappresentano siti dove il rischio più rilevante è quello di carattere igienico-sanitario. L’acqua in vasca, come anche le superfici degli spazi perimetrali, i percorsi a piedi nudi, gli spogliatoi e gli stessi impianti idrici dei servizi, possono infatti rappresentare una via di trasmissione di infezioni e malattie sostenute da microrganismi che, in condizioni ambientali favorevoli, possono sopravvivere e moltiplicarsi”.
Vengono descritti i rischi derivanti dalla manutenzione e dalla temperatura dell’acqua, i requisiti delle acque (riempimento, approvvigionamento, immissione, scarico, tracimazione, il rinnovo), il campionamento, i trattamenti (ricircolo, filtrazione, disinfezione, ancora il rinnovo), i requisiti igienico ambientali (temperatura, umidità, velocità dell’aria, ricambio d’aria, illuminazione rumore) e ancora, i requisiti di sicurezza e controlli.
“II decreto ministeriale del 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale del 6 giugno 2005,
prevede che i titolari degli impianti siano responsabili dell’attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia dell’incolumità del pubblico, degli atleti e del personale addetto. I titolari possono essere configurati sia nei proprietari della struttura sia nei gestori della stessa con responsabilità di: valutazione del rischio;predisposizione e redazione del piano di sicurezza; predisposizione e redazione del piano di emergenza;nomina del personale addetto alla sicurezza dell’impianto; formazione e informazione degli addetti agli impianti; effettuazione e registrazione di controlli periodici del corretto funzionamento.
Pertanto, il responsabile della piscina, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, deve redigere il Documento di valutazione dei rischi che tenga conto di: potenziali rischi igienico-sanitari; punti o fasi in cui si possono verificare i rischi; misure preventive da adottare; sistema di monitoraggio; azioni correttive; verifiche del piano di sicurezza ed emergenza; aggiornamento delle procedure dei sistemi di prevenzione e protezione, dei soggetti coinvolti in tali procedure,con definizione di incarichi specifici; procedure di attuazione; mansioni a rischio che richiedono un’idoneità professionale”.
Da ciò i controlli interni, esterni, il registro dei requisiti tecnico-funzionali, il registro dei controlli dell’acqua, la nomina dei “soggetti responsabili dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti, sulla base delle figure professionali individuate dalle Regioni”.
Uno degli ultimi capitoli del Quaderno infine è dedicato alla normativa sugli scivoli acquatici (UNI, pendenza, altezza, superficie scivolo, carichi), mentre l’appendice è riservata alla norma Norma CEI 64-8:2012 parte 7, “Ambienti speciali” e agli impianti elettrici.

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