martedì 31 gennaio 2017

Fondo sostegno famiglie vittime gravi infortuni sul lavoro


In GU gli importi 2016 del Fondo sostegno famiglie vittime gravi infortuni sul lavoro


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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2016 

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296. (17A00235) (GU Serie Generale n.12 del 16-1-2017)


ROMA – Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2017 il Decreto 3 novembre 2016 del Ministero del Lavoro che determina gli importi per il 2016.


Riportate in dettaglio le cifre per delle quattro tipologie A, B, C, D, in relazione agli eventi che si sono verificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

In Montagna Rischi e Prevenzione

 










(UNI EN ISO 13786) per Calcolare le Proprietà Termiche Dinamiche di un Componente Edilizio

Trasmittanza Termica Periodica: (UNI EN ISO 13786) per Calcolare le Proprietà Termiche Dinamiche di un Componente Edilizio


La trasmittanza termica periodica (UNI EN ISO 13786) è un parametro che esprime la capacità di un componente edilizio di attenuare e sfasare nel tempo il flusso termico proveniente dall’esterno che lo attraversa nell’arco delle ventiquattro ore di una giornata.
Così la definisce il DPR n°59 del 2 Aprile 2009, decreto di attuazione dell’art.4, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 311/06 e ss.mm.

UNI EN ISO 13786 - Calcolo delle Proprietà Termiche Dinamiche dei Componenti Edilizi - Trasmittanza e Capacità Termica Periodica

La trasmittanza termica periodica cos’è? E’ una delle proprietà termiche dinamiche che caratterizza l’inerzia termica dell’involucro edilizio e gioca un ruolo importante nei confronti dei carichi termici esterni che lo attraversano, quindi sui consumi energetici e sul benessere abitativo. La trasmittanza termica periodica e le altre proprietà termiche in regime dinamico si calcola con la norma tecnica UNI EN ISO 13786.
Ho preparato un foglio di calcolo excel sulla base della suddetta norma, molto pratico e intuitivo, che può esserti utile nello studio dei componenti edilizi. Con tale software puoi analizzare e verificare sia proprietà termiche stazionarie (trasmittanza termica U, massa superficiale, ecc.), sia proprietà termiche dinamiche (trasmittanza termica periodica, capacità termica areica periodica, ammettenza termica, fattore di attenuazione, sfasamento, ecc.).
Le proprietà termiche dinamiche che puoi calcolare con il foglio di calcolo ti saranno utili sicuramente in due ambiti diversi dell’attuale normativa nazionale sul risparmio energetico:
  1. Prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
  2. Valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio
Ti farò vedere come usare il foglio di calcolo, con il quale puoi inserire una parete con e senza intercapedine d’aria, un tetto con intercapedini non ventilate, solai verso il terreno o verso porticati.

Ecco un’approfondimento teorico sulla trasmissione del calore in regime periodico stabilizzato e sul calcolo della trasmittanza termica periodica secondo la UNI EN ISO 13786:2008.

venerdì 27 gennaio 2017

Inps, online un applicativo per simulare il calcolo dell’Isee ordinario 0

Inps, online un applicativo per simulare il calcolo dell’Isee ordinario

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ROMA – Isee. Inps informa che è disponibile online una funzionalità che permette ai cittadini e alle famiglie di simulare il calcolo dell’Isee ordinario. Si tratta di uno strumento che consente di analizzare la propria situazione economica, “un indicatore che simula il valore Isee in assenza della presentazione della Dsu”.
È opportuno ricordare e sottolineare che si tratta di un simulatore, di un applicativo che fornisce un riscontro derivante soltanto dai dati inseriti per l’occasione dall’utente, che fornisce quindi un Isee ordinario simulato. Quanto si rileva dall’utilizzo del tool quindi “non costituisce e non sostituisce l’ISee vero e proprio che si ottiene solo con l’attestazione rilasciata dall’Inps a seguito di presentazione della Dsu ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013″. Ovvero non sostituisce ciò che “ai sensi della normativa vigente, è ottenuto sulla base di informazioni auto dichiarate e dei dati ricavati dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate”.
Al simulatore si accede attraverso questa pagina Simulazione del calcolo dell’Isee ordinario che si trova tra i servizi online dedicati all’Isee post-riforma 2015.

giovedì 26 gennaio 2017

Terremoti: la differenza tra le scale



Terremoti: la differenza tra le scale



Alcune nozioni per distinguere  l’ entita dei terremoti

La scala Mercalli e la scala Richter sono le più importanti scale per misurare l’entità dei terremoti.
La scala Mercalli prende il nome dal sismologo Giuseppe Mercalli (Milano, 1850 – Napoli, 1914), sacerdote originario di Portici.
Questa scala fu presentata alla comunità scientifica nel 1902 ed  è stata quella più utilizzata  fino all’ introduzione nel 1935 della scala Richter.
La scala Mercalli si basa sull’ entità dei danni provocati dai terremoti sugli edifici e sull’ambiente,  mentre la scala Richter si base sulla quantità di energia sprigionata nell’ ipocentro (punto di origine del terremoto) e non è collegata direttamente ai danni arrecati.
Per esempio un forte terremoto con epicentro (punto della superficie terrestre tracciato sulla verticale dall’ ipocentro) nel deserto ha un valore insignificante se viene misurato con la scala Mercalli  perché evidentemente non arreca danni,  mentre avrà un valore alto con la scala Richter.
La scala Mercalli  classifica l’intensità di un terremoto in 12 gradi in base ai danni arrecati soprattutto alle costruzioni.  A partire dal 4° grado le scosse sono avvertite dalla maggioranza della popolazione e provocano lesioni lievi ai fabbricati, mentre dal 6° grado i danni agli edifici diventano ingenti.   Il 12° grado prevede la distruzione completa di ogni opera dell’uomo. Gli ultimi due gradi furono aggiunti da Mercalli in seguito al terremoto di Messina del 1908 che fu classificato dell’XI grado.
La scala ideata dal sismologo statunitense Charles Francis Richter (Hamilton, 1900 – Pasadena, 1985) prende come riferimento la magnitudo di un terremoto e fornisce una valutazione più oggettiva rispetto alla scala Mercalli,  perchè consente di conoscere la quantità di energia liberata dal sisma.  Si ottiene misurando l’ampiezza delle oscillazioni del suolo registrate dai sismografi. La magnitudo zero corrisponde ad un terremoto che produce un sismogramma di ampiezza massima pari a un millesimo di millimetro, registrato da un sismografo che si trova a 100 chilometri di distanza dall’ epicentro. Il valore zero della scala corrisponde ad un’ energia liberata pari a 1 chilogrammo di tritolo.
In pratica questa scala non fa altro che paragonare l’energia liberata dal sisma a un’equivalente esplosione di tritolo nel sottosuolo.
L’energia liberata cresce con la magnitudo: ogni unità di magnitudo in più significa un’ampiezza di oscillazione dieci volte maggiore.
Considerato quindi che le due scale si riferiscono a parametri diversi, non possono essere confrontate direttamente.
Si riportano qui di seguito le due scale.
Lorenzo Giampaglia
Scala Mercalli
1° grado: strumentaleScossa rilevata solo dai sismografi installati  sull’epicentro.
2° grado: leggerissimaScossa rilevata dai sismografi installati a pochi chilometri dall’epicentro. Non viene avvertita dalla popolazione.
3° grado: leggeraScossa  rilevata dai sismografi ubicati in un raggio di  circa 10 chilometri dall’epicentro. Normalmente non viene percepita dalla popolazione.
4°grado: sensibileScossa percepita solo ai piani più alti delle abitazioni e rilevata dai sismografi installati ad una distanza massima di circa 100 chilometri.
5°grado: sensibilissimaScossa che riesce a far oscillare i lampadari e far cadere qualche soprammobile. Viene rilevata dai sismografi in un raggio di 200 chilometri dall’epicentro.
6° grado: forteScossa che provoca crepe nelle case e riesce a far suonare le campane. Rilevata dai sismografi distanti fino a 600 chilometri dall’epicentro.
7° grado: fortissimaScossa che può far crollare qualche casa e provocare vittime.
I sismografi la rilevano anche a distanza di 1000 chilometri e più.
8° grado: rovinosaScossa che provoca crepe sul terreno, il crollo di diverse case, di campanili e che può far franare grossi massi dalle montagne.
9°grado: disastrosaScossa che fa crollare il 60% degli edifici. Nei laghi e nei mari l’acqua si intorbidisce e si formano onde che si infrangono con forza sulla riva.
10°grado: disastrosissimaScossa che provoca la distruzione totale degli edifici. Le rotaie dei treni si deformano, i ponti e le dighe possono crollare. Nel terreno si aprono larghe crepe.
11° grado: catastrofe Sisma catastrofico dove anche le montagne franano e si aprono  piccoli crateri nel terreno
12° grado:   grande catastrofeScossa che distrugge tutto quanto esiste in superficie in un raggio di
20-30 chilometri dall’epicentro.
Risultati immagini per scala classificazione richter magnitudo

Segnalazioni violazioni dei soggetti formatori

Segnalazioni violazioni dei soggetti formatori

Sicurezza    by Amministratore Commenti chiusi

In molti casi le attività formative soggette a controllo si dimostrano inadeguate e in alcuni casi addirittura fasulle

Segnalazioni violazioni dei soggetti formatori

formazione art 37Articolo pubblicato da G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3) su Io scelgo la sicurezza Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione e veterinaria  Numero 3 - settembre 2016
Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi dieci anni. Nuovi obblighi formativi (attrezzature di lavoro, segnaletica, ecc.) e obblighi formativi datati, ma rinvigoriti dalla pubblicazione di nuove norme (lavoratori, RSPP, ecc.) hanno creato una domanda che non è certo stata sottovalutata dagli operatori economici del settore. Tanto è vero che, nonostante il contingente periodo di crisi, si è sviluppato un florido “mercato della formazione”, non sempre allineato ai principi di qualità necessari. Nonostante l’impegno profuso in questi anni dal sistema pubblico della prevenzione nel cercare di far comprendere agli interlocutori, di tutti i livelli, l’importanza dell’effettività e dell’adeguatezza della formazione dei soggetti della prevenzione, in molti casi le attività formative soggette a controllo si dimostrano inadeguate e in alcuni casi addirittura fasulle. I casi di irregolarità nell’erogazione di corsi di formazione che costituiscono l’esperienza dello SPreSAL della ASL TO3 sono molti, alcuni dei quali sono qui riportati in forma anonima. Un’azienda di medie dimensioni durante un controllo ha fornito attestati di formazione del proprio personale addetto alla conduzione di carrelli elevatori. Una verifica poco più che formale ha permesso di accertare che gli attestati erano falsi e che il soggetto formatore indicato nei documenti non solo non aveva mai erogato quei corsi, ma era stato in qualche modo truffato. La successiva indagi ne di polizia giudiziaria ha reso chiaro il meccanismo che aveva portato alla redazione di registri e attestati falsi. Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei reati codicistici è stato ovviamente prescritta l’effettuazione di nuovi corsi regolari. Un soggetto formatore aveva inviato la comunicazione prescritta dalla normativa regionale piemontese per l’avvio di un corso di formazione rivolto ad addetti alla conduzione di gru a torre. Nella data e nell’orario indicato veniva effettuato un controllo che evidenziava l’assenza di attività formative. Gli accertamenti successivi rilevavano l’inadeguatezza e l’insufficienza delle attrezzature necessarie all’erogazione del corso nonché l’effettuazione di attività formative per un tempo inferiore a quello richiesto dalla norma. In questo caso è stato disposto il divieto di rilasciare gli attestati ed è stata inviata una segnalazione alla Regione Piemonte. Un professionista ha partecipato a due corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, che si sono svolti in modalità FAD. Tali corsi hanno portato al rilascio di due attestati per nove ore di aggiornamento ciascuno. Le successive verifiche sulle modalità di erogazione del corso hanno permesso di accertare che il tracciato accessi del discente inizia all’incirca alle ore 17.30 del primo giorno e completa il primo corso (agenti chimici) di nove ore nominali alle ore 19.20 del giorno successivo impiegando nel complesso dei collegamenti circa 16 ore continuative. Il secondo corso (PSC e costi per la sicurezza) della durata di nove ore nominali viene iniziato alle 19.45 del secondo giorno (quindi 25 minuti dopo il termine del primo corso) e termina alle 00.10 del terzo giorno, impiegando nel complesso appena 4 ore e 18 minuti circa. Inoltre si è accertato l’uso di materiali didattici non aggiornati all’evoluzione normativa. Al professionista è stato richiesto di fornire attestati di altri corsi per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di aggiornamento. Nella verifica di un corso di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi il cui programma dovrebbe essere conforme all’art. 136 e all’allegato XXI del D.lg s. 81/08 si verificava che l’attestato riportava il Logo e la firma di un Ente bilaterale nazionale e di una società a responsabilità limitata. Il primo rilievo ha riguardato il titolo dei soggetti ad erogare tali corsi in quanto la norma prevede tra i soggetti autorizzati gli “Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia”. L’Ente pur sostenendo di essere ente bilaterale del settore edilizio non è tra i soggetti indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 /2012 e la società non è una agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte e neppure si può considerare una struttura di diretta emanazione dell’Ente bilaterale. In base ai registri del corso è risultato che lo stesso sarebbe durato 4 giorni e avrebbe svolto il programma previsto dall’allegato XXI del D.lgs. 81/08. Ma dalla documentazione è emersa una prima incongruenza relativa al docente, incaricato sia della parte pratica sia di una parte teorica, infatti dal curriculum di tale soggetto non risultava alcuna esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi. La seconda incongruenza riguardava il rapporto tra docenti e discenti, che in base alla norma nelle attività pratiche dovrebbe essere di 1:5, mentre, come si evince dai registri, vi era un solo docente con undici discenti. Al fine di verificare nel dettaglio le modalità di erogazione del corso è stato convocato e sentito uno dei partecipanti, il quale ha riferito che il corso è durato complessivamente due giorni e non quattro e che la parte pratica si è conclusa in mezza giornata. Il partecipante al corso è stato categorico nell’affermare che nella parte pratica è stato montato e smontato un solo tipo di ponteggio (ad acca a cavalletto) e non anche gli altri due tipi (tubo e giunti e multidirezionale) indicati nel programma e nel registro. Ha inoltre riferito che non sono state effettuate le prove di salvataggio e gestione dell’emergenza indicate nel programma e nel registro. La parte pratica si sarebbe svolta per un periodo ridotto alla presenza di un solo docente e non vi sarebbe stato un vero e proprio esame, ma il giudizio sarebbe stato dato in base al comportamento durante il corso. Gli attestati non sono stati considerati validi ed è stato prescritta la partecipazione ad un nuovo corso.
Altra situazione piuttosto diffusa riguarda la formazione specifica prevista per i lavoratori dall’accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011. Nonostante la lettera della norma sia chiara indicando come contenuto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda” , nonché la necessità di indicare nell’attestato la “ Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti) ”, vengono pubblicizzati, ed evidentemente anche realizzati, corsi per la formazione specifica dei lavoratori che prescindono dal settore o comparto, ma che fanno solamente riferimento al livello di rischio (basso, medio o alto). Tale pratica, chiaramente orientata al raggiungimento di un numero minimo di discenti, pur garantendo la durata minima del percorso formativo, finisce per ridurre la specificità degli argomenti trattati limitando l’efficacia formativa. In merito alla figura dei lavoratori (e dei preposti) non è raro che indagini connesse a casi di infortunio sul lavoro mettano in luce l’inadeguatezza del percorso info/formativo e addestrativo degli stessi. E’ chiaro che l’obbligo formativo, qui inteso come sommatoria delle attività di informazione, formazione e addestramento previste dalla norma, non viene assolto con il rilascio di un attestato, ma solamente con l’acquisizione da parte del lavoratore di conoscenze, competenze e abilità sufficienti a svolgere in sicurezza i propri compiti.

E’ auspicabile una modifica normativa che responsabilizzi i soggetti formatori, così come già avviene per altri soggetti esterni al sistema di prevenzione aziendale come, progettisti, costruttori, noleggiatori, installatori, ecc. Ciò renderebbe più efficace l’azione di controllo da parte degli organi di vigilanza. 

L’esigenza è sentita anche dal nuovo Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7/7/2016, che al punto 12.12 recante “ Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione” stabilisce che “Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi”. Nel frattempo la regione Piemonte con D.D. 2 Novembre 2015, n. 712 ha approvato le “Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08”, un documento, redatto per essere di supporto all’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi.

martedì 24 gennaio 2017

Norme di Prevenzione Incendi

Norme di Prevenzione Incendi

Alla sezione Quesiti di prevenzione incendi è possibile visualizzare e scaricare vari quesiti di interesse generale per l’attività di prevenzione incendi.
Scarica Il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendiintrodotto con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Scarica il Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51.
È possibile altresì scaricare le slide - presentazioni sul Codice di prevenzione incendi.

1.    Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"; Nel testo sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I"Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanzeconcernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, …";D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Si riporta anche il vecchio elenco delle attività soggette: DM 16/2/1982 "Elenco delleattività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi", abrogato dal D.P.R. n. 151/2011;
2.    Prevenzione incendi attività 65 - locali di pubblico spettacoloDM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
3.    Prevenzione incendi spettacoli viaggiantiDM 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013 eCircolare 1 dicembre 2009 n. 114 di "Chiarimenti e indirizzi applicativi", Lett. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 "Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali", "Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti ...";ecc.;
4.    Prevenzione incendi attività 65 - impianti sportiviDM 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005; Lett. Circ. Prot n. P1091/4139 del 5 agosto 2005 "D.M. 6 Giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori";
5.    Prevenzione incendi attività 66 - alberghiDM 9/4/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"; Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 6/10/2003 (regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994) e dal DM 3/3/2014 (Modifica del Titolo IV - del DM 9/4/1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini);D.M. 16 marzo 2012 "Piano straordinario biennale …, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi"; DM 6/10/2003 (per le attività ricettive esistenti);
       DM 14/7/2015 "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50";
6.    Prevenzione incendi attività 66 - campeggiDM 28/2/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone"; Lettera-Circolare prot n. 11022 del 12/9/2014 (Chiarimenti ed indirizzi applicativi);
7.    Prevenzione incendi attività 67 - scuoleDM 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
8.    Prevenzione incendi attività 67 - Asili nidoDM 16/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.";
9.    Prevenzione incendi attività 68 - ospedaliDM 18/9/2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private";
10. Prevenzione incendi attività 69 - attività commercialiDM 27/7/2010 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq";
11. Mercati su aree pubblicheNota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014"Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";
12. Prevenzione incendi attività 71 - ufficiDM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati aduffici";
13. Prevenzione incendi attività 72 - edifici storiciDM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati amusei, gallerie, esposizioni e mostre"; DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"; Lettera circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016 Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011”.
14. Prevenzione incendi attività 74 - impianti termici gasDM 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
15. Prevenzione incendi attività 74 - impianti termici combustibili liquidiDM 28/4/2005"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi";
16. Prevenzione incendi attività 75 - autorimesseDM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";
17. Prevenzione incendi attività 77 - edifici di civile abitazione: DM 16/5/1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione";
18. Prevenzione incendi attività 49 - gruppi elettrogeniD.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi";
19. Prevenzione incendi attività 17-18 - esplosiviR.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
20. Disposizioni su accensione di fuochi artificialiCircolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001 e successive integrazioni “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.”
21. Prevenzione incendi oli minerali: DM 31/07/1934 "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" coordinato con succ. modif. e integr.;
22. Prevenzione incendi contenitori distributori rimovibili: DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto"; DM 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri";
23. Prevenzione incendi attività 3B - depositi bombole GPL: Circ. M.I. n. 74 del 20/9/1956"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti inrecipienti portatili e delle rivendite";
24. Prevenzione incendi attività 4B - depositi GPLDM 14/5/2004 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc"; Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 5 luglio 2005 e dal DM 4 marzo 2014;
25. Prevenzione incendi attività 4B - grandi depositi GPL: DM 13/10/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg";
26. Prevenzione incendi attività 13 - Distributori stradali carburanti liquidi: Circ. M.I. n. 10 del 10/2/1969 "Distributori stradali di carburanti"; DM 29/11/2002 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio dicarburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione";
27. Prevenzione incendi attività 13 - Distributori stradali GPLDPR 24/10/2003 n. 340"Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione";
28. Prevenzione incendi attività 13 - Distributori stradali metanoDM 28/6/2002 (rettifica dell'allegato al DM 24/5/2002) "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";
29. DM 30/04/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione;
30   Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 "Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione;
31. DM 31/08/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;
32. DM 16/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturalecon densità non superiore a 0,8";
33. DM 17/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
34. DM 3/2/2016 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8” (Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale");
35. DM 18/05/1995 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
36. Attività estrattive - Dlgs 624-96 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" e Lettera Circolare prot n. 15909 del 18/12/2012 "Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011";
37. DM 15/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc";
38. DM 1/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq;
39. DM 17/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq";
40. DM 21/10/2015 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane";
41. DM 18/7/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie.";
42. D.Lgs 5/10/2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea";
43. DM 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie";
44. DM 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
45. Prevenzione incendi ossigeno liquido - Circolare n. 99 del 15/10/1964 "Contenitori diossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale";
46. Nota DCPREV prot n. 1324 del 7/2/2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici";
47. Rischi di incidenti rilevanti - Seveso 3: D.Lgs 26/6/2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".
Si riporta anche la precedente normativa di cui alla c.d. Seveso 2: DLgs 17/8/1999 n. 334 coord. con Dlgs n. 238/05 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; Decreti attuativi del DLgs 17/8/1999 n. 334;
48. Prevenzione incendi e disabilità: Raccolta delle principali disposizioni concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza delle persone con disabilità. Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili"; Opuscolo "Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza"; Lettera Circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)”; ecc;
49. DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
50. DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio";
51. DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
52. DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
53. DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e Lett. Circ. prot. n. P414-4122 del 28/3/2008 di chiarimenti;
54. DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio";
55. DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo";
56.  DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio"; Lett. Circ. prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 (Primi indirizzi applicativi)Lett. Circ. prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008 (Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio);
57. DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. (Chiarimenti);
58. D.Lgs 9/4/2008, n. 81 coord "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti;
59. D.Lgs 19/12/1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;Lett. Circ. prot. n. 14005 del 26/10/2011 (Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro); Circolare N. 3 MI.SA. (96) 3 - prot. n. P108/4101 sott. 72/C.1.(18) del 23/1/1996 (Competenze ed adempimenti da parte del C.N.VV.F.);
60. D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” e disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio;
61. Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.”;
62. Principali norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi: Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Altre disposizioni, circolari, chiarimenti, ecc., nell’ambito delle attività dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
63. DM 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
64. DM 14/1/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
65. DPR 6/6/2001, n. 380 e succ. mod. ed integr. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".