Deroghe ai divieti di circolazione dei camion del 2017
La Gazzetta Ufficiale numero 304 del 30 dicembre 2016 ha pubblicato il decreto del ministero dei Trasporti del 13 dicembre che stabilisce date e modalità dei divieti di circolazione dei veicoli sopra 7,5 tonnellate per il 2017.
Come avviene ogni anno, anche per il 2017 il decreto prevede delle deroghe ai divieti, basate sulle modalità dell'autotrasporto e sulla tipologia delle merci trasportate. In alcuni casi, è concessa proroga dell'orario d'inizio del divieto o un anticipo su quello della fine, in altri un'esclusione dal divieto. Rispetto al 2016 non ci sono modifiche, nonostante alcune richieste delle associazioni degli autotrasportatori, anche per agevolare il rientro in sede degli autisti. Riportiamo il testo del decreto che riguarda le principali eccezioni.
Veicoli provenienti o diretti all'estero o in Sardegna (articolo 2, comma 1 e 2)
- Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
- Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
Veicoli che viaggiano verso impianti intermodali (articolo 2, comma 3)
- Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.
- La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
Veicoli che viaggiano in Sardegna e Sicilia (articolo 2, comma 4 e 5)
- Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione.
Deroghe per tipologia di trasporto o merci (articolo 3, comma 1)
- Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce, acqua - con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc)
- militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio
- delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale
- appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali
- del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio
- adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore
- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
- adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché' muniti di idonea documentazione
- adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici; prodotti per uso medico; latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro
- classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461
- costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento
- adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari
- per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP
- per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Deroghe per rientri o revisioni (articolo 3, comma 2)
Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione altresì:
Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione altresì:
- per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali
- per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Deroga per trasporto combinato (articolo 3, comma3)
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Deroghe per tipologie di trasporto con autorizzazione del Prefetto (articolo 4, comma 1 e 2)
Dal divieto di cui all'articolo 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
Dal divieto di cui all'articolo 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
- I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Deroghe per veicoli vuoti in ciclo di lavorazione (articolo 10)
- Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
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