mercoledì 18 gennaio 2017

Appalti

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Appalti sotto soglia, la Pa non è obbligata a invitare il gestore uscente

In tema di giudizio di appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione del principio di rotazione è legittimo il mancato invito del gestore uscente alla procedura per il rinnovo dell'affidamento. In questi termini si è espresso il Tar Lecce, con sentenza n. 1906 della sez. II, depositata il 15 dicembre 2016.

Il caso

La questione giunta all'attenzione del giudice amministrativo pugliese ha ad oggetto una procedura per l'affidamento del servizio informatico del Comune di Uggiano La Chiesa. Il Comune in occasione del rinnovo della procedura per l'affidamento del servizio in questione decide di non invitare il gestore uscente a formulare una propria offerta ed affida direttamente il servizio ad altra impresa. Il gestore uscente (e ricorrente), quindi, lamentando il mancato invito alla procedura per tale motivo contesta la legittimità della stessa impugnando l'affidamento davanti al giudice amministrativo. Il Tar Puglia decidendo la causa ha rigettato il ricorso stabilendo che la Stazione appaltante non ha alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno. In sostanza, ove l'Amministrazione si determini ad invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio di rotazione. Nella specie quindi, ad avviso del giudice amministrativo pugliese, il Comune non invitando il gestore uscente ha correttamente applicato il principio di rotazione.

La sentenza

Il Tar Puglia con la sentenza n. 1906 pronunciata dalla sez. II, e del 15 dicembre 2016 ha sostenuto che nel caso di specie trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”. Peraltro la disposizione in questione si configura come norma speciale relativa alle gare sotto soglia e per questo motivo prevale sulla normativa che riguarda le gare in generale. Per il giudice amministrativo pugliese non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale il gestore uscente. Essa costituisce una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno. In sostanza, ove l'Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, deve spiegare l'apparente contrasto con il principio di rotazione. Quindi il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l’applicazione del principio di rotazione. A supporto del proprio ragionamento il giudice amministrativo ha richiamato le decisioni del Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419 e del Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372. In quest'ultimo caso il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziare che il principio di rotazione è, invero, il contrappeso normativo alla massima economicità e semplificazione procedimentale che caratterizza le procedure informali e che, appunto, tende ad evitare che la posizione peculiare del concorrente (nel caso del gestore uscente) possa costituire ragione di reale o presunto favoritismo (cfr. Cons. di Stato, n.4661/2014).

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