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martedì 17 gennaio 2017
Pronto Ddl per tornare alla responsabilità solidale immediata tra committenti e imprese G.La.
Cancellare la versione attuale della norma sulla responsabilità solidale negli appalti. Mandando
al macero le molte limature assestate tra il 2012 e il 2013. E tornare al passato, prendendo a
modello la versione della legge Biagi attivata nel 2007 dal Governo Prodi, con qualche
aggiustamento, come l'esclusione dalle gare delle imprese condannate per violazione delle
norme sulla solidarietà. È questo il senso della proposta di legge appena depositata alla Camera:
ha come primo firmatario il presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano e tra i
sottoscrittori un altro deputato Pd, Tiziano Arlotti. Da questa base si partirà per trovare una
soluzione alle istanze poste dal referendum della Cgil in materia di responsabilità solidale.
Il quesito proposto dal sindacato, e da poco approvato dalla Corte costituzionale, prevede
sostanzialmente una semplificazione delle norme in materia di responsabilità solidale, per
tutelare meglio i lavoratori: quindi, andrebbero cancellati i passaggi che prevedono la possibilità
nei contratti nazionali di fissare deroghe alla solidarietà tra committente e imprese verso i
dipendenti e, soprattutto, il periodo che dà al committente la possibilità di chiamarsi fuori,
chiedendo che vengano attaccati prima i patrimoni degli altri. Questo castello di regole, creato
con una serie di modifiche tra il 2012 e il 2013, andrebbe smontato.
Per evitare di arrivare alla consultazione popolare, il 10 gennaio scorso è stato depositato alla
Camera un Ddl, in preparazione già da qualche settimana, che risolve la questione: sarà
assegnato a breve alla commissione Lavoro di Montecitorio. La sua impostazione è semplice:
cancellare la versione attuale del testo e tornare al passato. In particolare, bisognerebbe
superare proprio le integrazioni che sono state portate dal Governo Monti, per guardare
indietro. Il testo, cioè, dovrebbe tornare ad essere quello licenziato dall'esecutivo Prodi nel 2007.
Ne verrebbe fuori una radicale semplificazione del sistema. La legge n. 296 del 2006 aveva,
infatti, sostituito il comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 276 del 2003 con una versione molto
più lineare di quella attuale. «In caso di appalto di opere o di servizi – si leggeva in quel testo - il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti». Quindi, la regola vale sia per i servizi che per le opere, include i subappaltatori e
abbraccia un periodo di copertura di due anni.
In pratica, con questo schema si disciplina la responsabilità solidale in capo al committente e a
tutta la catena degli appalti, in modo da tutelare le retribuzioni dei lavoratori e i contributi
previdenziali, senza possibilità di svincolo particolari. «Il testo – spiega poi Arlotti - mira inoltre
a stimolare la contrattazione tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
17/1/2017 Appalti/2. Pronto Ddl per tornare alla responsabilità solidale immediata tra committenti e imprese
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEP1Zz/0 2/2
comparativamente più rappresentative del settore, affinché possano individuare clausole di
maggior favore per i lavoratori». Altro aspetto importante è «l'esclusione dalle gare di appalto
indette dalle amministrazioni pubbliche delle imprese condannate in via definitiva per
violazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale».
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