mercoledì 4 gennaio 2017

Medico competente

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il medico competente:
  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
  • collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria,  ove necessaria  come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di  visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
  • ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
  • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
  • istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

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