lunedì 23 gennaio 2017

Procedure di Via e di Vas, al via le nuove tariffe

Ambiente

Procedure di Via e di Vas, al via le nuove tariffe

Dal prossimo 17 gennaio 2017 entrano in vigore le nuove tariffe unificate per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS).

A stabilirlo è il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017.

Il provvedimento, emanato a norma dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 suddivide i nuovi oneri economici a carico dei proponenti distinguendoli in relazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale e a quelle e di valutazione ambientale strategica. Esso determina, inoltre, gli oneri per le richieste di riesame dei provvedimenti.

Oneri economici per le procedure di VIA
a)
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA
b)
0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.
Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica
a)
euro 15.000,00 per le procedure di VAS
b)
euro 10.000,00 per le procedure di VAS, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, relativa allo stesso piano o programma
c)
euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS
Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti
a)
25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per  mille per le procedure di VIA
b)
euro 3.000,00 per le procedure di VAS

Le modalità di versamento degli oneri economici dovranno essere disciplinate con apposito decreto che dovrà essere emanato entro novanta giorni dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more, le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici dovranno essere presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo.
Queste ultime dovranno essere conformi alle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonchè sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il DM 25 ottobre 2016, n. 245 in commento stabilisce, infine, i nuovi oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti concernenti le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e gli altri interventi per il rilancio delle attività produttive di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 avviati alla data del 19 aprile 2016.
Esso sono determinati come segue:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.
e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

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