lunedì 29 aprile 2019

Incentivo occupazione sviluppo Sud - decreto Anpal info e scadenze




Incentivo occupazione sviluppo Sud - Decreto Anpal info e scadenze 

Incentivo occupazione sviluppo Sud, decreto Anpal info e scadenze





Incentivo occupazione sviluppo Sud, decreto Anpal info e scadenze

SCRITTO DA REDAZIONE IL 29 APRILE 2019AZIENDE

Pubblicato da Anpal il decreto n.178 del 19 aprile 2019sull’Incentivo occupazione sviluppo Sud, destinato ai datori di lavoro privati per l’assunzione di persone disoccupate.
L’incentivo, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, e dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, interesserà assunzioni che avverranno tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019. Effettuate da aziende con sede di lavoro in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e SiciliaAbruzzo, Molise Sardegna.
I destinatari della misura non devono aver avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore nei sei mesi precedenti. Sono:
“a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017“.
Tipologie contrattuali ammesse: indeterminato anche a somministrazione; apprendistato professionalizzante; tempo parziale; trasformazione da determinato in indeterminato; socio lavoratore cooperativa assunto con contratto subordinato.
Fruizione entro il 28 febbraio 2021. Incentivo di 12 mesi dal momento dell’assunzione. Importo fino a 8.060 euro su base annua, ridotto in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Domanda da presentare all’Inps su modulo telematico e beneficio autorizzato in ordine cronologico. “Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione”.

Mi rifacci la domanda




Mi rifacci……

Mi rifacci la domanda
e appresso
mi sono arrivati gli stracci
della grammatica,
lo scherno
di un infermo
a cui non piacque
ma poi piacquette
l’accetta
per tagliarmi la lingua
per farla a fette in salmi
con l’aceto, col timo
e un poco di timor
per chi potesse accorgersi
rendendola
troppacida
con l’accidia
che adopero
creando misfatti
grammaticali nei piatti
anche se piacquendontela
la tiri per le lunghe
strappandotela
di bocca
per leccarli pulendoli
per non lasciare
agli altri sugo
per le diatribe del caso,
occasionali.

Ostia Lido   29.04.019

Gioacchino Ruocco

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giovedì 25 aprile 2019

Riposi giornalieri per allattamento e diritto alla pausa pranzo


Riposi giornalieri per allattamento e diritto alla pausa pranzo
 Redazione  24 Aprile 2019  0 Comments
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Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 2019, ha risposto ad un quesito avanzato da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, relativamente al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
Il predetto articolo 39 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dello stesso articolo 39, che stabilisce che essi debbano essere “considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.
Tanto premesso, ISPRA ha chiesto di sapere se “in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione – da parte della lavoratrice – dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero, atteso che i riposi in questione sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per altro verso, si chiede altresì di conoscere se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, al fine di non vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo”.
Ecco la risposta del Ministero.
L’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”.
Come si evince dal dato letterale della disposizione appena riportata, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un lasso temporale (intervallo), prestabilito dalla contrattazione collettiva. La scelta stessa del termine “intervallo” da parte del legislatore del 2003 lascia presupporre, da un punto di vista logico, la successiva ripresa dell’attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.
Le due disposizioni innanzi richiamate (art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e art. 39 del d.lgs. n. 151/2001) sono state concepite dal legislatore con scopi ben distinti:
– l’articolo 39 è volto a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo nei confronti della lavoratrice madre il diritto ad una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età. La norma non specifica la collocazione temporale dei riposi, limitandosi a stabilire che, qualora siano due, essi possano anche essere cumulati;
– l’articolo 8 relativo, più in generale, all’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilisce il diritto del lavoratore ad una pausa, finalizzata al recupero delle energie e all’eventuale consumazione del pasto. Il dettato normativo e la ratio della disposizione non sembrano lasciare dubbi in merito al riferimento ad un’attività lavorativa effettivamente prestata, ben diversa dalla fattispecie in esame in cui il legislatore, volendo comprensibilmente riconoscere un favor alla lavoratrice madre, abbia inteso riconoscere le ore di permesso ai fini retributivi e del rispetto dell’orario (normale) di lavoro.
Ciò premesso, un’analisi coordinata delle due disposizioni richiamate, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
Il presente parere recepisce, peraltro, le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con nota del 10 ottobre 2012 (n. 40527), aveva già fornito risposta all’ISTAT e all’ARAN evidenziando che “il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa”.
Da ultimo, a puro titolo informativo, si fa presente che ad analoghe conclusioni è giunta anche l’Agenzia delle Entrate che ha fornito, in data 21 gennaio 2013, istruzioni ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individuando come presupposti imprescindibili l’effettuazione della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa.





Licenziamento legittimo della cassiera che trattiene i buoni sconto clienti




Licenziamento legittimo della cassiera che trattiene i buoni sconto clienti
 Redazione  24 Aprile 2019  
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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11181 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “è legittimo il licenziamento della cassiera che trattiene, e poi fa spendere al marito nello stesso punto vendita, buoni spesa (per un totale di 24 euro) che spettavano alle clienti” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.4.2019).
Ecco di seguito i fatti di causa.
Con sentenza del 10.6.2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a …. in data 3.8.2011 dalla datrice di lavoro … s.r.l., ordinando la sua reintegrazione.
La corte territoriale ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato a seguito di contestazione disciplinare con cui era stato addebitato alla dipendente, cassiera presso il punto vendita della società, di aver omesso di consegnare 8 buoni sconto del 10% sulla spesa a clienti titolari di una tessera promozionale (denominata “sempremia”), per un valore complessivo di 24 euro, buoni che erano stati spesi presso il punto vendita dal marito della …. Il giorno successivo.
I giudici del gravame, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure che aveva escluso che dall’istruttoria testimoniale fosse emersa la prova della volontaria omessa consegna dei buoni spesa ai clienti da parte della …, hanno rilevato che vi erano circostanze di fatto dalle quali inferire, in base all’art. 2729 c.c., la prova presuntiva del volontario e non consentito utilizzo in proprio favore di tali buoni spesa.
In particolare non era stata evidenziata nella sentenza di primo grado la circostanza dell’abbinamento dei buoni sconto utilizzati ad un numero identificativo di tessera che apparteneva ad una cliente la quale, interpellata, aveva dichiarato di avere smarrito tempo prima detta tessera. Inoltre il giudice di prime cure aveva omesso di rilevare che nei filmati del servizio di video sorveglianza del punto vendita era ritratto il consorte della … mentre pagava presso una cassa utilizzando dei buoni, poi risultati emessi tutti a poca distanza di tempo e collegati tutti ad una stessa tessera “sempremia”.
Per la Corte quindi in base al filmato in atti e alle contraddizioni in cui la lavoratrice era incorsa, – nel non dar conto del perché avesse abbinato tutti i buoni ad uno stesso numero di tessera, sia nel negare la presenza del marito presso il punto vendita nel giorno in cui erano stati utilizzati detti buoni – doveva concludersi per il raggiungimento della prova in ordine al volontario ed indebito utilizzo dei buoni spesa spettanti ad altri clienti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice che però veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra esposto.




Pesca Marittima, riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito


Pesca Marittima, riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito 
 Redazione  23 Gennaio 2018  0 Comments
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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1 del 2018, integrativa della Circolare 2 del 2017, che chiarisce l’ambito applicativo dell’indennità giornaliera a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla Pesca Marittima e fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle istanze.
In particolare la Circolare estende l’indennità ai casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non solo a quelle di cui al D.M. n.16769 del 26 luglio 2017.
L’indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.
In particolare si legge quanto segue nella Circolare 1/2018.
L’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto, per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ha ridotto l’importo a euro 10.547.342,00. Il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, recante ” Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, ha ulteriormente ridotto l’importo a euro 9.547.342,00.
Con la Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017 sono state fornite le indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di concessione della indennità sopra descritta.
A) Ambito applicativo
1) L’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, è concessa, nei limiti della risorse stanziate, ai casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a quelle di cui al D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017.
2) l’indennità giornaliera di cui al punto 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, la quale viene, pertanto, conteggiata quale giornata lavorativa.
B) Modalità di accesso all’indennità
Le imprese di cui al punto A della Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017, per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. L’istanza, presentata con marca da bollo da 16 euro, secondo la vigente normativa, deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema CIGSonline. Le imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato “Scheda9.odt”, prelevabile all’interno del sistema CIGSonline, sia il file denominato “FPO2017.ods”, prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline, nei quali dovranno essere riportate le informazioni negli stessi richieste. Il modulo “Scheda9.odt”, dopo la compilazione, deve essere vistato dalla competente Autorità Marittima e scansionato (Scheda9.pdf).
Il modulo “Scheda9.odt” attualmente disponibile sul portale CIGSonline prevede la possibilità di accedere all’indennità per le sole imbarcazioni che effettuino l’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’articolo 2 del DM n. 16769 del 26 luglio 2017. Al riguardo si precisa che le imprese non rientranti in tale attività di pesca devono comunque utilizzare il medesimo modello specificando la tipologia di fermo pesca effettuato, corredato dal visto della Autorità marittima Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla fruizione della indennità in parola, è possibile allegare al modulo istanza la “Scheda9.odt”, debitamente firmata e compilata in maniera esaustiva con l’elenco dei lavoratori e i relativi periodi di sospensione entro il termine del 31 gennaio 2018 previsto dal DI n. 5 del 23 novembre 2017 e successivamente inoltrare, entro il termine del 15 febbraio 2018, la medesima scheda corredata dal visto dell’Autorità marittima competente, sempre utilizzando il sistema CIGSonline. Si ribadisce quanto già previsto dall’art 2, comma 4, del D.I. n. 5/2017 in tema di irricevibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità marittima.
Il Ministero, infine, invita gli utenti a monitorare la casella email fornita in sede di inoltro dell’istanza sulla quale verranno notificate eventuali comunicazioni.


Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori




Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori
 Redazione  26 Giugno 2018  0 Comments
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 4 del 2018, ha risposto ad una istanza avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento sui tirocini formativi del seguente tenore: «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.  Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…] ».
Nello specifico il richiedente ha chiesto di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Al riguardo, la Commissione ha evidenziato quanto segue:
 Premesso che:
– il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” – stabilisce che : “Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”;
– il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”;
il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”;
la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»;
con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
– la legge 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”;
–  il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” – articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”;
–  l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro;
la Commissione ha ritenuto che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
(Fonte: Ministero del Lavoro)