A volte mi sento dire da operai edili perchè deve indossare il casco anche quando non ce n'è bisogno ?
Di rimando gli chiesto se sapeva dirmi quando se viveva quasi tutta la giornata in cantiere.
Mi ha guardato per dirmi che ero impossibile, come se avesse avuto un dispositivo elettronico o qualche altro modo per prevederli.
Il mumero è quello dell'articolo che identifica la voce nel DPR 547/55 assorbito cone regola tecnica negli allegati del Dlgs 81/2008
378.
Abbigliamento.
I lavoratori non
devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto,
costituiscano pericolo per la incolumità personale.
379. Indumenti
di protezione.
Il datore di
lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di
condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle
disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei
lavoratori idonei indumenti di protezione.
380. Protezione
dei capelli.
Le lavoratrici
che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono
essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e
che racchiuda i capelli in modo completo.
381. Protezione
del capo.
I lavoratori
esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere
provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti
copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto
l'azione prolungata dei raggi del sole.
382. Protezione
degli occhi.
I lavoratori esposti
al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati.
383. Protezione
delle mani.
Nelle
lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni,
ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di
manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
384. Protezione
dei piedi.
Per la
protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del
rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
385. Protezione
delle altre parti del corpo.
Qualora sia
necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi
adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
386. Cinture di
sicurezza.
I lavoratori che
sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare
la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono
essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
387. Maschere
respiratorie.
I lavoratori
esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi
nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
personale.
388. Denuncia
dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.
I lavoratori,
salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a segnalare subito al
proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni
di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro. Il datore di lavoro
deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità,
siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
Zone di pericolo.
DPR
27/04/1955, n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. GU n.
158 del 12-7-1955.
Art. 8. - 1. Le vie di circolazione, comprese
scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun
rischio. 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di
impresa. 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza
sufficiente. 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e
scale. 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per
garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato. 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo
in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei
lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone. 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 8. Le zone di
pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 9. I pavimenti
degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto. 10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione. 11. Quando per evidenti
ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito
ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i
veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati .
Schermi paraschegge.
DPR
27/04/1955, n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. GU n.
158 del 12-7-1955.
Art. 12. - Nelle operazioni di scalpellatura,
sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o
di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Uscite di emergenza.
DPR
27/04/1955, n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. GU n.
158 del 12-7-1955.
13 - 1. Ai fini
del presente decreto si intende per: a) via di emergenza: percorso senza
ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un
locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che
immette in un luogo sicuro; c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre
situazioni di emergenza; c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una
porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90
gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio) . 2. Le vie e le uscite di
emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro. 3. In caso di pericolo tutti i posti di
lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte
dei lavoratori. 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e
delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di
lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature
in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere
presenti in detti luoghi. 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere
altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in
materia antincendio. 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle
porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta
salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio . 7. Le
porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in
casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. 8. Nei locali di
lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle
uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente
e quelle girevoli su asse centrale. 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché
le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza
impedimenti. 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata
in luoghi appropriati. 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico. 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di
incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno
due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla
specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà
provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo
di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute
più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo
diverso provvedimento dell'organo di vigilanza . 13. Per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta
nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite
di emergenza .
Divieti.
DPR
27/04/1955, n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. GU n.
158 del 12-7-1955.
Art. 34. - Nelle aziende o lavorazioni in cui
esistono pericoli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) è vietato
usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno
che non siano adottate idonee misure di sicurezza; c) devono essere predisposti
mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di
primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e
controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; d) deve essere
assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi.
DPR
27/04/1955, n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. GU n.
158 del 12-7-1955.
Art. 47. Rimozione temporanea delle protezioni e
dei dispositivi di sicurezza.
Le protezioni ed
i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per
necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della
protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate
le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
48. Divieto di
pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
È vietato
pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle
macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche,
nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
49. Divieto di
operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto.
È vietato
compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono
adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Del divieto
indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.
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