Impugnazione del licenziamento, il punto della
Cassazione
Redazione 11 Aprile 2019 0 Comments
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9750 del 2019, ha fatto il punto sui termini di
decadenza della impugnazione del licenziamento in caso di trasferimento di
azienda, alla luce di tutte le riforme intervenute ed in particolare quelle
relative al Collegato Lavoro (art. 32, L.n. 183/2010). In particolare la Corte
ha statuito che “il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni
introdotto dall’art. 32 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) non si applica
al lavoratore che invochi la prosecuzione del rapporto di lavoro alle
dipendenze dell’impresa cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile,
per effetto di un intervenuto trasferimento d’azienda” (dal Quotidiano del
Lavoro del 11.4.2019).
Vediamo insieme i fatti di causa.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9.12.2016, respingeva il gravame
proposto da … avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, con
riferimento a precedente sentenza del Tribunale di Agrigento – dichiarativa
della nullità del termine finale apposto ai contratti di somministrazione stipulati
con la … s.p.a., con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in capo alla … s.p.a. a far data dal 4.6.2007 – aveva rigettato,
per la ritenuta maturazione del termine di decadenza fissato dall’art. 32,
comma 4, lettera c) della legge 183/2010, la domanda della …, intesa ad
ottenere la declaratoria di un avvenuto trasferimento di azienda dalla S.C.P.A.
… e la conseguente condanna della cessionaria a riammetterla in servizio ed a
pagarle le mensilità retributive dalla data del trasferimento.
La Corte di Palermo rilevava che il primo (60 gg) del duplice termine,
applicabile ai sensi del comma 4, lett. c, dell’art. 32 l.cit., con richiamo
alle disposizioni novellate dell’art. 6 della legge 604/1966, fosse decorso
prima dell’offerta delle proprie energie lavorative da parte dell’appellante
con il telegramma del 2.4.2014, per esserne il termine iniziale ancorato alla
data del trasferimento,
intervenuto, per ammissione della stessa appellante, in data 1.11.2012.
Riteneva che, anche per l’ipotesi in cui il lavoratore intendesse far valere
nei confronti della cessionaria la cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell’art. 2112 c.c., il termine di decadenza ivi previsto fosse da
ritenere applicabile e che l’effetto preclusivo si fosse determinato.
In particolare, riteneva non condivisibile la tesi dell’impossibilità
dell’estensione analogica della indicata decadenza ad ipotesi non prevista, in
violazione dell’art. 14 Disp. Prel. al cod. civ., in quanto il termine
decadenziale doveva ritenersi operante, secondo la generale previsione della
norma (art. 32, comma 4, lettera c) della legge 183/2010), anche al caso –
diverso da quello in cui si contestava la legittimità del trasferimento
d’azienda – in cui si invocasse il riconoscimento del diritto, negato, di
proseguire il rapporto di lavoro presso il cessionario, attesa la ratio della
norma, volta a tutelare l’esigenza di celere definizione delle situazioni
giuridiche controverse.
L’automatismo della prosecuzione del rapporto presso il cessionario doveva,
secondo la Corte, essere coordinato con la previsione normativa del termine di
decadenza anche per manifestare la volontà di avvalersi del trasferimento
d’azienda attraverso l’offerta delle proprie energie lavorative e non poteva
rilevare in senso contrario la circostanza che il rapporto di lavoro con la …
era stato dichiarato costituito solo con la sentenza n. 308 del 12.2.2014, in
quanto la decorrenza dei termini di decadenza non poteva ritenersi impedita
dalla pendenza del giudizio volto all’accertamento della nullità del termine
apposto al contratto di somministrazione,
né poteva reputarsi precluso dall’interessata l’esercizio dei diritti che da
tale cessione derivavano.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice che
veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.
Nessun commento:
Posta un commento