Solidarietà CIGS, la decorrenza
in caso di subentro di nuovo datore
12
Febbraio 2019 0 Comments
Il
Ministero del Lavoro, con interpello n. 1
del 2019, ha stabilito che in caso di subentro di nuovo datore di
lavoro in regime di cambio di appalto, la solidarietà CIGS decorre ex novo per
l’azienda subentrante.
Ma
vediamo nel dettaglio il testo dell’Interpello n. 1/2019.
Le Associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF, hanno presentato
congiuntamente istanza di interpello in ordine alla durata del trattamento di
integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni.
In
particolare, gli istanti chiedono se, in occasione di cambio di azienda per
nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere
all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda
cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo
conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto
distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente.
Il quesito in esame attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di
36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa
essere conteggiato ex novo con riferimento
all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti
dall’azienda uscente.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si
rappresenta quanto segue.
L’articolo
22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del
contratto di solidarietà, prevede che in tale ipotesi il trattamento
straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, alle
condizioni del successivo comma 5, può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio
mobile.
Con la
circolare n. 17/2017 questo Ministero ha chiarito che per quinquennio mobile si
deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a
decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la
singola unità produttiva.
Qualora
intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a
contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è
tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale
per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio
dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa
subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.
In
proposito, è utile ricordare che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di
integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità
produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo
lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di
concessione”. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre,
stabilisce che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori
transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche
conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a
prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività
appaltata.
Tenuto
anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare
misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il
legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio
relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.
Si può
quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio
appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n.
148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda
subentrante.
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