Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non
inquadrabili come datori
Redazione 26 Giugno 2018 0 Comments
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul
lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 4 del 2018, ha risposto ad una istanza avanzata
dalla Provincia Autonoma di Trento sui tirocini formativi del seguente tenore:
«[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli
studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il
“Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della
Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n.
1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge
107/15. Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso
del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza
scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri
Artigiani)[…] ».
Nello specifico il richiedente ha chiesto di conoscere “se, nei casi di
tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili
come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08,
individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del
tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente
e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili
effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Al riguardo, la Commissione ha evidenziato quanto segue:
Premesso che:
– il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle
norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n. 53” – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito
di applicazione” – stabilisce che : “Il presente decreto disciplina
l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei
licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del
diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta
di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa,
attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”;
– il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono
progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con
le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro.[…]”;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni”
stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e
seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”;
il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i
soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
[…]”;
la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla
definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini
dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere
nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi
soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà
tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di
garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli
obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»;
con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha
fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva
nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
– la legge 13 luglio
2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – all’articolo
1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell’alternanza scuola-lavoro
nel secondo ciclo di istruzione”;
– il decreto
interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – “Regolamento recante la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’
di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” –
articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì,
le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni”;
– l’articolo 5
del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare
regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola
– lavoro;
la Commissione ha ritenuto che, per le modalità di applicazione della
normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi
riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del
decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le
previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni.
(Fonte: Ministero del Lavoro)
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