Pesca Marittima, riconoscimento di una indennità a
sostegno del reddito
Redazione 23 Gennaio 2018 0 Comments
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1 del 2018, integrativa della Circolare 2 del 2017, che chiarisce l’ambito applicativo
dell’indennità giornaliera a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla
Pesca Marittima e fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di
presentazione delle istanze.
In particolare la Circolare estende l’indennità ai casi di sospensione
dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto
temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e
non solo a quelle di cui al D.M. n.16769 del 26 luglio 2017.
L’indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche
per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.
In particolare si legge quanto segue nella Circolare 1/2018.
L’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha
previsto, per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun
lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che sia riconosciuta un’indennità giornaliera
onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante
da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ha ridotto
l’importo a euro 10.547.342,00. Il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, recante ”
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, ha
ulteriormente ridotto l’importo a euro 9.547.342,00.
Con la Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017 sono state fornite le
indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di
concessione della indennità sopra descritta.
A) Ambito applicativo
1) L’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, è concessa,
nei limiti della risorse stanziate, ai casi di sospensione dell’attività
lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio
delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a
quelle di cui al D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017.
2) l’indennità giornaliera di cui al punto 1 è riconosciuta anche nella
giornata del sabato, la quale viene, pertanto, conteggiata quale giornata
lavorativa.
B) Modalità di accesso
all’indennità
Le imprese di cui al punto A della Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017,
per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, entro il 31 gennaio
2018, istanza tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. L’istanza,
presentata con marca da bollo da 16 euro, secondo la vigente normativa, deve
essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema CIGSonline. Le
imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato
“Scheda9.odt”, prelevabile all’interno del sistema CIGSonline, sia il file
denominato “FPO2017.ods”, prelevabile nel sito internet del Ministero del
lavoro e P.S., percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on,
Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline, nei quali dovranno
essere riportate le informazioni negli stessi richieste. Il modulo
“Scheda9.odt”, dopo la compilazione, deve essere vistato dalla competente
Autorità Marittima e scansionato (Scheda9.pdf).
Il modulo “Scheda9.odt” attualmente disponibile sul portale CIGSonline
prevede la possibilità di accedere all’indennità per le sole imbarcazioni che
effettuino l’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’articolo 2 del DM n.
16769 del 26 luglio 2017. Al riguardo si precisa che le imprese non rientranti
in tale attività di pesca devono comunque utilizzare il medesimo modello
specificando la tipologia di fermo pesca effettuato, corredato dal visto della
Autorità marittima Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla
fruizione della indennità in parola, è possibile allegare al modulo istanza la
“Scheda9.odt”, debitamente firmata e compilata in maniera esaustiva con
l’elenco dei lavoratori e i relativi periodi di sospensione entro il termine
del 31 gennaio 2018 previsto dal DI n. 5 del 23 novembre 2017 e successivamente
inoltrare, entro il termine del 15 febbraio 2018, la medesima scheda corredata
dal visto dell’Autorità marittima competente, sempre utilizzando il sistema
CIGSonline. Si ribadisce quanto già previsto dall’art 2, comma 4, del D.I. n.
5/2017 in tema di irricevibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità
marittima.
Il Ministero, infine, invita gli utenti a monitorare la casella email
fornita in sede di inoltro dell’istanza sulla quale verranno notificate
eventuali comunicazioni.
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