I quesiti sul decreto 81: i 200 uomini-giorno nei cantieri
Sugli obblighi e sugli esoneri legati alla soglia dei 200 uomini-giorno nei cantieri temporanei o mobili. A cura di G. Porreca.
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Bari, 20 Apr – Sugli obblighi e sugli esoneri legati alla soglia dei 200 uomini-giorno nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
È ancora valida per l’applicazione di alcuni obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o per usufruire di alcuni esoneri la soglia dei 200 uomini giorno introdotta dal D. Lgs. n. 494/1996? In particolare nel caso di un cantiere temporaneo o mobile la cui entità non supera i 200 uomini giorno ha l’imprenditore la facoltà di effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi ed è vero inoltre che se tale soglia viene superata lo stesso è tenuto ad istituire un servizio di prevenzione e protezione interno?
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Risposta
Quello degli “uomini-giorno” è un parametro utilizzato dal legislatore nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, per determinare la entità di un cantiere temporaneo o mobile e per stabilire una soglia al di sopra della quale vengono fissati degli adempimenti a carico di soggetti obbligati e al di sotto o in coincidenza della stessa vengono invece concessi alle imprese delle semplificazioni, degli esoneri o delle agevolazioni.
La definizione di “uomini-giorno” è riportata nel Titolo IV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i cantieri temporanei o mobili, e più precisamente nell’art. 89 comma 1 lettera g) nel quale è indicato che per “uomini-giorno” si intende la “entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera”. In particolare la soglia che più volte è possibile leggere nel testo dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 è quella dei 200 uomini-giorno al di sopra della quale vengono imposti degli obblighi al committente individuato nell’art. 89 comma 1 lettera b) quale il “soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” e, nel caso di appalto di opera pubblica, il “soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell' appalto”.
Secondo l’art. 90 comma 9, infatti:
“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato”.
Con tale articolo, quindi, al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, ma solo comunque se anche i lavori negli stessi svolti non comportino rischi particolari di cui all’allegato XI, è stato concesso di poter effettuare la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, acquisendo dalle stesse, oltre al documento unico di regolarità contributiva ed al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, solo e semplicemente delle autocertificazioni attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a) ed indicanti il contratto collettivo applicato (lettera b) invece di applicare le modalità di cui allo stesso allegato XVII che prevede la esibizione da parte di queste di una serie di documentazioni in esso riportate.
L’art. 99 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, che riguarda l’obbligo della effettuazione della notifica preliminare e secondo il quale:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”
ha stabilito che la soglia dei 200 uomini-giorno è quella al di sopra o in coincidenza della quale sorge a carico del committente o del responsabile dei lavori l’obbligo, anche in presenza in cantiere di una singola impresa, di effettuare la notifica preliminare e di inoltrare eventuali aggiornamenti agli organi di vigilanza, individuati nell’azienda unità sanitaria locale e nella direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, e di conseguenza di trasmettere, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs 3/8/2009 n. 106, copia della notifica stessa alla amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività.
La soglia dei 200 uomini-giorno, in realtà, era stata già presa in considerazione dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, successivamente modificato dal D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, ed era stata fissata dallo stesso con come soglia al di sopra o in coincidenza della quale sorgeva per il committente o per il responsabile dei lavori anche l’obbligo, sempre per cantieri nei quali era prevista la presenza di più imprese anche non contemporanee, di designare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera (art. 3 comma 3) e quello per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori stessi (art. 3 comma 4) imponendo altresì tale obbligo anche per quei cantieri nei quali, pur trovandosi al di sotto di tale soglia, si svolgessero dei lavori comportanti i particolari rischi elencati nell’Allegato II al D. Lgs. n. 494/1996, ora abrogato dal D. Lgs. n. 81/2008, e riportati nell’Allegato XI dello stesso D. Lgs..
Tale ultimo D. Lgs. ha abolita comunque la soglia dei 200 uomini-giorno ed ha invece introdotta, con il comma 11 dell’art. 90, per quanto riguarda l’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori della designazione del coordinatore in fase di progettazione e solo però per i cantieri privati, una condizione non più legata alla entità del cantiere valutata in uomini-giorno ma, sempre in presenza di più imprese non contemporanee, all’ammontare dei lavori individuato nella soglia di 100.000 euro nel senso che al di sotto di tale somma è stato concesso dal legislatore l’esonero dall’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione fermo restando che comunque il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di designare in ogni caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori al quale vanno affidate le funzioni del coordinatore per la progettazione che non è stato nominato.
La soglia dei 200 uomini-giorno viene ancora citata nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 nell’art. 55, contenente le sanzioni nei confronti di coloro che non ottemperano agli obblighi di cui al Titolo I del decreto stesso ed in particolare nei confronti di quei datori di lavoro che non hanno provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e quindi ad elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi. Con il comma 2 lettera c) di tale articolo 55, infatti, è stata stabilita la pena esclusiva dell’arresto da 4 ad 8 mesi per quei datori di lavoro che non hanno provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il DVR nel caso dei cantieri temporanei o mobili caratterizzarti dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro è uguale o maggiore ai 200 uomini-giorno e quindi non una pena alternativa dell’arresto o della ammenda, così come è previsto nel D. Lgs. n. 81/2008 per la stragrande maggioranza delle violazioni, in presenza delle quali è possibile applicare le procedure oblative e di estinzione dei reati in fase amministrativa di cui al D. Lgs. 19/12/1994 n. 758.
Un riferimento agli uomini-giorno nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 si riscontra ancora nell’Allegato XV, riportante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nel quale al punto 2.1.2. lettera i) è fatto obbligo al coordinatore per la progettazione di indicare nel PSC l’entità presunta del cantiere espressa appunto in uomini-giorno e nell’art. 49, inserito nel Titolo I e riguardante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, dalla lettura del quale emerge che, fra gli specifici contesti produttivi nei quali sono individuati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, sono citati, al comma 1 lettera d), i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, entità quest’ultima rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere nel sito.
La soglia degli uomini-giorno non viene presa a riferimento invece nell’art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi nel quale il legislatore, con il fine di consentire il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 6 comma 8 lettera f) e di concedere fino al 30/6/2012 la facoltà di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ha inteso suddividere le aziende in tre fasce sulla base del numero di lavoratori occupati e precisamente una fascia fino a 10 lavoratori, una da 11 a 50 lavoratori ed una con più di 50 lavoratori, per cui, in risposta al quesito formulato, sembra evidente che le aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i cantieri temporanei o mobili, possono autocertificare fino a 10 lavoratori la effettuazione della valutazione dei rischi e fino a 50 lavoratori ricorrere alle procedure standardizzate quando le stesse saranno introdotte con il previsto decreto interministeriale (in realtà tale ultima possibilità era stata esclusa nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 ma è stata successivamente reintrodotta con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 che ha provveduto ad abrogare la lettera c del comma 7 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008). Sulla interpretazione personale data dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e fatta discendere da una lettura coordinata dei commi 5, 6, 6-bis e 7 dello stesso articolo si consulti la risposta fornita ad un altro quesito, concernente la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate ed all’ autocertificazione dei rischi, pubblicata sul quotidiano del 10/3/2010.
Per quanto riguarda infine l’obbligo della istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda ed in risposta ad altra parte del quesito, si fa presente che le aziende per le quali sorge questo specifico obbligo sono state indicate dalla lettera a) alla lettera g) del comma 6 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 di seguito riportate:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
per cui è parere dello scrivente che per le imprese che gestiscono un cantiere temporaneo o mobile con oltre 200 lavoratori, in base alle indicazioni fornite con la lettera e) sopra indicata, il servizio di prevenzione e protezione, rientrando queste fra le aziende industriali, debba essere obbligatoriamente interno alle aziende medesime.
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