AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 40 ORE
Il 26 agosto 2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’Interno (art. 16 del D.lgs. N.139 dell’8 Marzo 2006) che, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi. Per ottenere il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del D.M. 5 agosto 2011:
• iscrizione ai rispettivi albi o collegi professionali
• attestazione di frequenza con esito positivo del corso base 120 ore di specializzazione di prevenzione incendi organizzato da Ordini e Collegi professionali provinciali
• partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco.
• attestazione di frequenza con esito positivo del corso base 120 ore di specializzazione di prevenzione incendi organizzato da Ordini e Collegi professionali provinciali
• partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso noto, con la comunicazione del DCPREV U0015614 del 29 dicembre 2015, i criteri per il calcolo della decorrenza del nuovo quinquennio di riferimento. la procedura che scatterà alla scadenza del 26 agosto 2016:
a) i crediti formativi eventualmente cumulati in eccesso durante il primo quinquennio saranno azzerati e il calcolo ricomincerà da capo;
b) il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni;
c) per coloro che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio vi sarà una sospensione temporanea dagli elenchi;
d) i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.
b) il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni;
c) per coloro che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio vi sarà una sospensione temporanea dagli elenchi;
d) i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.
La Consulta di Prevenzione Incendi ha organizzato una serie di corsi della durata di 8 o 16 ore utili a quanti non avessero ottemperato agli obblighi di aggiornamento, per il raggiungimento delle 40 ore previste. I corsi sono incentrati su tematiche tali da renderli tra loro indipendenti.
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