MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 agosto 2011
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(11A11291)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei
professionisti iscritti in albi professionali, nonche' il rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 2
Autorizzazione al rilascio delle certificazioni
e delle dichiarazioni
1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma
4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007,
nonche' del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.
Art. 3
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'interno
1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di
seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti
agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente
decreto.
2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data
della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.
3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli
dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano
cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato
dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale
di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici,
geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti
industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente,
durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6.
Per i suddetti
professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso
ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al
successivo art. 5.
Art. 4
Programmi e organizzazione dei corsi
1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni
elencate all'art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di
specializzazione di prevenzione incendi, nonche' la durata degli
specifici insegnamenti.
2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno
le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di
ore di insegnamento non inferiore a centoventi:
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell'incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro
applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attivita' a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai
seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali
provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorita' scolastiche o
universitarie.
4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata
dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita', le proposte
che i soggetti organizzatori formulano.
5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il
responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito
di:
a) predisporre il modulo formativo in conformita' con quanto
previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento;
b) coordinare l'attivita' formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali
provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi
di docenza.
6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre ai Consigli
degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti
qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza.
7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1,
puo' proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali
provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le
universita', gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai
soggetti organizzatori.
Art. 5
Esame di fine corso e commissione esaminatrice
1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di
prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare
l'idoneita' dei partecipanti.
2. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di
ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un
nuovo corso.
3. La commissione preposta all'adempimento di cui al comma 1, e'
formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti,
designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l'esame
e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato,
per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento,
ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per
territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.
5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole
esito dell'esame, rilasciano all'interessato l'attestazione di cui
all'art. 3, comma 2, lettera b).
6. Le universita' abilitate al rilascio del titolo di dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato,
architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico,
geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito
industriale laureato, possono attivare, all'interno della propria
offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le
materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione
incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. I
corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a
centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni
pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter
essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all'art. 3,
comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono
essere preventivamente approvati dal Dipartimento.
Art. 6
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno
1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati
agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.
2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la
validita' dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli
risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi
professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di
individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli
elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalita'
telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli
nazionali delle professioni.
3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla
sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio
professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e
dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per
architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per
ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti
industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio
professionale provinciale.
4. Con le stesse modalita' individuate dal Dipartimento ai sensi
del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali
provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche
mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.
Art. 7
Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'interno
1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata
complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla
data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il
professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono
conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e
sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli
nazionali delle professioni elencate all'art. 3.
4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai
soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture
centrali e periferiche del Dipartimento.
5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del
seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi
docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di
ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.
6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di
aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio
professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di
frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto
organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai
Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.
8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul corretto
adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto
stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e
di aggiornamento nonche' dei seminari di aggiornamento.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Restano valide le iscrizioni dei professionisti gia' iscritti
negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti
giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 9
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio
1986;
b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero
dell'interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005;
c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco».
2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro: Maroni
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