Per il lavoratore che utilizza il computer per almeno 20 ore complessive settimanali è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria obbligatoria (c. 1, art. 176 TU 81/08). La sua idoneità lavorativa non va, peraltro, valutata in relazione ai soli problemi oculo-visivi* ma anche ai rischi connessi ai danni all’apparato muscolo-scheletrico (disturbi ostearticolari della colonna vertebrale e del sistema spalla-braccio-avambraccio-mano).
Dovrà considerarsi, quindi, da parte del medico competente, la prescrizione di approfondimenti mirati con l’esecuzione di eventuali visite specialistiche ed esami strumentali del rachide cervicale che escludano ipotesi di non idoneità all’uso dei VDT.
Sarà il medico competente, sulla scorta dei risultati degli approfondimenti diagnostici, a esprimere l’idoneità al lavoro del soggetto interessato oppure a prescrivergli indicazioni (es. pause posturali periodiche) se gli esami hanno dato esito di sofferenze sintomatiche come l’ernia discale.
L’art. 41, c. 2. lett. c)** consente al lavoratore di richiedere una visita medica “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Oltre alla esecuzione delle visite mediche e alle eventuali prescrizioni integrative a favore del lavoratore addetto ai vdt, il Medico competente deve valutare nell’ambiente di lavoro, la congruità:
- della distribuzione dei videoterminali;
- dell’orario delle mansioni lavorative;
- dell’illuminazione dell’ambiente;
- della postazione di lavoro rispetto alle norme ergonomiche di riferimento.
Le visite mediche sono prescritte con cadenza biennale:
- per i soggetti che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità (con prescrizioni o con limitazioni);
- per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età.
In tutti gli altri casi la cadenza delle visite è quinquennale.
* Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite… ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
** A proposito dell’ art. 41(Sorveglianza sanitaria) vanno richiamati il Decreto attuativo interministeriale 27 marzo 2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo e la Circolare 0010748 del 10 maggio 2013 Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV – Condizione esclusione divieto effettuazione.
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