Articoli pirotecnici, la sicurezza attraverso un sistema di tracciabilità
In seguito alla sua pubblicazione sulla Gu Europea, gli Stati membri dovranno adeguarsi, entro il 16 ottobre 2016, alla Direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Ma nel frattempo ed entro il 30 aprile 2015, ciascuno Stato pubblica le relative disposizioni legislative, regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Il documento della Commissione, datato 16 aprile 2014, è attuativo della direttiva 2007/23/CE che stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici i quali, secondo l’art. 1, devono essere etichettati con un numero di registrazione*.
L’art. 2 della Direttiva prescrive gli obblighi in capo agliOrganismi notificati**, che tengono un registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE. Le informazioni del registro sono conservate per almeno dieci anni dalla notifica della certificazione rilasciata e sono rese pubbliche su internet.
L’art. 3 della 2014/58/UE riguarda gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori di articoli pirotecnici:
a) tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli fabbricati/importati;
b) trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante l’importatore cessino l’attività;
c) forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni del registro.
b) trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante l’importatore cessino l’attività;
c) forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni del registro.
* L’art.1 specifica la forma e la costruzione del numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE.
** Eseguono le procedure di verifica della conformità alla Direttiva del 2007.
** Eseguono le procedure di verifica della conformità alla Direttiva del 2007.
Info: Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014 , che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici Testo rilevante ai fini del See.
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