mercoledì 24 giugno 2015

Ministero Trasporti, istituito il Servizio ispettivo lavoro marittimo


ROMA – Disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto dirigenziale del 17 giugno n.13 l’Istituzione del servizio ispettivo del lavoro marittimo, ovvero il servizio richiamato dalla Convenzione Ilo per il lavoro marittimo del 2006, che dovrebbe anticipare come emerso dall’incontro Ilo di Roma dello scorso febbraio, la ratifica italiana dell’intera convenzione.
Il servizio dovrebbe assumere operatività piena dopo l’eventuale legge nazionale di ratifica, fino a quel momento sarà comunque riferimento per le ispezioni del Ministero attualmente rispondenti alla legge 10 aprile 1981, n. 159Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
Compiti dell’organismo saranno ispezione e certificazione di navi e unità mercantili battenti bandiera italiana. Non saranno nelle sue attenzioni:
  • “navi militari o destinate al trasporto delle truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
  • navi da pesca;
  • unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
  • imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale”.
Al vertice sarà l’Autorità competente centrale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne) e per quanto riguarderà la sicurezza della navigazione, l’Autorità sia avvarrà dell’affiancamento del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.
Ancora, l’Autorità sarà organo deputato al coordinamento delle attività della Autorità marittime locali, di Inps e Inail.
Le ispezioni possibili saranno:
“a) ispezione iniziale: per le navi o unità mercantili nuove;
b) ispezione intermedia: per le navi o unità mercantili esistenti di stazza lorda superiore a 200 GT;
c) ispezione di rinnovo: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
d) Ispezione addizionale: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
Per quanto riguarda le ispezioni iniziali queste saranno propedeutiche al rilascio dell’Autorità marittima della dichiarazione di conformità e del certificato del lavoro marittimo, in riferimento particolare a: “età minima, certificato medico, qualifiche e abilitazioni della gente di mare, contratti di arruolamento marittimo, ricorso a ogni servizio di reclutamento e collocamento, durata dell’orario di lavoro e di riposo, composizione dell’equipaggio, alloggi, strutture ricreative a bordo, alimentazione e servizio di ristorazione, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni, asssistenza medico-sanitaria a bordo, procedure per i reclami a bordo, pagamento dei salari“.
L’ispezione intermedia avrà invece “lo scopo di accertare che la nave continui ad essere in linea con i requisiti della normativa nazionale di implementazione nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione. L’ispezione deve aver luogo entro il secondo ed il terzo anno della data anniversaria del certificato. L’ispezione intermedia deve essere estesa e approfondita alla stregua delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato del lavoro marittimo”.
Mentre l’ispezione di rinnovo avrà “lo scopo di verificare che tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione e di quanto contenuto nel presente decreto, siano soddisfatti ponendo particolare attenzione alle aree di cui all’ispezione iniziale”.
Tempi, documentazioni e prassi delle verifiche sono indicati nelle linee guida allegate al decreto. Il lavoratore marittimo avrà la facoltà di presentare reclamo in merito agli esisti dell’ispezione. Le spese delle visite ispettive saranno a carico dell’armatore dell’unità.
Infine, in merito ancora all’entrata in vigore piena del provvedimento di istituzione, questo quanto formalmente indicato dall’articolo 14 Norme transitorie. “1. Nelle more della entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo del 2006, le procedure di ispezione indicate nell’Allegato A al presente decreto costituiscono riferimento per gli ispettori del Ministero incaricati di effettuare le verifiche ispettive sul naviglio nazionale, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica della stessa Convenzione MLC 2006 gli ispettori autorizzati dall’Amministrazione, a conclusione con esito positivo delle verifiche ispettive a bordo delle navi battenti bandiera italiana, possono rilasciare solo una “Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo” delle navi stesse, redatta ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida allegate al presente decreto ed in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147″.

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