mercoledì 17 giugno 2015

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI : Marcatura CE di conformità.



ITALCERT Organismo Notificato per la certificazione CE e (ove previsto) per il controllo di:
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, inclusi i dispositivi per l´immersione subacquea
Dispositivi di protezione contro le cadute dall´alto per l´industria e l´alpinismo
Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi e contro il calore e le fiamme
Dispositivi per prevenire l´annegamento o per uso come aiuto al galleggiamento
Dispositivi di protezione del capo
Dispositivi di protezione degli occhi
Indumenti di protezione contro l´impatto meccanico per motociclisti


EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO


La legislazione
Gli equipaggiamenti marittimi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 96/98/CE, emessa nel 1996 e modificata successivamente con quattro ulteriori Direttive (98/85/CE, 2001/53/CE, 2002/75/CE e 2002/84/CE); la Direttiva è stata recepita in Italia con DPR 6.10.99, n° 407, poi integrato con Decreti Ministeriali 9.9.03, n° 279 e 16.6.04 n° 236.


Cos’è un equipaggiamento marittimo? 
Qualsiasi equipaggiamento elencato nell´allegato A della direttiva 96/98/CE e successive modifiche che deve essere posto a bordo delle navi ai sensi delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e delle risoluzioni e circolari dell´IMO, nonché delle norme di prova internazionali pertinenti. Sono inoltre inclusi quegli equipaggiamenti che possono essere posti e utilizzati sulle navi su base volontaria per i quali è prevista l´approvazione dell´amministrazione dello Stato di bandiera.


Procedure di certificazione
Per gli equipaggiamenti elencati in allegato A.1 della direttiva 96/98/CE e successive modifiche sono applicabili i seguenti moduli per la valutazione della conformità:
MODULO B+Cesame CE del tipo + dichiarazione CE di conformità al tipo
MODULO B+Desame CE del tipo + garanzia di qualità della produzione
MODULO B+Eesame CE del tipo + garanzia di qualità dei prodotti
MODULO B+Fesame CE del tipo + verifica sul singolo prodotto
MODULO Gverifica di ciascuna unità di equipaggiamento
MODULO Hgaranzia CE di qualità totale

In tutte le procedure di valutazione della conformità è previsto l´intervento di un Organismo Notificato.


Marcatura CE di conformità

Gli equipaggiamenti marittimi conformi alla direttiva 96/98/CE e successive modifiche sottoposti alle procedure di valutazione di conformità previste, devono recare una marcatura costituita dal simbolo di un timoncino seguito dal codice numerico di quattro cifre identificativo dell´Organismo Notificato che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità, se questo partecipa alla fase di controllo della produzione, nonché dalle ultime due cifre dell´anno in cui il marchio è stato apposto.

Esempio 
ITALCERT Organismo Notificato per la certificazione CE e (ove previsto) per il controllo di:
Apparecchi autorespiratori ad aria compressa (allegato A.1/3.7)
Apparecchi di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo
(allegato A.1/3.8)
Apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza EEBD (allegato A.1/3.41)                                                                                                                                                                               


     DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI


La legislazione

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 89/686/CEE, emessa nel 1989 e modificata successivamente con tre ulteriori Direttive (93/95/CEE, 93/68/CEE e 96/58/CE); la Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 4.12.92, n° 475, poi integrato con Decreto Legislativo 2.1.97, n° 10.

Cos’è un DPI?
Qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o piú rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Quando si usa?
l´uso del DPI è strettamente correlato con la presenza di un rischio, qualsiasi sia la sua entità, quando questo non puó essere evitato con altri mezzi. Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all´uso dei dispositivi di protezione individuale.


Classificazione

I DPI sono classificati in tre categorie a seconda del rischio dal quale devono proteggere. I DPI appartenenti alla prima categoria sono detti "di progettazione semplice" per la protezione da rischi di danni fisici di lieve entità ("rischi minori"). I DPI appartenenti alla terza categoria sono detti "di progettazione complessa" e sono destinati a proteggere l´utilizzatore da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente. In tutti gli altri casi i DPI appartengono alla seconda categoria.

Come si certifica?
I DPI appartenenti alla seconda e terza categoria devono essere sottoposti alla procedura di Certificazione CE da parte di un Organismo Notificato. Per i DPI appartenenti alla terza categoria il fabbricante deve inoltre procedere alla scelta di un Organismo Notificato, che puó essere lo stesso che ha certificato il DPI, a cui assegnare il controllo del prodotto finito o il controllo del sistema di produzione con sorveglianza. In questo caso il fabbricante appone sul prodotto la marcatura CE aggiungendo il codice numerico di quattro cifre identificativo dell´Organismo Notificato che esegue il controllo (es.: CE 0426).                           

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