L’art. 6 del DL Balduzzi (13 settembre 2012, n. 158), in materia di prevenzione incendi negli ospedali, case di riposo, laboratori, prevede, fra l’altro, l’adozione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti il 26 dicembre 2002, data di entrata in vigore del decreto del Min. Int. 18.09.2002 (*).
Per proseguire l’attività, peraltro, i soggetti interessati dovranno adottare un modello di organizzazione conforme all’art. 30 del TU 81/08. “Il modello di organizzazione e di gestione … (che esime dalla responsabilità amministrativa ….. di cui al DLgs 231/2001), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
“a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.
Della specifica e semplifica disciplina potranno godere le cosiddette strutture da “dismettere” in quanto non in regola con la normativa tecnica antincendio e che le Regioni dovranno sostituire con altrettanti soggetti dotati dei requisiti necessari.
Anche per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I del decreto del DPR 151/2011 (nuovo regolamento), si applicherà una disciplina di prevenzione incendi “semplificata”, ma sarà conforme alle disposizioni del Capo III del TU 81/08 (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro).
(*) Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
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