Regola tecnica in sanità, fissata la dotazione minima degli addetti antincendio
Nel precedente intervento a favore della migliore comprensione dei contenuti del Tit. V della rinnovata Regola tecnica antincendio nelle strutture pubbliche e private della sanità, ci siamo occupati dell’obbligo, da parte dei responsabili delle attività, di adottare il Sistema di gestione della sicurezza (SG) finalizzato, appunto, all’adeguamento antincendio e con i contenuti esposti in quella sede.
È utile aggiungere le altre disposizioni del nuovo Tit.V della Regola e indicare gli ulteriori obblighi posti a carico dei responsabili delle strutture sanitarie.
Infatti, oltre che dell’adozione del SG, spetta ai responsabili di:
a) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio…, con mansioni di:
- pianificazione;
- coordinamento;
- verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe;
b) designare gli addetti antincendio.
Questi devono essere individuati per assolvere alle funzioni di:
- addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio, che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.
In una tabella dell’allegato è fissato il numero minimo degli addetti di compartimento presenti H24, che si calcola tenendo conto sia del numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento (oltre 25 e fino a 50; oltre 50 e fino a 100) che della tipologia della struttura. Tant’è che risulta diversa la dotazione minima obbligatoria di addetti a seconda che si tratti di:
a) strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero;
oppure b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale.
a) strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero;
oppure b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale.
Il numero degli addetti va da un minimo di “almeno 1” (nelle strutture che erogano prestazioni in regime residenziale con posti letto da 25 a 50) a un massimo di “almeno 2 per piano, almeno 1 per compartimento, almeno 1 ogni 20 posti”(nelle strutture con oltre 100 posti letto).
Il numero dei componenti della squadra “aggiuntivi” rispetto agli addetti di compartimento, è determinato tenendo conto di diverse componenti, tra le quali la superficie del compartimento e l’altezza antincendio (è quella dell’edificio più alto).
Con la designazione degli addetti, ricorda l’allegato, “si adempie anche all’obbligo previsto dall’art. 18 del TU 81/08”**.
* Deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione previsto dal decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011.
** Obblighi del datore di lavoro, lettera b) “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
** Obblighi del datore di lavoro, lettera b) “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
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Titolo V aggiornamento Regola tecnicaAggiornamento regola tecnica antincendio strutture sanitarie GU
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