DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO E EUROPEO DEL
CONSIGLIO
del 29 maggio 1997
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di attrezzature a pressione
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo d'applicazione e definizioni
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e
valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi
sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5
bar.
2.
Ai fini dalla presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
2.1. Per «attrezzature a pressione» si intendono recipienti, tubazioni,
accessori di sicurezza ed accessori a pressione.
Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi
annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti,
supporti, alette mobili, ecc.
2.1.1. Per «recipiente» si intende un alloggiamento progettato e
costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli
elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento
con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto
di uno o più scomparti.
2.1.2. Per «tubazioni» si intendono i componenti di una conduttura
destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al
fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni
comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi,
condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri
eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di
calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento
di aria sono parificati alle tubazioni.
2.1.3. Per «accessori di sicurezza» si intendono i dispositivi destinati
alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento
dei limiti ammissibili. Questi dispositivi comprendono:
— dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali
valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di
schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e
— dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione
o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura,
come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura
o dal livello del fluido e i dispositivi di «misurazione,
controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)».
2.1.4. Per «accessori a pressione» si intendono dispositivi aventi
funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione.
2.1.5. Per «insiemi» si intendono varie attrezzature a pressione montate
da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
2.2. Per «pressione» si intende: la pressione riferita alla pressione
atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza
indicato con un valore negativo.
2.3. Per «pressione massima ammissibile (PS)» si intende: la pressione
massima per la quale l'attrezzatura è progettata,
specificata dal fabbricante.
1997L0023 — IT — 20.11.2003 — 001.001 — 6
(
1
) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.
▼B
Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta
del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza
della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, di
qualsiasi altro punto specificato.
2.4. Per «temperatura minima/massima ammissibile (TS)» si intendono:
le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura
è progettata, specificate dal fabbricante.
2.5. Per «volume (V)» si intende: il volume interno di uno scomparto,
compreso il volume dei raccordi alla prima connessione
ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.
2.6. Per «dimensione nominale (DN)» si intende: la designazione
numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un
sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri
esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per
fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni
di fabbricazione. È contrassegnata dalle iniziali DN seguite da
unnumero.
2.7. Per «fluidi» si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato
puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una
sospensione di solidi.
2.8. Per «giunzioni permanenti» si intendono: le giunzioni che
possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi.
2.9. Per «approvazione europea di materiali» si intende: un documento
tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali
destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature
a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma
armonizzata.
3. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva:
3.1. Le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni
per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un
impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra ferma),
a partire da, ed ivi compreso l'ultimo organo di isolamento
situato nel perimetro dell'impianto, ivi comprese tutte le attrezzature
collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono
invece escluse le attrezzature a pressione standard, quali quelle
delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.
3.2. Reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative
apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice
come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti
idroelettrici ed i relativi accessori specifici.
3.3. Le attrezzature di cui alla direttiva 87/404/CEE, per quanto
riguarda i recipienti semplici a pressione.
3.4. Le attrezzature di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del
20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli aerosol (1
).
3.5. Le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti
nelle seguenti direttive e nei relativi allegati:
3.6. Le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma
dell'articolo 9 della presente direttiva e contemplate da una delle
seguenti direttive:
— direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine (2
);
— direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori (3
);
— direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione (4
);
— direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
concernente i dispositivi medici (5
);
— direttiva 94/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri inmateria di apparecchi a gas (6
);
— direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (7
);
3.7. Le attrezzature di cui all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del
trattato.
3.8. Le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le
quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività.
3.9. Le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione
ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché
nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare
la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero
di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i
collettori nonché le loro attrezzature a monte.
3.10. Le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in
cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di
costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza,
rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e
dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le
quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello
di progettazione, quali:
— i motori, comprese le turbine e i motori a combustione
interna;
— le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori,
i compressori, le pompe e gli attuatori.
3.11. Gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i
dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri
e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti
per la riduzione diretta, compreso il sistema di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per
1997L0023 — IT — 20.11.2003 — 001.001 — 8
(
1
) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1994.
(
2
) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).
(
3
) GU n. L 213 del 7. 9. 1995, pag. 1.
(
4
) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).
(
5
) GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1.
(
6
) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).
(7
) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.
▼B
la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e
di metalli non ferrosi.
3.12. Gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come
interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine
rotanti.
3.13. Gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei
sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici.
3.14. Navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature
espressamente destinate ad essere installate a bordo di
questi veicoli o alla loro propulsione.
3.15. Le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad
esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da
gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione
analoghe.
3.16. I silenziatori di scarico e di immissione.
3.17. Le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo
finale.
3.18. I recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande
con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima
ammissibile non superiore a 7 bar.
3.19. Le attrezzature contemplate nelle convenzioni ADR (1
), RID (2
),
IMDG (3
) e OACI (4
).
3.20. I termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua
calda.
3.21. I recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione
gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.
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