mercoledì 3 giugno 2015

attrezzature a pressione: DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO E EUROPEO DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1997

DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO E EUROPEO DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Campo d'applicazione e definizioni 1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 2.

Ai fini dalla presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

2.1. Per «attrezzature a pressione» si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc.

2.1.1. Per «recipiente» si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti.

2.1.2. Per «tubazioni» si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.

2.1.3. Per «accessori di sicurezza» si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Questi dispositivi comprendono: — dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e — dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)».

2.1.4. Per «accessori a pressione» si intendono dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione.

2.1.5. Per «insiemi» si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

2.2. Per «pressione» si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo. 2.3. Per «pressione massima ammissibile (PS)» si intende: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. 1997L0023 — IT — 20.11.2003 — 001.001 — 6 ( 1 ) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1. ▼B Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, di qualsiasi altro punto specificato.

2.4. Per «temperatura minima/massima ammissibile (TS)» si intendono: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante.

2.5. Per «volume (V)» si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.

2.6. Per «dimensione nominale (DN)» si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. È contrassegnata dalle iniziali DN seguite da unnumero.

2.7. Per «fluidi» si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi.

2.8. Per «giunzioni permanenti» si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi.

2.9. Per «approvazione europea di materiali» si intende: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata.

3. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva:

3.1. Le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra ferma), a partire da, ed ivi compreso l'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.

3.2. Reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.

3.3. Le attrezzature di cui alla direttiva 87/404/CEE, per quanto riguarda i recipienti semplici a pressione.

3.4. Le attrezzature di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1 ).

3.5. Le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nelle seguenti direttive e nei relativi allegati:

3.6. Le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive: — direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (2 ); — direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (3 ); — direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4 ); — direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (5 ); — direttiva 94/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri inmateria di apparecchi a gas (6 ); — direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (7 );

3.7. Le attrezzature di cui all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

3.8. Le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività.

3.9. Le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte.

3.10. Le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: — i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; — le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori.

3.11. Gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per 1997L0023 — IT — 20.11.2003 — 001.001 — 8 ( 1 ) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. ( 2 ) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1). ( 3 ) GU n. L 213 del 7. 9. 1995, pag. 1. ( 4 ) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1). ( 5 ) GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1. ( 6 ) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1). (7 ) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1. ▼B la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi.

3.12. Gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti.

3.13. Gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici.

3.14. Navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione.

3.15. Le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe.

3.16. I silenziatori di scarico e di immissione.

3.17. Le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale.

3.18. I recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar.

3.19. Le attrezzature contemplate nelle convenzioni ADR (1 ), RID (2 ), IMDG (3 ) e OACI (4 ).

3.20. I termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

3.21. I recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

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