giovedì 11 giugno 2015

non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico

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Newsletter 34 del 10 Giugno 2015
Organismi paritetici No sanzioni per i datori facebook twitter googleplus


Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico


Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015

Organismi paritetici No sanzioni per i datori

Quesiti su Organismi paritetici
In riscontro alla nota del 22/05/2015, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente di comunicare quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81 /2008 ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi, si rappresenta quanto segue.


Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei  loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in  materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Al successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro"....

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