Il 9 marzo il direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture, ha firmato il decreto (Decreto 9 marzo 2015) sulle di norme che si applicano, a partire dal 29 marzo, agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.
Come ho avuto modo di dire in altro articolo (Ascensori e montacarichi nuovo regolamento UE), il provvedimento era stato previsto dal regolamento (Dpr 08/2015), in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e della licenza d’uso per ascensori e montacarichi.
L’art. 2 del Dm del 9 marzo disciplina l’apertura al pubblico dell’esercizio, prescrivendo che almeno trenta giorni prima della data di apertura, la Regione e /o l’Ente locale che concede l’autorizzazione all’installazione dell’impianto, trasmette all‘U.S.T.I.F. territorialmente competente*:
a) il nominativo del responsabile dell’esercizio;
b) la proposta di regolamento di esercizio;
c) l’elenco del personale di sorveglianza e di primo soccorso nella gestione dell’impianto;
d) il manuale per l’uso e la manutenzione dell’impianto;
e) la relazione sul sistema di telesorveglianza (che deve collegata in modo permanente a una postazione nel caso che non sia prevista una “presenza” di sorveglianza);
f) il piano di soccorso per il recupero dei passeggeri da attivare in caso di immobilizzo della cabina.
b) la proposta di regolamento di esercizio;
c) l’elenco del personale di sorveglianza e di primo soccorso nella gestione dell’impianto;
d) il manuale per l’uso e la manutenzione dell’impianto;
e) la relazione sul sistema di telesorveglianza (che deve collegata in modo permanente a una postazione nel caso che non sia prevista una “presenza” di sorveglianza);
f) il piano di soccorso per il recupero dei passeggeri da attivare in caso di immobilizzo della cabina.
Solo dopo l’acquisizione di questi elementi informativi (ma deve essere compresa anche ladichiarazione CE di conformità dell’ascensore redatta dall’installatore**), l’U.S.T.I.F. rilascia alla Regione e/o Ente locale il parere per l’apertura dell’impianto.
Dell’esercizio degli ascensori in servizio pubblico si occupa l’art. 3 del Dm. Esso deve svolgersi secondo le modalità indicate nel regolamento elaborato dal responsabile dell’impianto con lo scopo di garantirne la sicurezza e la regolarità***, obiettivi che si raggiungono tramite anche l’osservanza delle prescrizioni sia al personale d’esercizio che ai viaggiatori ai quali ultimi vanno imposti obblighi e divieti, “esposti al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimità degli accessi” .
* È l’ ufficio speciale trasporti a impianti fissi, un organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendente da una delle direzioni del Ministero, quella del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Istituito nel 1986, le funzioni e i compiti attuali sono stati individuati nel 2003.
** Art. 6 del Dpr 162/1999.
*** Dpr 753/1980, Nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
Continua mercoledì 18 marzo 2015: manutenzione verifiche e prove periodiche
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