Il Ministero dell’Ambiente, oltre alle funzioni in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e funzioni di scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti.
Nel caso di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterna* in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterna…; se un altro Stato membro può subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante … mette a disposizione di tale Stato
informazioni sufficienti ad applicare le pertinenti disposizioni; informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale; comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l’indirizzo degli stabilimenti interessati dall’incidente.
informazioni sufficienti ad applicare le pertinenti disposizioni; informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale; comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l’indirizzo degli stabilimenti interessati dall’incidente.
Entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dell’Ambiente presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull’attuazione della direttiva 2012/18/UE.
Il Ministero dell’Ambiente , infine, coordina ed indirizza la predisposizione e l’aggiornamento dell’inventario** degli stabilimenti*** suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapportii di sicurezza e delle ispezioni.
Quanto alle competenze del Ministero dell’nterno, esse sono indicate nell’art. 6 del DLgs 105/2015, prima quella di istituire, nell’ambito di ciascuna Regione, un apposito Comitato tecnico regionale.
Inoltre, il proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile – Direzione centrale di prevenzione e sicurezza tecnica, in collaborazione con l’Ispra, predispone il piano nazionale di ispezioni …, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai Ctr.
Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l’attuazione.
* Art. 21… 22 e 23 del DLgs 105/2015 (se ne parlerà in un prossimo articolo).
** Viene eseguito dall’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (è un ente di ricerca, nato nel 2008 e controllato dal Ministero dell’ambiente).
*** L’art. 3 del DLgs 105/2015 dà queste definizioni: “stabilimento”: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore; “stabilimento di soglia inferiore”, “stabilimento di soglia superiore”, “stabilimento adiacente”: le distinzioni formano oggetto della materia dedicata dell’allegato tecnico n. 1 del DLgs 105/2015.
Continua giovedì 13 agosto 2015: competenze Regioni e Comuni
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