È stato già annunciato che sugli articoli pirotecnici , il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 ottobre 2015 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Della direttiva pubblicata il 17/04/2014 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, questa rubrica di era già occupata il 29 maggio 2014 ma vale la pena di ricordare ancora quanto prescritto dal primo dei quattro artt. della direttiva*, e cioè il numero di registrazione degli articoli periferici.
Questi sono etichettati con un numero di registrazione che comprende i seguenti elementi:
a) il numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE;
b) la categoria dell’articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata in maiuscolo (ad es. F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4);
c) il numero di trattamento utilizzato dall’organismo notificato per l’articolo pirotecnico.
b) la categoria dell’articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata in maiuscolo (ad es. F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4);
c) il numero di trattamento utilizzato dall’organismo notificato per l’articolo pirotecnico.
Secondo l’art. 4 della direttiva, gli Stati membri devono aver adottato e pubblicato, entro il 30 aprile 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla… direttiva. Inoltre, devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni ed infine, devono applicare le disposizioni a partire dal 17 ottobre 2016.
Nelle disposizioni adottate dai singoli Stati, deve essere presente un riferimento alla direttiva oltre che quelli delle norme essenziali di diritto interno adottate nella materia.
*Art. 1, numero di registrazione, art. 2, gli obblighi degli organismi notificati, art. 3, gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori , art. 4, recepimento.
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