Non è delegabile la valutazione del rischio stress-correlato
La Federazione italiana metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello (Interpelli 2 maggio 2013 Ndr) per conoscere il parere dell’apposita Commissione se, anche nel caso della valutazione del rischio stress-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest’attività a terzi*.
La risposta è stata negativa perché “la valutazione dello stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, a essa si applica integralmente la pertinente disciplina**.
In particolare, l’art. 17 del TU individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche quando questi decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.
Nel parere della Interpelli viene richiamato, tra l’altro, il principio generale di delegabilità (art. 16, c. 1 del TU) il quale “può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia espressamente esclusa” (le deroghe tassativamente previste, quindi, “segnano i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica e così individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale”.
* La delega è consentita dall’ art. 17, c. 1, lett. a del TU 81/08.
** Artt. 17, 28 e 29 del TU 81/08.
** Artt. 17, 28 e 29 del TU 81/08.
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