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Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
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Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL), in Italia, è un operatore sanitario che, in possesso della laurea abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
Storia[modifica | modifica wikitesto]
Il moderno profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro porta dentro sé le esperienze e le competenze del vigile sanitario Comunale[1], guardie di sanità (1907), del vigile sanitario provinciale[2], dell'ispettore d'igiene (1970-1984).
La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nell'attribuire alle unità sanitarie locali l'esercizio delle funzioni per le attività di prevenzione aveva previsto che le stesse si avvalessero degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei servizi multizonali. Inoltre per quanto riguarda l'igiene del lavoro veniva disposto che alle unità sanitarie locali venissero attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo della salute dei lavoratori con l'organizzazione di propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro. Nulla veniva precisato, invece, in merito al personale di igiene e sanità pubblica. Con il DPR 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle ULS) viene inquadrata la figura di "Personale di vigilanza e ispezione"[3]. Col DM 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale) venivano stabiliti i nuovi titoli per l'accesso ai concorsi pubblici: diplomi di perito industriale, di perito agrario e di geometra.
Con il DPR 7 settembre 1984 n. 821, venivano attribuite al personale di vigilanza e ispezione attività e funzioni orientate verso l'autonomia professionale e la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) cancella ogni residuo concetto di ausiliarietà e complementarità. Al tecnico della prevenzione viene assegnato un proprio campo di attività, gli vengono riconosciute una propria responsabilità professionale, una propria autonomia professionale e pari dignità rispetto alle altre professioni sanitarie. Nel decreto 27 luglio 2000 viene definita l'equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base mentre nel decreto 3 novembre 2011, modifica del decreto 27 luglio 2000, vengono aggiunti i titoli di guardia di sanità e personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere.
L'art. 4 della legge 10 agosto 2000 n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) definisce gli ambiti e le attività degli operatori delle professioni tecniche della prevenzione mentre l'art. 5 del decreto 29 marzo 2001 identifica le figure professionali del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e dell'assistente sanitario[4] quali costituenti le professioni tecniche della prevenzione.
Funzioni[modifica | modifica wikitesto]
Le funzioni del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, specificate nel D.M. 17 gennaio 1997 n. 58, connettono le storiche competenze sanitarie con quelle tecniche e giuridiche. Le principali funzioni che vengono ora richieste al tecnico della prevenzione sono la formulazione di pareri professionali, l'erogazione di consulenza professionale, l'esecuzione di attività di controllo ufficiale (ispezione, controllo, campionamento, audit, monitoraggio e sorveglianza), l'effettuazione di indagini e di attività di polizia giudiziaria, la partecipazione a programmi di prevenzione, la promozione della salute e della tutela dell'ambiente e la realizzazione di interventi formativi.
Percorso formativo[modifica | modifica wikitesto]
Il profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è disciplinato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58.
Il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), e successive modifiche, abilita all'esercizio della professione.
La laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ha l'obiettivo qualificante di formare operatori che svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materie di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria[5]. Il corso di laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" afferisce alla classe delle lauree L/SNT4 stabilite dal decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Con la laurea triennale in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", lo studente riceve una specifica formazione teorica e compie dei tirocini professionalizzanti in previsione delle future opportunità di lavoro. "Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione" è la laurea magistrale delle professioni tecniche della prevenzione[6].
Carriera e inquadramento[modifica | modifica wikitesto]
Col profilo professionale definito dal citato decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58 al tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro viene riconosciuto il ruolo di professionista sia all'interno del servizio sanitario nazionale che in regime libero professionale. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è una delle 22 professioni sanitarie non mediche e collabora nella ASL con altre figure professionali come medici igienisti, medici del lavoro, medici veterinari ed altri professionisti della sanità, con i quali concorre al raggiungimento degli obiettivi di sanità pubblica, di sanità veterinaria, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti. NelleARPA il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro collabora con ingegneri, chimici, fisici, biologi, geologi, tecnici laureati o diplomati per la protezione dell'ambiente.
Nelle aziende private il tecnico della prevenzione ha compiti organizzativi e gestionali e, come libero professionista o dipendente, si adopera per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro, la gestione dei sistemi di qualità e la sicurezza alimentare mediante la produzione di documenti di valutazione del rischio, piani di autocontrollo ispirati ai principi del sistema HACCP[7], valutazioni tecniche e progetti tecnici. Inoltre il tecnico della prevenzione, se in possesso oltre che della laurea di I livello anche dell'attestato di frequentazione di un corso di formazione denominato "Modulo C"[8], può svolgere le funzioni di responsabile del servizio di protezione e prevenzione(RSPP)[9] aziendale sia pubblico che privato.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della ASL o delle ARPA operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria. I tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, quali professionisti all'interno del Servizio sanitario nazionale, possono essere inquadrati in uno dei seguenti servizi del Dipartimento di prevenzione:
- Servizio igiene e sanità pubblica (SISP): svolgendo attività volte a preservare la salute dell'individuo e della collettività nei vari ambiti di competenza (igiene edilizia; igiene scolastica; cosmeto-sorveglianza; acconciatori-estetiste-tatuatori-piercing; impianti natatori; polizia mortuaria; disinfestazioni; apparecchiature radiogene; strutture sociali, socio-sanitarie, sanitarie; regolamento REACH)[10]; professioni sanitarie ed arti ausiliarie; sistema di allertaRAPEX[11];
- Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN): svolgendo attività di vigilanza e controllo sull'igiene, la produzione, il commercio e la distribuzione di prodotti alimentari atti alla nutrizione umana in ogni fase del loro processo. Inoltre si occupano di tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, controllo ufficiale dei prodotti alimentari, consulenza e verifica di commestibilità dei funghi, controlli nell'ambito di centri cottura e mense collettive e sociali, registrazione attività imprese alimentari, controllo e vigilanza sui prodotti fitosanitari, gestione di sistemi di allerta alimentari, attività di formazione su educazione alimentare e nutrizionale;
- Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL): vigilando e controllando la verifica dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro[12], dalla conformità delle macchine da lavoro e delle attrezzature alla corrispondenza strutturale ed impiantistica, dalla misurazione strumentale dei fattori di rischio chimico e fisico al riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e di malattia professionale;
- Servizio veterinario suddiviso in:
- Sanità Animale (Area A).
- Igiene degli alimenti di origine animale (Area B).
- Igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche (Area C).
In alcune aziende sanitarie locali i tecnici della prevenzione possono essere inseriti in servizi quali servizio di prevenzione e protezione[13], servizio di medicina legale, servizio ingegneristico ed altri. Alcune procure d'Italia vista la preparazione dei tecnici della prevenzione hanno formato sezioni di polizia giudiziaria ad alta specializzazione, vedesi NISA di Catanzaro, Crotone,La Spezia ecc.
Lo sviluppo della carriera professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si evolve attraverso specifici strumenti contrattuali e legislativi. L'art. 7, comma 2 della legge 10 agosto 2000 n. 251 prevede che le aziende sanitarie locali possano conferire incarichi dirigenziali, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
La legge 1º febbraio 2006 n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, istituisce le funzioni di coordinamento. In conformità all'ordinamento degli studi universitari, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie viene articolato in vari profili[14]. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione di ostetrica del ruolo sanitario, alla quale si accede con il possesso della laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione ed un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria contrattuale D, compreso il livello Ds.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Figura istituita nel 1890 agli articoli 2 e 5 del R.D. 6 luglio 1890 n. 7042
- ^ Con il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) venne stabilito che al laboratorio provinciale erano addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica assunti dalla Provincia con pubblico concorso. Per l'ammissione al concorso di vigile sanitario non era previsto alcun titolo di studio anche se nella circolare n. 64 del 4 agosto 1939 indirizzata agli enti locali il Ministero dell'Interno ribadiva la necessità che i vigili sanitari avessero la licenza di scuola media inferiore
- ^ Questa figura trovava inquadramento nel "Ruolo sanitario-Tabella M-Personale di vigilanza e ispezione" quale operatore professionale di 1ª categoria. Per il personale proveniente da altri enti, assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della Legge 833/1978, l'allegato 2 del 761 aveva previsto l'equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali al fine dell'inquadramento dei ruoli nominativi regionali (equiparazione delle qualifiche di "vigile sanitario" e "guardia di sanità")
- ^ Operatore sanitario il cui profilo professionale è definito dal D.M. 17 gennaio 19997, n. 69
- ^ decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58
- ^ La categoria professioni tecniche della prevenzione contiene, secondo il decreto ministeriale 29 marzo 2001, due profili professionali: tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario
- ^ Redatti ai sensi del Regolamento CE 852/2004
- ^ Modulo formativo i cui contenuti sono definiti nell'allegato A3 all'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
- ^ , i cui requisiti professionali sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- ^ Regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (competenza condivisa con altri servizi del Dipartimento di prevenzione e con le ARPA)
- ^ Sistema di allerta rapido comunitario attivo per tutti i prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori introdotto dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
- ^ decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i.
- ^ Servizio in staff alla direzione generale o alla direzione sanitaria deputato ad esercitare funzioni di supporto al datore di lavoro individuando i fattori di rischio, eseguendo la valutazione dei rischi e svolgendo attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
- ^ Professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di titolo equipollente ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università, professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università, professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente da almeno cinque anni
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- G. Rossi, Un Secolo di Vigilanza sugli Alimenti. Dal vigile sanitario al Tecnico della Prevenzione, 2011, Ed. Boopen,ISBN 978-88-6581-163-4
- G. Rossi, Un Secolo di Vigilanza sugli Alimenti. Dal vigile sanitario al Tecnico della Prevenzione (Nuova Edizione), 2013, Ed. Photocity, ISBN 978-88-6682-477-0
- G.M. De Faveri-M. Liessi, Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 2003, Bollettino Notiziario Università degli Studi di Padova-Facoltà di medicina e Chirurgia-Corso di laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-A.A. 2004-2005
- G.M. De Faveri, Evoluzione e Sviluppo professione, 2012, Insegnamento del 2º anno del Corso di laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-Università degli Studi di Padova - A.A. 2011-2012
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Vigile sanitario
- Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
- Azienda sanitaria locale
- Dipartimento di prevenzione
- Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN)
- Servizio igiene e sanità pubblica (SISP)
- Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL)
- Sanità pubblica animale
- Istituto superiore di sanità
- HACCP
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- Ispettore tecnico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Servizio Sanitario Nazionale (Italia)
- RSPP
- Medicina del lavoro
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