Il parere sulla interpretazione del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, è stato oggetto di un interpello della serie 2 novembre 2015.
In particolare è stato chiesto di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore – docente deve effettuare sia a) attività di docenza che b) seguire corsi di aggiornamento oppure è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi «frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
Il decreto 6 marzo 2013* definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per:
- 1) datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
2) per lavoratori, dirigenti e preposti.
Lo stesso decreto stabilisce che a carico del formatore-docente l’obbligo di aggiornamento professionale triennale sorge:
- “dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su GU) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
Nel dare il parere la Commissione ha ricordato che l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
a) alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento**. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
b) ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
b) ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Sullo specifico quesito, la Interpelli si è così espressa. “Con il termine alternativamente il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e viceversa:
- non ha inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni;
- né per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
* In vigore dal 18 marzo 2014, è attuativo della previsione di cui all’art. 6, c. 8, lettera m-bis, del TU 81/08.
** Sono organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, c.4, del TU 81/08.
** Sono organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, c.4, del TU 81/08.
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