La questione posta alla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro sull’esecuzione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, si articola su:
a) la visita va svolta in orario di lavoro?
b) il tempo impiegato dal lavoratore per sostenere la visita al di fuori dell’orario di servizio deve essere retribuito come lavoro straordinario?
b) il tempo impiegato dal lavoratore per sostenere la visita al di fuori dell’orario di servizio deve essere retribuito come lavoro straordinario?
La Commissione (interpello 18/2014) ritiene* che i controlli sanitari debbano essere strutturati “tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori”. Se, peraltro, “per giustificate esigenze lavorative”, il controllo sanitario avviene in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento del controllo medico “anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”.
Sul contenuto tassativo dell’art. 18, c. 1, lett. a), (obblighi del ddl nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti) del TU volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell’obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza.
Le visite mediche … non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica**.
* Richiamato l’art. 41 del TU 81/08 ( La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva …; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi…).
** L’inosservanza viene punita con l’ arresto da due a quattro mesi o da ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Viene richiamato anche l’art. 20, lett. i), ( obblighi del lavoratore… “sottoporsi ai controlli sanitari previsti …. o comunque disposti dal medico competente…”) del TU 81/08.
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