domenica 22 novembre 2015

Convenzione Ilo Lavoro marittimo, in comunicato Esteri norme e abrogazioni

Convenzione Ilo Lavoro marittimo, in comunicato Esteri norme e abrogazioni

ROMA – Pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri un comunicato con le nuove disposizioni alle quali sono soggetti i marittimi a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione Ilo e tutte le disposizioni da ora non più attive.
Nel Comunicato GU 17 dicembre 2014 – Entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), fatta a Ginevra il 23 febbraio 2006, il Ministero ricorda come in Italia dal 19 novembre 2014 siano in auge le norme previste da Ilo, a seguito di ratifica avvenuta per il nostro Paese il 23 settembre 2013 (in GU il 9 ottobre 2013).
In conseguenza di tali accordi, non vengono più prese in considerazione le seguenti Convenzioni:
  • “Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920 (n. 8);
  • Collocamento dei marittimi, 1920 (n. 9);
  • Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921 (n. 16);
  • Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926 (n. 22);
  • Rimpatrio dei marittimi, 1926 (n. 23);
  • Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 1936 (n. 53);
  • Obblighi dell’armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936 (n. 55);
  • Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936 (n. 58);
  • Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946 (n. 68);
  • Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946 (n. 69);
  • Esame medico dei marittimi, 1946 (n. 73);
  • Certificati di marinaio qualificato, 1946 (n. 74);
  • Alloggio degli equipaggi (disposizioni supplementari), 1970 (n. 133);
  • Previsione infortuni marittimi, 1970 (n. 134);
  • Continuità impiego marittimi, 1976 (n. 145);
  • Congedi pagati annuali marittimi, 1976 (n. 146);
  • Marina mercantile (norme minime), 1976 (n. 147);
  • Protezione della salute e cure mediche marittime, 1987 (n. 164)”.
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