Una delle istanze di interpello (novembre 2015) è stata avanza per conoscere il parere della Commissione in merito a due quesiti.
Il primo. “Ai sensi dell’art. 41, c.1, lett. b) del TU 81/08 il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.
Fatto riferimento al testo del c. 1, secondo cui la richiesta va fatta: a) “nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”; la Commissione rileva che il c. 2, lett. c dello stesso art. 41 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Il secondo. È relativo all’obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro.
La Commissione, richiamato l’art. 25, c.1, lett. 1) del TU 81/08* e considerato che l’obbligo a carico del MC è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.
* Prevede che tali ambienti siano visitati “almeno una volta all’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi” e che l’eventuale indicazione di una “periodicità diversa dall’annuale” debba “essere comunicata al datore di lavoro affini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
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