Energia
Attraverso l’esercizio del diritto di
accesso agli atti amministrativi nei confronti del gestore della rete
elettrica, gli operatori possono verificare la parità di trattamento riguardo
le domande di connessione alla rete a favore di piccoli impianti eolici da
parte dei propri concorrenti, potendo ottenere dal gestore anche i dati tecnici
relativi all’effettivo stato di saturazione delle reti a bassa e media
tensione, riguardo a un determinato periodo di tempo e con una precisa
limitazione geografica.
La sentenza
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6 settembre 2017, n. 4217, respingendo l’appello proposto dalla Società E-distribuzione, già Enel Distribuzione, quale gestore della rete elettrica nazionale contro l’annullamento della nota con cui aveva respinto una istanza di accesso agli atti relativi all’effettiva e totale saturazione di tutte le reti media e bassa tensione, in un dato arco temporale, nell’area relativa al sito individuato dalla una ditta richiedente l’installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6 settembre 2017, n. 4217, respingendo l’appello proposto dalla Società E-distribuzione, già Enel Distribuzione, quale gestore della rete elettrica nazionale contro l’annullamento della nota con cui aveva respinto una istanza di accesso agli atti relativi all’effettiva e totale saturazione di tutte le reti media e bassa tensione, in un dato arco temporale, nell’area relativa al sito individuato dalla una ditta richiedente l’installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Saturazione della rete
A fronte della domanda di allaccio alla rete a favore di un nuovo impianto mini-eolico da parte di una ditta operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società gestore della rete aveva opposto l’impossibilità di una connessione utile alla rete, tale da consentire la produzione di energia, se non dietro adozione di una elaborata e complessa soluzione tecnica che comportasse la realizzazione di opere elettriche di alta tensione, a causa della saturazione della rete per via del numero di operatori già connessi o via di allaccio, respingendo la conseguente istanza di accesso agli atti per conoscere gli effettivi dati tecnici relativi agli altri impianti interessati.
A fronte della domanda di allaccio alla rete a favore di un nuovo impianto mini-eolico da parte di una ditta operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società gestore della rete aveva opposto l’impossibilità di una connessione utile alla rete, tale da consentire la produzione di energia, se non dietro adozione di una elaborata e complessa soluzione tecnica che comportasse la realizzazione di opere elettriche di alta tensione, a causa della saturazione della rete per via del numero di operatori già connessi o via di allaccio, respingendo la conseguente istanza di accesso agli atti per conoscere gli effettivi dati tecnici relativi agli altri impianti interessati.
Accesso agli atti
Nel respingere l’appello, il Collegio ha ritenuto legittima l’istanza di accesso agli atti ai sensi la Legge 7 agosto 1990 n.241, per conoscere le condizioni di connessione relative alle domande presentate per una determinata area e in un determinato lasso di tempo, così da verificare i dati relativi alla cd «saturazione virtuale» della rete e, di conseguenza, il rispetto della parità di trattamento degli operatori, rigettando l’obiezione del gestore circa la complessità tecnica delle informazioni richieste che richiederebbe conoscenze specialistiche nel richiedente, per cui l’amministrazione sarebbe solor più responsabilizzata a dare collaborazione al privato richiedente.
Nel respingere l’appello, il Collegio ha ritenuto legittima l’istanza di accesso agli atti ai sensi la Legge 7 agosto 1990 n.241, per conoscere le condizioni di connessione relative alle domande presentate per una determinata area e in un determinato lasso di tempo, così da verificare i dati relativi alla cd «saturazione virtuale» della rete e, di conseguenza, il rispetto della parità di trattamento degli operatori, rigettando l’obiezione del gestore circa la complessità tecnica delle informazioni richieste che richiederebbe conoscenze specialistiche nel richiedente, per cui l’amministrazione sarebbe solor più responsabilizzata a dare collaborazione al privato richiedente.
Parità di trattamento
Per i Giudici di Palazzo Spada, proprio l’esigenza di verificare eventuali disparità di trattamento nella gestione delle domande di connessione alla rete da parte degli operatori dell’eolico, obbliga E-distribuzione a rendere conoscibili le condizioni applicate a favore dei concorrenti, per accertare le reali condizioni di saturazione delle reti a media e bassa tensione, a prescindere dal possesso delle competenze tecniche specifiche, non avendo carattere meramente esplorativo la richiesta che sia adeguatamente specifica e limitata, nel tempo e nello spazio.
Per i Giudici di Palazzo Spada, proprio l’esigenza di verificare eventuali disparità di trattamento nella gestione delle domande di connessione alla rete da parte degli operatori dell’eolico, obbliga E-distribuzione a rendere conoscibili le condizioni applicate a favore dei concorrenti, per accertare le reali condizioni di saturazione delle reti a media e bassa tensione, a prescindere dal possesso delle competenze tecniche specifiche, non avendo carattere meramente esplorativo la richiesta che sia adeguatamente specifica e limitata, nel tempo e nello spazio.
Segretezza dei dati
Neppure fondata appare la difesa di E-distribuzione circa la natura di dati sensibili e riservati delle informazioni richieste relative alle reti elettriche, come tali sottratte al diritto di accesso ai sensi dell’articolo 24 della Legge 241/1990, giustificata, ma con affermazione di mero stile, da motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale e segreto industriale, ritenendo il Consiglio di Stato indimostrate le affermate ragioni di pericolosità né in che modo la richiesta di accesso possa travalicare i limiti della tutela del segreto industriale.
Neppure fondata appare la difesa di E-distribuzione circa la natura di dati sensibili e riservati delle informazioni richieste relative alle reti elettriche, come tali sottratte al diritto di accesso ai sensi dell’articolo 24 della Legge 241/1990, giustificata, ma con affermazione di mero stile, da motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale e segreto industriale, ritenendo il Consiglio di Stato indimostrate le affermate ragioni di pericolosità né in che modo la richiesta di accesso possa travalicare i limiti della tutela del segreto industriale.
Obblighi di pubblicità
In conclusione, per i giudici amministrativi, gli obblighi di pubblicità legale che gravano sul gestore della rete elettrica relativamente ad alcuni atti amministrativi, riguardo le cd aree critiche, non vale a escludere il diritto di accesso agli atti, in particolare le istanze di domande di connessione formulate da altre imprese, al ricorrere dei presupposti di interesse diretto, concreto e attuale, previsti dalla legge 241/1990.
In conclusione, per i giudici amministrativi, gli obblighi di pubblicità legale che gravano sul gestore della rete elettrica relativamente ad alcuni atti amministrativi, riguardo le cd aree critiche, non vale a escludere il diritto di accesso agli atti, in particolare le istanze di domande di connessione formulate da altre imprese, al ricorrere dei presupposti di interesse diretto, concreto e attuale, previsti dalla legge 241/1990.