Professioni tra trasparenza e lavoro in
team
Il futuro delle professioni pone le sue
radici nel recente passato. Il Jobs act degli autonomi, legge 81 del 22 maggio
2017, e la legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto,
hanno creato il trampolino che dovrebbe “lanciare” le professioni, ancora molto
legate alle abilità del singolo, in un mondo più ampio dove il lavoro di team
può affiancarsi a quello individuale. Cambia anche l’approccio con il cliente
con l’introduzione del preventivo obbligatorio in forma scritta. Più
trasparenza e più chiarezza, ovviamente nei limiti del possibile, dato che un
servizio professionale si svolge nel tempo e le condizioni che pesano sui costi
potrebbero cambiare. In tema di parcelle - l’altro lato del preventivo - è molto
attuale la questione dell’”equo compenso”, sia per gli avvocati che per le
altre professioni. Per i primi la commissione Giustizia della Camera ha deciso
di adottare, quale testo base, il disegno di legge presentato dal Governo (Ac
4631) e il termine per presentare gli emendamenti è fissato per domani, giovedì
28 settembre. Per le altre professioni, invece, alla commissione Lavoro del
Senato è già iniziato il vaglio del Ddl Sacconi (As 2858). Tornando a Jobs act
autonomi e legge sulla Concorrenza, ci sono novità che riguardano tutti i
professionisti, come l’obbligo del preventivo scritto o la possibilità di
creare reti anche tra professionisti non iscritti al Registro imprese e altre
che interessano specifiche professioni.
Il preventivo scritto Ma andiamo con ordine, cominciando con le novità
generali più importanti. La prima è certamente l’obbligo di fornire un
preventivo in forma cartacea o digitale; in passato l’obbligatorietà scattava
solo su esplicita richiesta del cliente. Cade, dunque, questa condizione. Il
preventivo deve anche essere esaustivo: quindi viene richiesto di scendere nel
dettaglio. Questa richiesta di trasparenza può rivelarsi più o meno complessa a
seconda del tipo di servizio. Ci sono infatti professioni, come quella di
ingegnere, biologo o geometra dove lo svolgimento della prestazione è di norma
più facilmente prevedibile. Per altre professioni, come l’avvocato o il medico,
il risultato può essere meno scontato e non dipende solo dall’abilità del
professionista scelto. Fatte queste premesse è comunque importante che il
cliente abbia chiaro qual è la cifra che potrebbe dover mettere sul piatto, e
si tratta di un’informazione che di certo condizionerà la sua scelta. Altro
obbligo, che già esisteva ma che oggi amplia la sua portata, è quello
dell’assicurazione, che è obbligatoria per i professionisti già dal 2012 - ma è
condizionata dal varo da parte degli ordinamenti professionali come è già
accaduto per avvocati e professioni sanitarie – e ora con le nuove regole è più
tutelante grazie alla copertura decennale. Prima, infatti, la copertura
assicurativa terminava con la fine del contratto ora non è più necessariamente
così, e se “l’errore professionale” commesso quando il contratto era in essere
si palesa negli anni successivi, la tutela assicurativa funziona grazie alla
cosiddetta ultrattività - che le compagnie assicurative devono
obbligatoriamente offrire - ovviamente non all’infinito ma per un arco
temporale di dieci anni a partire dalla scadenza del contratto. Il legislatore
è poi tornato nuovamente su un tema non nuovo ma che stenta a decollare: le
società tra professionisti. Si possono costituire dal 2012 in base alla legge
183/2011, articolo 10 ma a oggi sono poche (meno di 2mila). Le norme più
recenti hanno quindi cercato di aggiustare il tiro per dare loro più appeal.
Società ad ampio raggio La legge 124 ha, quindi, rivisto alcune regole
sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie. La
norma interessa potenzialmente quasi 600mila professionisti. Gli avvocati
potranno costituire le Sta (società tra avvocati), che non sono più vincolate
alla forma di Snc ma possono essere indifferentemente una società di persone,
una società di capitali oppure una società cooperativa. Le società di capitali
potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finora solo ai
farmacisti iscritti all’Albo. A differenza di quanto stabilito per le società
degli avvocati, non c’è alcun limite alle quote che il socio di capitale può
detenere: benché il direttore debba comunque essere un farmacista, il controllo
della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica
non farmacista e una sola società potrà controllare fino al 20% delle farmacie
di ciascuna Regione o provincia autonoma. Per le società di ingegneria, infine,
la norma “sana” i contratti stipulati da queste con soggetti privati
dall’entrata in vigore della legge Bersani (la n. 266/1997) e inserisce
l’obbligo assicurativo e di iscrizione a un elenco gestito dal l’Anac. ©
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