martedì 17 ottobre 2017

Professioni tra trasparenza e lavoro in team

Professioni tra trasparenza e lavoro in team
Il futuro delle professioni pone le sue radici nel recente passato. Il Jobs act degli autonomi, legge 81 del 22 maggio 2017, e la legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto, hanno creato il trampolino che dovrebbe “lanciare” le professioni, ancora molto legate alle abilità del singolo, in un mondo più ampio dove il lavoro di team può affiancarsi a quello individuale. Cambia anche l’approccio con il cliente con l’introduzione del preventivo obbligatorio in forma scritta. Più trasparenza e più chiarezza, ovviamente nei limiti del possibile, dato che un servizio professionale si svolge nel tempo e le condizioni che pesano sui costi potrebbero cambiare. In tema di parcelle - l’altro lato del preventivo - è molto attuale la questione dell’”equo compenso”, sia per gli avvocati che per le altre professioni. Per i primi la commissione Giustizia della Camera ha deciso di adottare, quale testo base, il disegno di legge presentato dal Governo (Ac 4631) e il termine per presentare gli emendamenti è fissato per domani, giovedì 28 settembre. Per le altre professioni, invece, alla commissione Lavoro del Senato è già iniziato il vaglio del Ddl Sacconi (As 2858). Tornando a Jobs act autonomi e legge sulla Concorrenza, ci sono novità che riguardano tutti i professionisti, come l’obbligo del preventivo scritto o la possibilità di creare reti anche tra professionisti non iscritti al Registro imprese e altre che interessano specifiche professioni.
Il preventivo scritto Ma andiamo con ordine, cominciando con le novità generali più importanti. La prima è certamente l’obbligo di fornire un preventivo in forma cartacea o digitale; in passato l’obbligatorietà scattava solo su esplicita richiesta del cliente. Cade, dunque, questa condizione. Il preventivo deve anche essere esaustivo: quindi viene richiesto di scendere nel dettaglio. Questa richiesta di trasparenza può rivelarsi più o meno complessa a seconda del tipo di servizio. Ci sono infatti professioni, come quella di ingegnere, biologo o geometra dove lo svolgimento della prestazione è di norma più facilmente prevedibile. Per altre professioni, come l’avvocato o il medico, il risultato può essere meno scontato e non dipende solo dall’abilità del professionista scelto. Fatte queste premesse è comunque importante che il cliente abbia chiaro qual è la cifra che potrebbe dover mettere sul piatto, e si tratta di un’informazione che di certo condizionerà la sua scelta. Altro obbligo, che già esisteva ma che oggi amplia la sua portata, è quello dell’assicurazione, che è obbligatoria per i professionisti già dal 2012 - ma è condizionata dal varo da parte degli ordinamenti professionali come è già accaduto per avvocati e professioni sanitarie – e ora con le nuove regole è più tutelante grazie alla copertura decennale. Prima, infatti, la copertura assicurativa terminava con la fine del contratto ora non è più necessariamente così, e se “l’errore professionale” commesso quando il contratto era in essere si palesa negli anni successivi, la tutela assicurativa funziona grazie alla cosiddetta ultrattività - che le compagnie assicurative devono obbligatoriamente offrire - ovviamente non all’infinito ma per un arco temporale di dieci anni a partire dalla scadenza del contratto. Il legislatore è poi tornato nuovamente su un tema non nuovo ma che stenta a decollare: le società tra professionisti. Si possono costituire dal 2012 in base alla legge 183/2011, articolo 10 ma a oggi sono poche (meno di 2mila). Le norme più recenti hanno quindi cercato di aggiustare il tiro per dare loro più appeal.
Società ad ampio raggio La legge 124 ha, quindi, rivisto alcune regole sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie. La norma interessa potenzialmente quasi 600mila professionisti. Gli avvocati potranno costituire le Sta (società tra avvocati), che non sono più vincolate alla forma di Snc ma possono essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa. Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finora solo ai farmacisti iscritti all’Albo. A differenza di quanto stabilito per le società degli avvocati, non c’è alcun limite alle quote che il socio di capitale può detenere: benché il direttore debba comunque essere un farmacista, il controllo della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica non farmacista e una sola società potrà controllare fino al 20% delle farmacie di ciascuna Regione o provincia autonoma. Per le società di ingegneria, infine, la norma “sana” i contratti stipulati da queste con soggetti privati dall’entrata in vigore della legge Bersani (la n. 266/1997) e inserisce l’obbligo assicurativo e di iscrizione a un elenco gestito dal l’Anac. ©


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