Ambiente
È illegittima – ha recentemente deciso
il Consiglio di Stato (sez. V, 6 settembre 2017, n. 6230) - l’ordinanza di un
Dirigente comunale che ha imposto all’Anas di rimuovere, recuperare, smaltire i
rifiuti e ripristinare un tratto inquinato dell’autostrada, perché tale
ordinanza doveva essere adottata dal Sindaco.
La decisione
La sentenza è importante ed ha una
motivazione basata sul rapporto logico della “generalità” e “specialità” delle
norme e sulla loro successione nel tempo. Secondo i Giudici, anche se
l’articolo 107 del Testo unico degli enti locali ha attribuito ai
Dirigenti, con norma generale, la competenza per gli atti di gestione, la norma
che deve essere applicata è l’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152 del
2006 (Codice dell’ambiente), che è norma speciale, successiva nel tempo
all’articolo107, e che attribuisce questa competenza al Sindaco. Questa “disposizione
sopravvenuta” – precisa l’accurata motivazione – “prevale sul disposto
dell’articolo 107, comma 5, del Dlgs n. 267 (Testo unico degli enti
locali), perché in base al principio di specialità, che prevale sul principio
ordinario di successione cronologica delle norme, le disposizioni posteriori
non comportano l’abrogazione delle precedenti, ove queste ultime disciplinino
diversamente la stessa materia in un campo particolare”.
La complessità del problema è
stata avvertita dai Giudici del Consiglio di Stato, che hanno “dato atto dei
profili problematici della questione”, ed hanno deciso “in parziale
riforma degli orientamenti precedentemente assunti”.
L’approfondimento
Ma pur essendo bene argomentata, questa
sentenza non è persuasiva, per le seguenti ragioni:
1. L’articolo 107, comma 1 del Testo unico degli
enti locali, ha attribuito ai Dirigenti, con una regola generale, la competenza
ad emanare tutti gli atti di gestione, tra i quali vi sono queste ordinanze.
Un’eventuale deroga a questa regola generale avrebbe dovuto essere
stabilita esplicitamente, o nello stesso Testo unico o in norme
successive. La deroga normativa ad una regola generale non può essere
implicita, per essere valida ed efficace deve essere esplicita, e ciò non si
riscontra nell’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152/2006.
2. L’articolo 107 non è soltanto una norma generale, ma è
anche una norma di principio. Infatti, l’articolo 1 del Testo unico degli
enti locali stabilisce che questo Testo “contiene i principi e le
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali”, e nell’articolo 107,
seconda parte del comma 1, si afferma che gli statuti ed i regolamenti locali
“si uniformano al principio [che è contenuto necessariamente nell’ articolo
107] per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica è attribuita ai Dirigenti”. L’articolo 107 del Testo unico è quindi
di una norma di principio, e non può essere superata da una sopravvenuta e
diversa norma (quale l’articolo 192, comma 3, del Dlgs n. 152/2006) che
non è di principio.
3. Il comma 5 dell’articolo 107, stabilisce che: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del Testo unico, le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III [tra cui il Sindaco] l’adozione
di atti di gestione (…) si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai Dirigenti”. Questo comma contiene una norma di interpretazione
autentica, che è vincolante non solo per le norme precedenti al Testo unico
entrato in vigore nel 2000, ma anche per le norme future che si riferiscono a
questo problema. Se si analizzano le singole parti di questo comma, si vedrà
che esso non afferma: “hanno conferito”, ma “conferiscono”, ed esso (data
la previsione temporale necessariamente futura) significa “conferiranno”, e
tale conferimento riguarda l’adozione di atti di gestione, e perciò di tutti
gli atti di gestione. Nel citato articolo 107 si stabilisce poi che tali
disposizioni “si intendono”, e questo verbo significa (sempre per la previsione
futura), “si dovranno intendere”. Quest’interpretazione autentica
puntualizza il significato ed il senso della norma, e precisa che queste
disposizioni dovranno essere intese nel senso che la relativa competenza spetta
ai Dirigenti”.
Su questo problema è persuasivo il
percorso argomentativo che è stato espresso dal Tar Lombardia – Brescia, Sez.
II, 8 gennaio 2011, n.10, che – su un problema di limitazione della
circolazione - ha affermato che la competenza per queste ordinanze, che era
originariamente del Sindaco, è dei Dirigenti. Tale competenza del Sindaco -
hanno affermato i Giudici del Tar - è “stata attratta nella competenza propria
dei Dirigenti di settore”. Quest’attrazione, come una forza di gravità
giuridica, si basa sul “coordinamento” tra l’articolo 107 Tuel e
le norme, precedenti nel tempo, che attribuivano tale competenza al Sindaco. La
forza di gravità di questo “coordinamento” incide non soltanto sulle norme
precedenti ma anche su quelle successive che sono in rapporto con l’articolo 107
del Tuel, come è avvenuto per l’articolo 192, comma 3, del Dlgs n.
152/2006 (Codice dell’ambiente).
Conclusioni
Vi sono quindi posizioni
giurisprudenziali discordi, che rendono più complesso un problema che dovrebbe
essere lineare.
La competenza ad emanare determinate
ordinanze è un problema rilevante, che riguarda gli attuali 7998 Comuni
italiani, altrettanti Sindaci, ed un numero più ampio di Dirigenti comunali. È
perciò necessaria una definitiva parola chiarificatrice del legislatore, perché
le leggi non possono procedere, come avviene attualmente, “con passo
barcollante”.
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