Professione
All’articolo 1 comma 26 della legge n.
124/2017 il legislatore interviene in maniera importante sulle condizioni
generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale.
Dal 29 agosto, infatti, - ove i professionisti siano obbligati dal loro
ordinamento professionale a stipulare una polizza assicurativa di Rc
professionale (articolo 3 Dl n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011) -
tale polizza dovrà prevedere la ultrattività della copertura assicurativa per
le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni
successivi alla scadenza del contratto, a patto sinistro si sia verificato nel
periodo di vigenza contrattuale. Tale previsione obbligatoria, contenuta
proprio nell’articolo 1, comma 26, della nuova legge fa scivolare lo schema
tipico delle assicurazioni professionali - storicamente caratterizzato dalla
presenza della cosiddetta “clausola claims made” impura - nell’alveo
applicativo della previsione tradizionale di cui all’articolo 1917 Codice
civile, che sposa il diverso schema della clausola cosiddetta “loss occurence”.
E fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge vi sono, poi, quelle
riguardanti il comparto assicurativo. Partendo dal settore delle polizze Rc
auto – nell’ambito del quale sono state introdotte prescrizioni assai
innovative in tema di obbligo a contrarre da parte delle compagnie, possibilità
di applicare scontistiche al ricorrere di determinate circostanze, risarcimento
diretto e altre ancora - il legislatore è intervenuto in maniera radicale anche
nel settore delle polizze Rc professionali. Il nostro ordinamento non prevede
un obbligo generale in capo ai professionisti di stipulare un contratto di
assicurazione professionale. Nel 2011 con Dl n. 138/2011 (convertito in legge
n. 148/2011) il legislatore stabiliva alcuni principi fondamentali che dovevano
essere rispettati in sede di ridefinizione degli ordinamenti professionale
(articolo 3 comma 5).
Il contenuto della polizza Tra tali principi - che come sopra precisato non
sono direttamente applicabili, ma devono essere rispettati in sede di riforma
degli ordinamenti professionali - era previsto l’obbligo che i professionisti
fossero dotato di Rc professionale. La stessa norma stabiliva poi che le
condizioni generali delle polizze assicurative avrebbero potuto essere
negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Oggi la legge concorrenza aggiunge stabilisce che, «In ogni caso, fatta salva
la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze
assicurative (...) prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della
copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro
i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità
verificatisi nel periodo di operatività della copertura». La norma in questione
«si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data
di entrata in vigore della presente disposizione» e «a tal fine (...) le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al
richiedente, secondo le nuove condizioni di premio». Pur non essendo chiaro il
significato dell’inciso «fatta salva la libertà contrattuale delle parti» (che
sembra doversi riferire logicamente alle “altre” condizioni generali di
polizza), con tale previsione (che si reputa invece debba farsi rientrare nella
fattispecie delle inserzione automatica di clausole articolo 1339 Codice
civile) il legislatore della legge concorrenza spinge a un significativo cambio
di rotta rispetto alla prassi delle polizze assicurative Rc professionale.
La copertura decennale Il cambio di rTipicamente, infatti, nei
contratti di Rc professionale la copertura assicurativa è regolata per il
tramite delle clausole “claims made” miste o impure, in forza delle quali la
copertura è garantita per tutte quelle richieste risarcitorie che siano
pervenute nel periodo di efficacia del contratto, purché però le stesse siano
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anch’essi durante il
periodo di efficacia del contratto (o, in ogni caso, entro determinati lassi di
tempo, preventivamente individuati). Con la legge “concorrenza” attraverso la
previsione di una ultrattività decennale obbligatoria, il legislatore sembra
invece riportare la copertura assicurativa dei professionisti nell’alveo di
applicazione dell’articolo 1917 Codice civile. Questa norma contiene la
disciplina tradizionale in materia di assicurazione della responsabilità civile
e afferma il principio secondo il quale il contratto di assicurazione deve
garantire copertura a quei sinistri che si siano verificati in costanza di
validità del contratto (clausola “loss occurence”). Sempre secondo i principi
generali del nostro ordinamento, inoltre, quello decennale è il termine di
prescrizione tradizionale (e più lungo) del diritto ad esercitare l’azione di
risarcimento del danno (secondo quanto previsto dall’articolo 2946 Codice
civile). In sintesi, fornire al professionista assicurato una copertura anche
per i sinistri che vengano denunciati sino a 10 anni dopo la cessazione del
contratto assicurativo – purché verificatisi durante la vigenza dello stesso –
significa, di fatto, abbandonare lo schema della clausola “claims made” per
riavvicinarsi a quello della clausola “loss occurence” di cui all’articolo 1917
Codice civile in quanto, di fatto, dieci anni dal sinistro è il termine massimo
entro il quale può essere manifestata la richiesta risarcitoria e, dunque, i
sinistri oggetto di copertura saranno sempre quelli verificatisi in costanza di
vincolo contrattuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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