Nel preventivo tutto il «percorso» per
raggiungere l’obiettivo richiesto
Il preventivo è obbligatorio per i
professionisti, come per qualsiasi fornitore di servizi. Se manca, il contratto
con il cliente resta valido e scattano meccanismi tariffari di determinazione
del compenso in base ai parametri. Così si può sintetizzare ciò che il
legislatore prevede con la legge 1 del 2012, applicabile anche agli avvocati
per la legge 124 del 2017. Per rendere trasparente l’accesso dell’utente alle
prestazioni professionali, il legislatore interviene per fare chiarezza sui
costi e sulle prestazioni: è quindi opportuno uno sguardo generale, che
riguardi tutte le professioni, con riferimento al momento iniziale del
conferimento dell’incarico. Quando si chiede una prestazione professionale,
deve essere chiaro il risultato cui si tende: le professioni forniscono infatti
obbligazioni “di mezzo”, cioè impegnano il professionista a mettere in campo
tutte le proprie competenze e risorse per raggiungere un certo risultato. Il
professionista tuttavia non garantisce di raggiungere il risultato, ma deve
fornire correttamente le proprie competenze e risorse per centrare il
bersaglio: deve adottare diligenza e competenza, operare applicando le proprie
capacità, se del caso affidandosi anche ad altri professionisti specializzati,
ma sempre offrendo al cliente solamente i propri mezzi, senza garantire al 100%
il risultato. Questa premessa è necessaria per comprendere l’importanza del
preventivo: da un corretto preventivo si desume se il professionista ha
inquadrato correttamente la prestazione che gli viene richiesta, se ha valutato
tempi e modi di esecuzione, se ha esperienza nel settore, se possiede
un’organizzazione affidabile. Sotto questi aspetti, il preventivo contiene una
sintesi dell’attività che sarà messa a disposizione del cliente, attività che
deve essere prevista nei tempi e modalità, anche se non necessariamente deve
essere valutata con specifico millesimale peso economico.
Il dettaglio richiesto Ciò significa che il preventivo deve essere
dettagliato, ma non necessariamente deve essere conforme a schemi economici.
Infatti, vi è libertà nel determinare gli importi, ma non vi è libertà di forme
nel definire la prestazione. A queste conclusioni si giunge leggendo l’articolo
9 del decreto legge 1 del 2012, che impone per tutte le professioni un
preventivo di massima, adeguato all’importanza dell’opera, con retribuzione
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Se infatti occorre individuare «tutte
le prestazioni e le voci di costo», occorre conoscere tempi e modi delle
prestazioni che si forniranno; occorre cioè conoscere la prestazione che si
effettuerà, descrivendola (seppur in modo sommario) in modo tale che si possa
comprendere quale sia l’approccio del professionista al problema posto dal
cliente. Sotto questo aspetto, si potrebbe vedere nel preventivo
un’anticipazione del percorso che il professionista intende adottare per
raggiungere il risultato, percorso che già esprime una serie di scelte (come,
quando e dove intervenire), scelte che poi potranno essere modificate durante
la prestazione.
Le
diverse prestazioni In alcune prestazioni tecniche, vi sono computi metrici
dettagliati che presuppongono una corretta progettazione e scelte professionali
precise, mentre altre prestazioni professionali (per guarire, vincere una
controversia) si prestano a confondere i mezzi (ciò che è offerto dal
professionista) con il risultato (che il professionista non garantisce). Sotto
questo aspetto il preventivo mette in condizione il cliente non solo di
prevedere le spese, ma anche di leggere il percorso offertogli dal
professionista. Ad ogni voce, poi, potrà corrispondere un importo economico,
che tuttavia deve mantenersi in un’oscillazione ragionevole: nel minimo, la
prestazione trova un limite nella ragionevolezza, non potendosi ammettere
prestazioni assolutamente gratuite che non abbiano una giustificazione
personale (amicizia, colleganza) o commerciale (l’intenzione di penetrare nel
mercato). Nell’importo massimo, la prestazione trova un limite nella
corrispondenza alla difficoltà del risultato che si intende ottenere:
quantificando l’importo economico, il professionista di fatto individua anche
la possibilità di raggiungere il risultato, perché non può promettere
l’impossibile ne può chiedere importi spropositati per operazioni usuali. Per
comprendere quindi i problemi del preventivo, occorre affiancare alla tecnica
della professione (individuazione dei percorsi, dei tempi e dei costi
prevedibili), anche una serie di importanti circostanze, quali la richiesta di
un eccezionale impegno e l’assorbimento assoluto di capacità del professionista
per un certo periodo; può anche aver spazio la gratitudine e la soddisfazione
morale del cliente, l’importanza obiettiva del risultato ottenuto, la rapidità
ed efficacia dell’intervento: tutto ciò può condurre a forme “premiali”, non
ancorate a specifiche voci del preventivo, ma a circostanze che soddisfino
particolari esigenze del cliente.
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