Cosa cambia
Addio a falliti e fallimenti e via alla liquidazione giudiziale, una
procedura più rapida ed efficace per la soluzione delle crisi d’impresa+
12 Ottobre 2017 - Addio a
falliti e fallimenti e via alla liquidazione giudiziale, una procedura più
rapida ed efficace per la soluzione delle crisi d’impresa.
Il Senato ha approvato con 172 voti e 34 contrari la legge delega per la riforma
del diritto fallimentare, datato 1942. “Un contributo per un’economia più
sana che aiuterà la crescita” sottolinea il premier, Paolo Gentiloni, a
conclusione di un iter relativamente breve della legge, cui ora dovranno
seguire i decreti legislativi di attuazione. Soddisfatto anche il ministro
della Giustizia Andrea Orlando che spiega si tratta di “una riforma di portata
epocale” perché “ci allineiamo all’Europa, diamo trasparenza alle
procedure, evitiamo quelle zone di opacità” e soprattutto “cambia la figura
del fallito“.
Tra le novità: si
anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default
quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di
imprese.
LA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE – La parola fallimento sparirà dall’ordinamento giudiziario italiano
(come il fallito sparirà dalle cronache) e verrà sostituita dalla liquidazione
giudiziale. A guidare il nuovo processo sarà il curatore, con
poteri molto maggiori rispetto ad oggi: accederà più facilmente alle banche
dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai
creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato) la fase di
riparto dell’attivo tra i creditori. La liquidazione deve
concludersi entro tre anni dall’apertura della procedura con la
completa liberazione dei debiti dell’imprenditore.
FASE DI ALLERTA – Per facilitare
una composizione assistita, arriva una fase preventiva di allerta attivabile
direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione
(obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura
su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito
organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di
tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se
la procedura è d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in
via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico
di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L’esito
negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese.
L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri
istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure
premiali (non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale
è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi
e sanzioni per debiti fiscali). Dalla procedura d’allerta sono escluse le
società quotate e le grandi imprese.
REGOLE PROCESSUALI
SEMPLIFICATE- Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano
la continuità aziendale, purchè funzionali al miglior
soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come
extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure
concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i
crediti prededucibili). Il giudice competente sarà individuato in base alle
dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in
particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a
livello di distretto di corte d’appello.
INCENTIVI A RISTRUTTURAZIONE
DEBITI- Il limite del 60% dei crediti per l’omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o
quantomeno ridotto.
IL NUOVO CONCORDATO
PREVENTIVO- Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuità, anche
il concordato che mira alla
liquidazione dell’azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il
20 per cento dei crediti chirografari.
INSOLVENZA GRUPPO DI
IMPRESE – Arriva una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle
società del gruppo e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque
obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi
procedenti.
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