Sicurezza
Con la sentenza 15 settembre 2017, n. 42295, la Corte
di Cassazione, sezione IV pen., è tornata nuova- mente sulla figura del datore di
lavoro di fatto ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, focalizzando
l’attenzione su alcuni elementi probatori che assumono rilevanza ai fini
dell’applicazione del principio di effettività in materia antinfortunistica.
Invero, in giurisprudenza è ormai pacifico il
principio in forza del quale per individuare il datore di lavoro - ma anche il
dirigente o il preposto - bisogna far riferimento al dato funzionale
dell’attività svolta in con creto più che al criterio formale della specifica
qualifica soggettiva rivestita; pertanto “la responsa bilità penale grava
sull’effettivo gestore, sia esso datore di lavoro o un suo reale delegato”
[Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, II, Torino, 1999, p.141 ss.]; la
posizione di garanzia, quindi, può sorgere anche senza la sussistenza di un
preesistente obbligo giuridico, mediante l’assunzione volontaria e unilaterale
dei com piti di tutela con la mera presa in carico del bene accrescendone la
possibilità di salvezza [Cass. Pen. sez. IV, 10 giugno 2010, n. 1116; Cass.
Pen. sez. III, 1° ottobre 2014, n. 40527].
Nel solco così delineato com’è noto s’inserisce l’art.
299 del D.Lgs. n. 81/2008, che ha codificato il citato principio di
effettività, stabilendo che titolari delle posizioni di garanzia individuate
nell’art. 2, primo comma, lett. b), d) ed e) dello stesso decreto – ossia il
datore di lavoro, il dirigente e il preposto – debbo- no essere considerati non
solo i soggetti che rivestono formalmente le qualifiche da cui scaturiscono, ma
altresì quelli, che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in
concreto i poteri giuridici riferiti ai primi [Cfr. STOLFA, Diritto della
sicurezza nel lavoro, Bari, 2001, p.45 ss. ed anche Cass. pen. Sez. IV, 6
giugno 2011, n. 22334]
È proprio in relazione agli elementi sintomatici del
potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro e alla rilevanza probatoria
di alcuni atti posti in essere che la S.C. di Cassazione ha fornito un
interessante orientamento, per altro come vedremo riguardante anche il profilo
temporale della permanenza della re- sponsabilità datoriale conseguente alle
omissioni delle prescritte misure antinfortunistiche.
La vicenda processuale.
Il caso affrontato dalla Cassazione riguarda
l’infortunio di un operaio di un’azienda operante nell’aretino avvenuto nel
2008 per il quale la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 15 ottobre
2015 ha con fer mato la decisione di primo grado riconoscendo, così, la
responsabilità del legale rappresentante D.B. della T. S.p.A. per il reato di
lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.
Avverso tale sentenza il D.B. ha proposto ricorso per
cassazione censurando l’operato dei giudici di merito sono diversi profili; il
ricorrente, infatti, ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva
ed il travisamento della prova in relazione alla problematica dell'effettivo
svolgimento delle funzioni di datore di lavoro da parte dello stesso al momento
della verificazione dell'infortunio e delle successive indagini ispettive.
Il ricorrente, inoltre, ha fatto rilevare che già in
sede di appello aveva invocato la rinnovazione parziale dell'istruzione
dibattimentale, chiedendo disporsi, quantomeno, una perizia grafica tesa a
verificare l'at -tribuibilità allo stesso della firma apposta in calce alla
denuncia d’infortunio presentata all’INAIL e della scrittura di compilazione
del bollettino postale utilizzato per il pagamento della sanzione
amministrativa comminata all'azienda.
Secondo l’imputato, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto
erroneamente che lo stesso ricoprisse ancora la posizione di datore di lavoro
della T.S.p.A. e che effettivamente fosse presente sia durante il soprallugo
effettuato dalla ASL dopo l'infortunio, sia alla data del 9 febbraio 2009 in
occasione della notifica del ver bale di prescrizione (cfr. D.Lgs. 758/94)
nonostante ciò non sia evincibile dalla documentazione allegata.
Mancata perizia grafica e insindacabilità in sede di
Cassazione
La Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso
ritenendolo infondato; i giudici, infatti, hanno osservato in primo luogo che
per quanto attiene al rilievo circa la mancata assunzione di una prova
decisiva, con ri- ferimento all’invocata rinnovazione parziale dell'istruzione
dibattimentale in sede di appello al fine di di- sporre una perizia grafica tesa
a verificare l'attribuibilità al ricorrente della firma apposta in calce alla
del
nuncia di infortunio e della scrittura di compilazione del bollettino postale utilizzato per il pagamento de
la sanzione amministrativa comminata all'azienda, secondo la costante giurisprudenza di legittimità la pe rizia non rientra nella categoria della prova decisiva ed il relativo provvedimento di diniego non è censu -rabile ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. d), c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione [Cfr. Cass. Sez. II, 3 novembre 2016, n. 52517].
nuncia di infortunio e della scrittura di compilazione del bollettino postale utilizzato per il pagamento de
la sanzione amministrativa comminata all'azienda, secondo la costante giurisprudenza di legittimità la pe rizia non rientra nella categoria della prova decisiva ed il relativo provvedimento di diniego non è censu -rabile ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. d), c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione [Cfr. Cass. Sez. II, 3 novembre 2016, n. 52517].
Cessazione dalla carica di amministratore e rilevanza
della denuncia d’infortunio
Secondo la Cassazione, infatti, nel caso de quo la
sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata ed e- sauriente degli elementi a
riprova del fatto che l'imputato rivestisse in concreto le funzioni di datore
di lavoro al momento dell'infortunio; sotto tale profilo il fatto che il D.B.
continuasse ad occupare la posizio ne di garanzia datoriale è dimostrata in
primo luogo dalle prove testimoniali che sono state raccolte.
Infatti, fanno rilevare i giudici che sia gli operai
della T. S.p.A. che l’ispettore dell’ASL hanno dichiarato che il D.B. era pur
sempre presente in azienda nonostante la formale cessazione del suo incarico di
amministratore della società; tale presenza pur se di per se non decisiva è
stata, però, ritenuta sintomatica della sussistenza di un legame di fatto con
lo svolgimento dell’attività dell’impresa.
Ma un elemento ritenuto di notevole valenza sul piano
probatorio è che nei documenti che sono stati pre sentati in occasione
dell’ispezione il D.B. risultava ancora come rappresentante legale e, in
particolare, è emerso che lo stesso ha presentato all’INAIL la denuncia
d’infortunio; ora bisogna considerare che tale a- dempimento costituisce uno
specifico dovere datoriale previsto dall'art. 53 del D.P.R. 1124/65, integrato
da ultimo dall’art. 18, primo comma, lett. r), del D.Lgs. 81/08, per quanto
concerne la comunicazione degli infortuni a fini statistico/informativi.
Per i giudici, quindi, anche se la denuncia all’INAIL
è ai fini assicurativi il fatto che sia stata presentata da un soggetto che si
è qualificato come datore di lavoro ha rilievo anche sul piano della sicurezza;
in altri termini sembra che sia accolta anche in ambito assicurativo la nozione
di datore di lavoro che emerge dall’art. 2, primo comma, lett. b), del D.Lgs.
81/08.
È anche vero, però, che in materia di sicurezza sul
lavoro alla luce di tale norma è possibile che in una stessa impresa la
qualifica di datore di lavoro possa essere ricoperta da più persone fisiche; in
tali fattispecie, quindi, potrebbe essere il soggetto denunciante ad avere una
maggiore esposizione rispetto agli altri.
Per altro gli stessi giudici non escludono che nel
caso di specie si tratti di documenti non predisposti “di persona” dal D.B., ma
ciò non li priva di significato probatorio in relazione alla qualifica
datoriale a lui attribuita.
Responsabilità per le omissioni commesse prima della
cessazione dalla carica
Occorre, poi, sottolineare un ulteriore profilo;
secondo i giudici la cessazione del D.B. dalla carica di am- ministratore è di
pochi giorni precedenti al verificarsi dell'infortunio, che si lega causalmente
ad una inosservanza della normativa prevenzionale posta in essere in epoca
precedente, vale a dire “(…) quando ogni potere di gestione faceva
incontrovertibilmente capo al D.B., per cui anche sotto questo profilo la prova
richiesta dal ricorrente non è affatto decisiva”.
In altri termini, quindi, la responsabilità datoriale
per l’inosservanza dei precetti antinfortunistici non viene meno
automaticamente con la cessazione della carica sociale di amministratore in
quanto se l’evento infortunistico è causalmente conseguente a omissioni
commesse durante il periodo in cui il soggetto ricopriva la predetta carica
questi potrebbe comunque risponderne.
Vizio del travisamento della prova
Infine in ordine al dedotto travisamento della prova
la Cassazione ha anche fatto rilevare che nel caso ci si trova di fronte ad una
cosiddetta “doppia conforme”, sicché il vizio del travisamento della prova, per
utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per
omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.c. solo nel caso
in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato
probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo
grado.
Alla luce, pertanto, di tali elementi come accennato
il ricorso è stato ritenuto infondato ed è stata così confermata la condanna
dell’ex amministratore e datore di lavoro di fatto per il reato di lesioni
colpose.
Nessun commento:
Posta un commento